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Document 32001R1390
Commission Regulation (EC) No 1390/2001 of 9 July 2001 on the supply of cereals as food aid
Regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
Regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
GU L 187 del 10.7.2001, pp. 13–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0013 - 0017
Regolamento (CE) n. 1390/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob. (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari. (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(2). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato. Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. (2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23. ALLEGATO Note: LOTTO A 1. Azioni n.: 361/99 (A1); 106/00 (A2); 107/00 (A3) 2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Madagascar 5. Prodotto da mobilitare: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 99/00 o 1006 30 94 99/00 o 1006 30 96 99/00 o 1006 30 98 99/00 ) 6. Quantitativo totale (t nette): 2720 7. Numero di lotti: 1 in 3 partite (A1: 1840 tonnellate; A2: 460 tonnellate; A3: 420 tonnellate) 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. A.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto: reso porto destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: A1+A2: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakaray, Antananarivo, tel. (261-20) 224 01 00, fax 224 15 03 - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 30.9.2001 - 2o termine: 28.10.2001 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 20-31.8.2001 - 2o termine: 17-30.9.2001 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 24.7.2001 - 2o termine: 21.8.2001 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente) 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6) LOTTO B 1. Azione n.: 110/00 2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Madagascar 5. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero 6. Quantitativo totale (t nette): 40 7. Numero di lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A. 1.a, 2.a e B.4] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: Mgr. Antoine Scopelliti, EVECHE, 503 Anbatondrazaka, tel. (261-20) 548 10 12 - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 30.9.2001 - 2o termine: 28.10.2001 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 20-31.8.2001 - 2o termine: 17-30.9.2001 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 24.7.2001 - 2o termine: 21.8.2001 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente) 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6) LOTTO C 1. Azione n.: 109/00 2. Beneficiario(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL 3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario 4. Paese di destinazione: Madagascar 5. Prodotto da mobilitare: farina di granturco 6. Quantitativo totale (t nette): 60 7. Numero di lotti: 1 8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.11] 9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] 10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B.3] - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese - Diciture complementari: - 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di consegna previsto: reso destinazione 13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco 14. a) Porto d'imbarco: - b) Indirizzo di carico: -: 15. Porto di sbarco: - 16. Luogo di destinazione: Mgr. Antoine Scopelliti, EVECHE, 503 Anbatondrazaka, tel. (261-20) 548 10 12 - porto o magazzino di transito: - - via di trasporto terrestre: - 17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 30.9.2001 - 2o termine: 28.10.2001 18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 20-31.8.2001 - 2o termine: 17-30.9.2001 19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 24.7.2001 - 2o termine: 21.8.2001 20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t 21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente) 22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 4.7.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 1302/2001 della Commissione (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 6) (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05]. (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari. (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05]. (5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente: - certificato sanitario. (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto II.A.3.c) e II.B.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'". (7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.