Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0546

    2002/546/CE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie

    GU L 179 del 9.7.2002, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/546/oj

    32002D0546

    2002/546/CE: Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie

    Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/07/2002 pag. 0022 - 0027


    Decisione del Consiglio

    del 20 giugno 2002

    relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie

    (2002/546/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni del trattato si applicano alle regioni ultraperiferiche, e quindi alle isole Canarie, tenendo conto però della loro situazione socioeconomica strutturale aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo.

    (2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni. Possono essere adottate misure specifiche nel settore della politica fiscale, le quali devono tener conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni in questione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale hanno insistito a più riprese sulla necessità di adottare dette misure specifiche.

    (3) In campo fiscale, le misure specifiche da attuare devono poggiare sugli strumenti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale e di aiuto a tali regioni, anche attraverso misure fiscali di deroga a lungo termine, nel rispetto dei criteri di coerenza del diritto comunitario e del mercato interno, e purché esse siano necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti.

    (4) Il regime applicabile alle isole Canarie in materia di imposizione indiretta consiste in varie imposte, tra cui l'Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e l'Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes (APIM) (imposta sulla produzione e sulle importazioni), autorizzata fino al 31 dicembre 2001 dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(3).

    (5) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 2674/1999(4), il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare, con le autorità spagnole, l'incidenza della sospensione dello smantellamento dell'imposta APIM sui settori economici interessati e, più in particolare, sui prodotti oggetto della misura di sospensione. Esso ha invitato altresì la Commissione a presentargli eventualmente, in funzione dei risultati di tale esame, una proposta relativa alle misure da adottare sulla base del trattato, per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente vulnerabili, garantendo nel contempo, a termine, l'abolizione dell'imposta in vigore. Tale obiettivo di abolizione definitiva dell'imposta deve ormai rientrare nel quadro delle misure adottate ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, che autorizza l'adozione di misure specifiche a lungo termine per tener conto degli svantaggi indicati nella disposizione.

    (6) Con lettere del 25 luglio 2000 e del 12 giugno 2001, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, gli elementi di una nuova imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". L'imposta AIEM proposta graverà sulle forniture di merci prodotte nelle Canarie, effettuate dai produttori delle stesse, nonché sulle importazioni di merci analoghe o simili appartenenti alla medesima categoria, definita conformemente alla nomenclatura della tariffa doganale comune. La base imponibile delle merci importate poggerà sul valore in dogana, quella delle forniture di merci effettuate dai produttori delle Canarie sull'importo totale della controprestazione. Anche l'imposta AIEM, come l'APIM, può essere oggetto di esenzioni per quanto riguarda le merci prodotte localmente. La Commissione ha valutato tale progetto d'imposta, conformemente agli impegni assunti nei confronti del Consiglio con l'adozione del regolamento (CE) n. 2674/1999 e alla luce degli svantaggi che incidono sulla produzione industriale delle isole Canarie.

    (7) Tra gli svantaggi indicati, figurano innanzitutto la prevalenza del settore dei servizi, e in particolare del turismo, nella produzione regionale, nonché la dipendenza dell'economia delle Canarie da tale settore e il modesto contributo dell'industria al PIL del paese. L'imposta AIEM risulta quindi un utile strumento per conseguire l'obiettivo di sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale e di diversificazione dell'economia delle Canarie.

    (8) In secondo luogo, si constata che l'insularità ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da certi modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, cresce, poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale, ferroviario o delle reti transeuropee.

    (9) A causa di tale isolamento, anche la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature comportano costi di produzione più elevati.

    (10) Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate ma di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.

    (11) L'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più limitati o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori del mercato nazionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.

    (12) Nel settore ambientale, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici comportano costi più elevati, a causa della mancanza di impianti di riciclaggio, tranne per alcuni prodotti, e della necessità di trasportare i rifiuti nel continente e far trattare i rifiuti tossici fuori delle Canarie.

    (13) In generale, rispetto alle imprese che operano su mercati meno isolati e più grandi, le imprese delle Canarie non sono in grado di beneficiare dell'attuale tendenza alla globalizzazione dei mercati, caratterizzata da una concentrazione della produzione e quindi da una specializzazione dei settori produttivi. La produzione locale delle Canarie viene quindi progressivamente sostituita, in percentuali che variano in funzione del settore e del prodotto, dalle importazioni. Inoltre, la produzione locale è spesso caratterizzata da un fenomeno di interdipendenza delle imprese locali, in uno schema che si avvicina all'integrazione verticale, per cui il trasferimento di attività in un settore comporta una perdita di attività negli altri settori ad esso collegati.

    (14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile a un elenco di prodotti industriali, per i quali si possono prevedere esenzioni a favore della produzione locale.

    (15) È opportuno tuttavia combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci si dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità delle Canarie sono autorizzate a prevedere esenzioni, entro limiti determinati dalla decisione del Consiglio, ai prodotti che sono il risultato dell'attività industriale locale.

    (16) I prodotti industriali oggetto di esenzioni appartengono alle seguenti categorie: prodotti agricoli e della pesca, materiali da costruzione, prodotti chimici, prodotti dell'industria metallurgica, prodotti alimentari e bevande, prodotti del tabacco, prodotti tessili e cuoio, carta e prodotti delle arti grafiche e dell'editoria. Tali settori e prodotti corrispondono in larga misura ai settori e prodotti sensibili definiti dal regolamento (CE) n. 2674/1999. Le disposizioni della presente decisione si applicano all'attuazione di tali esenzioni, fatta salva l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

    (17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare esenzioni massime che variano dal 5 % al 15 % in funzione dei settori e dei prodotti. Le aliquote applicabili ai diversi prodotti corrispondono, secondo le autorità spagnole, al livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial".

    (18) L'esenzione massima applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67 %. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali.

    (19) Tale fenomeno di crisi della produzione locale contrasta inoltre con un mercato locale caratterizzato, nello stesso periodo, da un aumento costante delle vendite. I produttori attribuiscono in parte tale aumento al mercato dinamico costituito dai turisti. Il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco nelle Canarie resta estremamente allettante: da un confronto tra i prezzi emerge infatti che esso è inferiore di circa la metà a quello praticato nel resto della Spagna. L'aumento delle imposte sui prodotti del tabacco, in particolare dell'IGIC, dal 1995, non sembra aver rallentato le vendite, che hanno anzi continuato ad aumentare in tale periodo. Nonostante la riduzione della produzione locale, è stato possibile mantenere un'offerta considerevole su tale mercato in espansione soltanto grazie all'aumento delle importazioni dal 5 % al 32 % tra il 1992 e il 2000.

    (20) Tenuto conto di tali elementi, è giustificata un'esenzione consistente nel settore del tabacco. Tale esenzione dall'imposizione fiscale è infatti direttamente collegata all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie.

    (21) Non bisogna tuttavia dimenticare la coerenza del mercato interno, conformemente ai requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Gli scambi sono estremamente importanti per il settore del tabacco. Infatti, sebbene le importazioni di prodotti del tabacco nelle isole Canarie siano aumentate negli ultimi anni, anche la percentuale delle esportazioni di tabacco è elevata. Attualmente, il 76 % circa della produzione di sigarette delle Canarie viene esportato, e soltanto il 24 % è destinato al mercato interno. Il confronto tra le cifre indica che il volume delle esportazioni delle Canarie aumenta dal 1995, ma che quello delle importazioni cresce in percentuali ancora più elevate. In questo mercato in espansione, quindi, la produzione locale non soddisfa l'intero fabbisogno. Tali constatazioni corroborano la tesi della necessità di un'esenzione consistente dell'imposta AIEM quale incentivo sufficiente per mantenere o ripristinare una produzione locale, senza dimenticare l'importanza degli scambi in tale settore.

    (22) Sulla base di tali elementi e visto che i produttori locali godono di un vantaggio rispetto agli altri produttori, ossia la possibilità di importare fino a 20000 tonnellate l'anno di tabacco greggio e semilavorato, la proposta inizialmente presentata dalle autorità delle Canarie, che suggerivano un'aliquota del 45 %, risulta eccessiva. Si propone quindi di fissare una facoltà di esenzione nettamente superiore a quella applicabile a tutti gli altri prodotti, ma non superiore al 25 %. Inoltre, dato che l'incentivo della produzione locale mediante l'esenzione deve mantenere un livello sufficiente, si propone di autorizzare le autorità spagnole e fissare un'imposta specifica di almeno 6 EUR per ogni quantitativo di 1000 sigarette. Tale importo corrisponde ad un livello d'imposta AIEM del 25 % per la categoria di sigarette meno care nel 2001. Questa misura non è una misura di protezione supplementare, bensì una misura alternativa ad un'esenzione massima del 25 %, permettendo a quest'ultima di conservare un effetto sufficiente.

    (23) Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico.

    (24) La durata del regime è fissata a 10 anni. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie.

    (25) Per garantire la continuità con il regime applicabile alle isole Canarie in materia d'imposizione indiretta in virtù del regolamento (CEE) n. 1911/91 occorre applicare la presente decisione a decorrere dal 1o gennaio 2002,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità spagnole sono autorizzate a prevedere fino al 31 dicembre 2011, per i prodotti di cui all'allegato, fabbricati localmente nelle isole Canarie esenzioni totali o riduzioni dall'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

    2. L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non possono comportare differenze superiori al:

    a) 5 % per i prodotti di cui all'allegato, parte A;

    b) 15 % per i prodotti di cui all'allegato, parte B;

    c) 25 % per i prodotti di cui all'allegato, parte C. Le autorità spagnole possono tuttavia fissare, per le sigarette, una tassa minima non superiore a 6 EUR per 1000 sigarette applicabile soltanto se l'imposta AIEM risultante dall'applicazione dei tipi generali di imposizione è inferiore a tale importo.

    Articolo 2

    Le autorità spagnole presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

    Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi economica e sociale completa e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Articolo 4

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Madrid, addì 20 giugno 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. De Rato Y Figaredo

    (1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 328.

    (2) Parere reso il 13 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

    (4) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3.

    ALLEGATO

    A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

    Agricoltura e prodotti della pesca:

    0203 11 / 0203 12 / 0203 19 / 0207 11 / 0207 13 / 0302 69 94 00 / 0302 69 95 00 / 0701 90 / 0702 / 0703 / 0803

    Materiali da costruzione:

    3816 / 3824 40 00 00 / 3824 90 45 00 / 3824 90 70 00 / 6809

    Chimica:

    2804 30 00 / 2804 40 00 / 2851 00 30 / 3208 / 3209 / 3210 / 3212 90 90 00 / 3213 / 3214 / 3401 / 3402 / 3406 / 3814 00 90 90 / 3920 30 00 90 / 3921 90 60 / 3923 90 90 / 4012 11 00 / 4012 12 00 / 4012 13 / 4012 19 00

    Industrie metallurgiche:

    7604 / 7608 / 8428 39 98 00 / 8479 50 00 00

    Industria alimentare:

    0210 11 11 00 / 0210 11 31 00 / 0210 12 19 00 / 0210 19 40 00 / 0210 19 81 00 / 0305 41 00 / 0901 22 00 00 / 1101 / 1901 20 00 90 / 1901 90 91 96 / 2006 00 31 00 / 1601 / 1602 / 1704 90 30 00 / 1704 90 51 90 / 1704 90 55 00 / 1704 90 71 / 1704 90 75 00 / 1806 / 1901 90 99 / 1904 10 10 / 1905 / 2007 91 10 / 2008 99 61 / 2008 99 68 / 2009 11 / 2009 19 / 2009 41 / 2009 49 / 2009 50 / 2009 71 / 2009 79 / 2009 80 / 2009 90 / 2105 / 2309

    Bevande:

    2201 / 2202 / 2204

    Tessili e cuoio:

    6112 31 / 6112 41

    Carta:

    4822 90 / 4823 90 90 90

    Arti grafiche ed editoria:

    4910

    B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

    Agricoltura e prodotti della pesca:

    0407 00 30

    Materiali da costruzione:

    2523 29 00 00 / 2523 90 / 7010

    Chimica:

    3809 91 00 / 3917 / 3923 10 00 / 3923 21 00 / 3923 30 10 / 3924 10 00

    Industrie metallurgiche:

    7309 00 / 7325 / 7610 / 9403 20 99 00 / 9404

    Industria alimentare:

    0403 / 0901 21 / 1902 / 2103 / 2106 90 98

    Bevande:

    2203 / 2208 40

    Tessili e cuoio:

    6302

    Carta:

    4808 / 4818 10 / 4818 20 / 4818 30 / 4818 90 90 10 / 4819 / 4821 / 4823 90 14

    Arti grafiche ed editoria:

    4909 / 4911

    C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

    Tabacco:

    2402

    Top