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Document 32001R1393

    Regolamento (CE) n. 1393/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, che deroga, per talune regioni della Francia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione

    GU L 187 del 10.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1393/oj

    32001R1393

    Regolamento (CE) n. 1393/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, che deroga, per talune regioni della Francia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0029 - 0030


    Regolamento (CE) n. 1393/2001 della Commissione

    del 9 luglio 2001

    che deroga, per talune regioni della Francia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2001(4) stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie, in particolare quelli per il ritiro dei seminativi dalla produzione.

    (2) Secondo quanto previsto all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici ritirate dalla produzione devono rimanere a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e non devono essere adibite, salvo disposizione contraria, né alla produzione agricola, né ad altro uso lucrativo. Le inondazioni che hanno colpito alcune regioni della Francia nell'aprile-maggio 2001 hanno compromesso l'approvvigionamento di foraggi e arrecato gravi perdite economiche ai produttori, costretti a vendere il loro bestiame nell'impossibilità di nutrirlo con un'alimentazione normale. È pertanto auspicabile trovare alternative temporanee autorizzando, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 27 % delle superfici foraggere dell'azienda sia stato inondato, il riutilizzo dei terreni messi a riposo nel quadro del regime dei seminativi, provvedendo peraltro a garantire il carattere non lucrativo di tale utilizzo.

    (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, per la campagna 2001/02 le superfici dichiarate a riposo possono essere utilizzate per l'alimentazione del bestiame, nelle regioni menzionate in allegato al presente regolamento, in casi debitamente giustificati secondo criteri obiettivi e a condizione che almeno il 27 % delle superfici foraggere dell'azienda sia stato inondato.

    2. Le autorità francesi prendono tutte le misure del caso per garantire che sia rispettato il carattere non lucrativo dell'utilizzazione dei terreni messi a riposo e, in particolare, che i prodotti raccolti su questi terreni siano esclusi dal regime di aiuto per i foraggi essiccati istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio(5).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica con effetto a decorrere dal 15 giugno 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

    (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

    (3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

    (4) GU L 157 del 14.6.2001, pag. 8.

    (5) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    FRANCIA

    Dipartimenti:

    Loire-Atlantique

    Calvados

    Maine-et-Loire

    Haute-Saône

    Indre

    Mayenne

    Indre-et-Loire

    Côte-d'Or

    Aisne

    Somme

    Pas-de-Calais

    Loir-et-Cher

    Morbihan

    Nord

    Cher

    Charente-Maritime

    Sarthe

    Vendée

    Eure

    Nièvre

    Val-d'Oise

    Yonne

    Seine-Maritime

    Rhône

    Yvelines

    Saône-et-Loire

    Oise

    Ille-et-Vilaine

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