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Document 32001D0579
2001/579/EC: Commission Decision of 30 July 2001 on the publication of the reference of standard EN 71-1: 1998 "Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties", Clause 4.20(d) in accordance with Council Directive 88/378/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1905)
2001/579/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, relativa alla pubblicazione del riferimento alla norma EN 71-1: 1998 "Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche", punto 4.20 (d), ai sensi della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1905]
2001/579/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, relativa alla pubblicazione del riferimento alla norma EN 71-1: 1998 "Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche", punto 4.20 (d), ai sensi della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1905]
GU L 205 del 31.7.2001, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
2001/579/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, relativa alla pubblicazione del riferimento alla norma EN 71-1: 1998 "Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche", punto 4.20 (d), ai sensi della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1905]
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 31/07/2001 pag. 0039 - 0040
Decisione della Commissione del 30 luglio 2001 relativa alla pubblicazione del riferimento alla norma EN 71-1: 1998 "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche", punto 4.20 (d), ai sensi della direttiva 88/378/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1905] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/579/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, visto il parere del comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(3), modificata dalla direttiva 98/48/CE(4), considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 della direttiva 88/378/CEE prevede che i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. (2) In base all'articolo 5 della direttiva 88/378/CEE, si presume che i giocattoli siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 della stessa direttiva se sono dichiarati conformi alle norme armonizzate il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (3) Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare il riferimento alle norme nazionali che attuano le norme armonizzate. (4) In applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/378/CEE, la Germania e l'Austria hanno notificato una clausola di salvaguardia riguardante il punto 4.20 (d) della norma EN-71 "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche - edizione del 1998", fondata sul fatto che il livello di pressione acustica del picco di emissione sonora dei giocattoli pari a 140 dB, misurato alla distanza di 50 cm dall'orecchio, è troppo elevato e può determinare danni per l'udito dei bambini. (5) La Commissione, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalla Germania e dall'Austria e ottenuto il parere del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, ha deciso, in data 20 luglio 1999, di escludere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998, in ordine al quale non sussiste presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE. (6) La Commissione ha pubblicato nell'ambito della direttiva 88/378/CEE una comunicazione(5) recante l'elenco di varie norme armonizzate europee, approvate il 15 luglio 1998 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Tale comunicazione include la norma EN 71-1: 1998 concernente la sicurezza dei giocattoli, ma esclude il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, Lpc peak, prodotto da giocattoli dotati di capsule a percussione. (7) Il motivo di tale esclusione è costituito dal fatto che il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 non garantisce la sicurezza dei giocattoli quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 88/378/CEE. (8) In base alla norma EN 71-1: 1998, punto 4.20 (d), il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderato Lpc peak, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione non deve essere superiore a 140 dB: 140 dB nella posizione di misurazione corrisponde a 150 dB-160 dB ad una distanza di circa 2,5 cm. Il valore limite di 140 dB rimarrà in vigore fino al 31 luglio 2001, dopodiché tale valore sarà fissato a 125 dB, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del riferimento alla norma armonizzata EN 71 "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche", approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in data 15 luglio 1998, di cui all'allegato, è accompagnata dalla seguente avvertenza: "Il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 determina la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE solamente a partire dal 1o agosto 2001. Il punto 4.20 (d) stabilisce che, successivamente a tale data, il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, Lpc peak, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, non può superare 125 dB misurati nel modo specificato dalla norma stessa". Articolo 2 Gli Stati membri accompagnano la pubblicazione della norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 71, Parte 1: 1998, effettuata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE, con un'avvertenza identica a quella di cui all'articolo 1. Articolo 3 La presente decisione si applica dal 1o agosto 2001. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1. (3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. (4) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18. (5) GU C 340 del 27.11.1999, pag. 69. ALLEGATO Pubblicazione dei riferimenti a norme europee armonizzate ai sensi della direttiva 88/378/CEE >SPAZIO PER TABELLA> AVVERTENZA: Il punto 4.20 (d) della norma EN 71-1: 1998 consente la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 88/378/CEE solamente a partire dal 1o agosto 2001. Il punto 4.20 (d) recita che, successivamente a tale data, il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, Lpc peak, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, non può superare 125 dB, misurati come specificato dalla norma. Nota: - Per informazioni concernenti la disponibilità delle norme rivolgersi alle competenti organizzazioni europee di normalizzazione o alle orgnaizzazioni nazionali di normalizzazione di cui in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1), con gli emendamenti di cui alla direttiva 98/48/CE(2). - La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non implica la disponibilità delle norme in tutte le lingue comunitarie. (1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. (2) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.