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Document 32001R1456
Council Regulation (EC) No 1456/2001 of 16 July 2001 amending Regulation (EC) No 2549/2000 establishing additional technical measures for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES Division VIIa)
Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)
Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)
GU L 194 del 18.7.2001, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. impl. da 32019R1241
Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0001 - 0001
Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio del 16 luglio 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000(4) sono destinate a garantire un grado di selettività degli attrezzi da pesca impiegati nel mare d'Irlanda che consenta di ridurre a pochi esemplari il numero di individui giovani catturati. (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è proibito usare reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato e reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm. (3) Tuttavia, recenti pareri scientifici confermano l'opinione dei pescatori, secondo cui un sacco e/o un avansacco costituiti da filo binato di spessore non superiore a 4 mm sono tecnicamente equivalenti a un sacco e/o un avansacco quali attualmente definiti. (4) È importante dunque che alcuni pescatori possano impiegare sacchi a filo binato. (5) Poiché l'articolo 3 del suddetto regolamento si riferisce a condizioni che erano valide soltanto nel 2000, è necessario sostituirlo con un testo che contenga le modifiche opportune. (6) Il regolamento (CE) n. 2549/2000 va quindi modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 3 Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la pesca con attrezzi trainati nel mare d'Irlanda è consentito usare sacchi e/o avansacchi costituiti da pezze di rete a filo binato in cui lo spessore di ciascun filo non sia superiore a 4 mm." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel (1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 311. (2) Parere espresso il 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 30 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.