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Document 32001R2541

    Regolamento (CE) n. 2541/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus e che abroga il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 341 del 22.12.2001, p. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2541/oj

    32001R2541

    Regolamento (CE) n. 2541/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus e che abroga il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0080 - 0081


    Regolamento (CE) n. 2541/2001 della Commissione

    del 21 dicembre 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus e che abroga il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 308/2001(4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli all'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e ha fissato un elenco di prodotti ad esso soggetti. Scopo del regime è consentire alla Commissione di sorvegliare costantemente le importazioni dei prodotti di cui trattasi al fine di facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minacce di perturbazione del mercato comunitario. Tale obiettivo può essere conseguito in maniera meno gravosa per gli operatori effettuando una sorveglianza conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(6). È di conseguenza necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1921/95.

    (2) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000(8), contiene numerosi riferimenti a disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95. Pertanto, con riserva di disposizioni specifiche da precisare, tali riferimenti vanno sostituiti con riferimenti al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(9), modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001(10).

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(11) si applicano al regime istituito dal presente regolamento, con riserva delle disposizioni specifiche previste da quest'ultimo.

    2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di nove mesi dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

    3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 24 EUR per tonnellata netta.

    4. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura 'si'. Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato."

    2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. I diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000."

    3) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione con la seguente periodicità:

    - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

    - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

    - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

    Tali comunicazioni sono suddivise per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e distinguono tra i quantitativi chiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente."

    4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 9

    1. Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    2. L'intero dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune viene riscosso sui quantitativi importati nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000."

    Articolo 2

    1. Il regolamento (CE) n. 1921/95 è abrogato.

    2. Su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1921/95 son annullati per i quantitativi non imputati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La cauzione è svincolata.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

    (3) GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.

    (4) GU L 44 del 15.2.2001, pag. 33.

    (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (6) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

    (7) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

    (8) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 59.

    (9) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (10) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

    (11) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

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