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Dokumentas 32001D0529
2001/529/EC: Commission Decision of 12 July 2001 making it possible for Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances benzoic acid and BAS 615H (cinidon-ethyl) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1861)
2001/529/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico e BAS 615H (cinidon-etile) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1861]
2001/529/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico e BAS 615H (cinidon-etile) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1861]
GU L 191 del 13.7.2001, p. 47—48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 12/07/2002
2001/529/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico e BAS 615H (cinidon-etile) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1861]
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 13/07/2001 pag. 0047 - 0048
Decisione della Commissione del 12 luglio 2001 che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive acido benzoico e BAS 615H (cinidon-etile) [notificata con il numero C(2001) 1861] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/529/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva") ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari. (2) Il 25 maggio 1998 la società Menno Chemie Vertriebs-Ges. ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva acido benzoico. (3) Il 28 aprile 1997 la società BASF Plc. ha presentato alle autorità britanniche del Regno Unito un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva BAS 615H. (4) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 98/676/CE(3), che il fascicolo presentato per l'acido benzoico può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva. (5) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 98/398/CE(4), che il fascicolo presentato per BAS 615H (cinidon-etile) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva. (6) Tale conferma dei dati e delle informazioni è necessaria per consentire un esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, fino a tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva. (7) Gli effetti dell'acido benzoico sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Germania, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 12 dicembre 2000. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. (8) Gli effetti del BAS 615H (cinidon-etile) sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il Regno Unito, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 2 novembre 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. (9) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro tre anni dall'adozione delle decisioni di conformità summenzionate poiché l'esame dei fascicoli, dopo la presentazione dei progetti di rapporto di valutazione da parte dei rispettivi Stati membri relatori, hanno richiesto un periodo di tempo più lungo di tre anni. (10) Sarebbe opportuno permettere agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per un ulteriore periodo di 12 mesi conformemente all'articolo 8 della direttiva, in modo da consentire il proseguimento dell'esame dei fascicoli. Il termine di dodici mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione di ciascuna di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva. (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico o BAS 615H (cinidon-etile) per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (2) GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1. (3) GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47. (4) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.