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Document 32002D0062

2002/62/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 377]

GU L 24 del 26.1.2002, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2002; abrogato da 32002D0771

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/62(1)/oj

32002D0062

2002/62/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 377]

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 26/01/2002 pag. 0065 - 0065


Decisione della Commissione

del 25 gennaio 2002

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Pakistan

[notificata con il numero C(2002) 377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.

(2) È stata rilevata la presenza di cloramfenicolo in gamberetti destinati al consumo umano e importati dal Pakistan.

(3) Poiché la presenza di cloramfenicolo negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si dovrà procedere ad un campionamento di tutte le partite di gamberetti importati dal Pakistan allo scopo di accertarne la salubrità.

(4) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992(2), relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

(5) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai gamberetti destinati al consumo umano originari o provenienti dal Pakistan.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di gamberetti originari o provenienti dal Pakistan ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di cloramfenicolo.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità pakistane e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

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