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Document 32001R2493
Commission Regulation (EC) No 2493/2001 of 19 December 2001 on the disposal of certain fishery products which have been withdrawn from the market
Regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato
Regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato
GU L 337 del 20.12.2001, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420
Regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0020 - 0021
Regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione del 19 dicembre 2001 relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 21, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 104/2000, la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori deve essere stabilita in modo da non ostacolare la normale commercializzazione degli altri prodotti. Può essere concessa una compensazione finanziaria, purché sia rispettata questa stessa esigenza relativa allo smercio dei prodotti ritirati dal mercato. (2) Le misure di regolarizzazione del mercato possono esplicare il loro pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati non vengono reintrodotti nel loro normale circuito commerciale. Occorre pertanto escludere qualsiasi destinazione atta ad influenzare, per effetto di una sostituzione, il livello di consumo dei prodotti che non sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato. (3) È quindi necessario prevedere per i prodotti ritirati dal mercato opzioni di smercio che rispettino questo obbligo e stabilire le condizioni in cui si può far ricorso a tali opzioni. (4) È pertanto opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato(2). (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I prodotti ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 104/2000, e che non sono destinati a fruire dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del suddetto regolamento, sono smerciati secondo una delle seguenti opzioni: a) sotto la responsabilità degli Stati membri, distribuzione gratuita dei prodotti come tali, per il proprio consumo, ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nella Comunità, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza; b) utilizzazione dei prodotti freschi o conservati a fini di alimentazione animale; c) utilizzazione, previa trasformazione in farina, a fini di alimentazione animale; d) utilizzazione come esche; e) utilizzazione a fini non alimentari. 2. Opzioni di smercio diverse da quelle previste al paragrafo 1 possono essere autorizzate di volta in volta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro. Articolo 2 1. Lo smercio dei prodotti secondo le opzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), ha luogo a condizione che questi prodotti siano: a) resi inidonei al consumo umano immediatamente dopo il ritiro dal mercato, b) messi in vendita in modo da consentirne l'acquisto a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi locali o regionali; gli acquirenti sono tenuti a precisare l'utilizzazione alla quale si impegnano a destinare i prodotti acquistati. 2. Le vendite di cui al paragrafo 1 danno luogo al rilascio immediato di una fattura o di una ricevuta dalla quale devono risultare l'identità del venditore e dell'acquirente, la destinazione dei prodotti, il prezzo di vendita e i quantitativi interessati. Un esemplare della fattura o della ricevuta è trasmesso dall'organizzazione di produttori alle competenti autorità dello Stato membro almeno ogni tre mesi. 3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori dimostrino, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che i prodotti non hanno trovato acquirenti all'atto dello smercio previsto dal paragrafo 1, i prodotti sono resi inutilizzabili delle organizzazioni di produttori sotto il controllo degli Stati membri. Le quantità interessate sono comunicate dalle organizzazioni di produttori alle competenti autorità dello Stato membro secondo gli intervalli di cui al paragrafo 2, seconda frase. Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire e reprimere le frodi al regime definito dal presente regolamento. Essi si accertano che i prodotti smerciati non siano deviati dalla destinazione che è stata loro riservata. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le misure adottate ai fini della sua attuazione. Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 1501/83 è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.