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Document 32002D0162

2002/162/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 618]

GU L 53 del 23.2.2002, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/162(1)/oj

32002D0162

2002/162/CE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 618]

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0045 - 0045


Decisione della Commissione

del 22 febbraio 2002

che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE al fine di prorogare talune misure di tutela e disposizioni dettagliate concernenti la peste suina classica in Spagna

[notificata con il numero C(2002) 618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, lettera b) e 11, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono verificati alcuni focolai di peste suina classica.

(2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.

(3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/31/CE(5), recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE(6) relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; e iii) la decisione 2002/41/CE(7), che stabilisce modalità supplementari per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica.

(4) Alla luce dell'evolversi della situazione nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare le misure e le condizioni adottate nonché modificare di conseguenza le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/41/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

a) la data "20 febbraio 2002" è sostituita dalla data "20 marzo 2002";

b) la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002".

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002".

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione 2002/41/CE la data "28 febbraio 2002" è sostituita dalla data "31 marzo 2002".

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

(5) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 31.

(6) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 35.

(7) GU L 19 del 22.1.2002, pag. 47.

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