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Document 32001D0503

    2001/503/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 2001, concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)

    GU L 182 del 5.7.2001, p. 58–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/503/oj

    32001D0503

    2001/503/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 2001, concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/2001 pag. 0058 - 0061


    Decisione della Commissione

    del 22 giugno 2001

    concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)

    (2001/503/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento per le politiche strutturali di preadesione provvedano affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità ai fini seguenti:

    a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura;

    b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.

    (2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari provvedano in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità. Si adoperino inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.

    (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 dispone che i paesi beneficiari informino annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi riguardo le misure di informazione e di pubblicità.

    (4) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che la Commissione adotti modalità di applicazione relative alle misure di informazione e di pubblicità.

    (5) Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 - il comitato di gestione ISPA - è stato consultato sulle modalità d'applicazione delle misure d'informazione e di pubblicità. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del suddetto comitato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le modalità d'applicazione relative alle misure d'informazione e di pubblicità sull'assistenza fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 sono definite nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Michel Barnier

    Membro della Commissione

    (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

    ALLEGATO

    REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

    Norme relative alle modalità di informazione e pubblicità per gli aiuti dello strumento strutturale di preadesione

    1. OBIETTIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE

    Le iniziative in materia di informazione e pubblicità relative agli aiuti dell'ISPA sono destinate:

    - ad aumentare la visibilità e la trasparenza delle attività della Comunità europea,

    - ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'ISPA.

    L'informazione e la pubblicità riguardano tutte le misure per le quali l'ISPA fornisce assistenza finanziaria.

    Obiettivo delle misure in oggetto è di informare il grande pubblico e i beneficiari potenziali e finali, tra i quali:

    - le autorità regionali, locali ed eventuali altre autorità pubbliche,

    - i partner economici e sociali,

    - le organizzazioni non governative,

    - i promotori e gli operatori responsabili dei progetti,

    - altre parti interessate,

    in merito alle opportunità offerte dall'ISPA.

    2. PRINCIPI DI ORDINE GENERALE

    L'organismo responsabile per l'attuazione di un progetto ISPA (in appresso definito "l'organismo responsabile") è incaricato di tutte le misure pubblicitarie in loco. Le azioni pubblicitarie vengono effettuate in collaborazione con i servizi della Commissione, che sono informati delle misure adottate a tal fine.

    L'organismo responsabile adotta tutte le misure amministrative atte a garantire l'effettiva applicazione di tali disposizioni e a collaborare con i servizi della Commissione.

    Alle misure di carattere informativo e pubblicitario viene data applicazione nel termine prescritto, una volta decisa l'assistenza dell'ISPA. La Commissione si riserva il diritto di avviare una procedura di riduzione, sospensione o soppressione dell'aiuto ISPA qualora il paese beneficiario non rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del presente allegato. In tali casi si applica la procedura specificata all'allegato III, punto 1, sezione VIII della convenzione di finanziamento ISPA conclusa con i singoli paesi beneficiari.

    3. ORIENTAMENTI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

    Oltre alle modalità dettagliate fissate al punto 4, si applicano i seguenti principi in relazione a tutte le misure in materia di informazioni e pubblicità:

    3.1. I mezzi di comunicazione di massa

    L'organismo responsabile informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito alle azioni cofinanziate dall'ISPA. Tali informazioni segnalano correttamente la partecipazione della Comunità europea.

    A tal fine il lancio ufficiale dei progetti e le fasi importanti della loro attuazione saranno oggetto di azioni informative rivolte particolarmente ai mezzi di comunicazione regionali (stampa, radio e televisione). Va assicurata un'adeguata collaborazione con le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari interessati.

    3.2. Manifestazioni informative

    Gli organizzatori delle manifestazioni informative, come le conferenze, i seminari, le fiere e le esposizioni, che riguardano l'attuazione di progetti cofinanziati dall'ISPA menzionano esplicitamente la partecipazione della Comunità europea. Viene utilizzata questa opportunità per esporre la bandiera della Comunità europea nelle sale di riunione e l'emblema della Comunità europea sui documenti. Le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari prestano eventualmente assistenza nella preparazione e nello svolgimento di tali manifestazioni.

    3.3. Materiale informativo

    Le pubblicazioni (come i depliant e gli opuscoli) riguardanti progetti o analoghe misure recano in copertina una chiara indicazione dell'emblema della Comunità europea qualora sia utilizzato un emblema nazionale, regionale o locale.

    Quando nella pubblicazione è compresa una prefazione, questa va firmata sia dalla persona responsabile del paese beneficiario sia, per la Commissione, dal commissario responsabile o da un rappresentante da lui designato, in modo da evidenziare la partecipazione della Comunità europea. Tali pubblicazioni fanno riferimento all'organismo responsabile per l'informazione dei terzi interessati.

    I principi di cui sopra si applicano anche ai materiali audiovisivi e su Internet.

    4. OBBLIGHI DEI PAESI BENEFICIARI

    Le informazioni e la pubblicità sono oggetto di un insieme organico di misure definito dall'organismo responsabile in collaborazione con la Commissione per la durata del progetto. I paesi beneficiari si adoperano affinché i rappresentanti della Commissione, comprese le delegazioni, siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse all'ISPA.

    In sede di attuazione dei progetti l'organismo responsabile adotta le seguenti misure per evidenziare la partecipazione dell'ISPA agli stessi:

    a) Informazioni relative al progetto

    Vengono realizzate iniziative di informazione e pubblicità in loco per informare il grande pubblico in merito all'assistenza erogata dalla Comunità europea tramite ISPA. L'organismo responsabile pubblica il contenuto dei progetti nella forma più adeguata, provvede alla diffusione di tali documenti presso i mezzi di comunicazione locali e regionali e li mette a disposizione delle parti interessate. Le iniziative in loco comprendono:

    - cartelloni fissi in loco,

    - targhe commemorative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico,

    entrambi da installare secondo le modalità in materia di informazioni in loco di cui ai paragrafi seguenti.

    b) Informazioni generali relative all'ISPA

    Oltre al punto a), il coordinatore nazionale ISPA pubblica regolarmente informazioni generali sull'assistenza ISPA destinata al paese, evidenziando l'attuazione di progetti e i risultati ottenuti. Tali informazioni generali devono essere pubblicate almeno una volta l'anno e messe a disposizione della Commissione per la relazione annuale. Esse assumono la forma di opuscoli di carattere generale, materiale audiovisivo di livello professionale (come i videoclip) e conferenze stampa nelle sedi più idonee. Le informazioni, che raggruppano i progetti in funzione della loro natura e/o si concentrano su quelli di maggiore pertinenza ed interesse, sono diffuse presso le stazioni radiofoniche e televisive nazionali e regionali, presso la Commissione e, su richiesta, presso le altre parti interessate di cui al paragrafo 1.

    5. L'ATTIVITÀ DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA

    - I rappresentanti della Commissione in seno al comitato di sorveglianza, in collaborazione con il coordinatore nazionale ISPA, provvedono a che siano rispettate le disposizioni adottate in materia di pubblicità, particolarmente per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari e le targhe commemorative (cfr. le modalità descritte ai paragrafi seguenti).

    - Le informazioni riguardanti le iniziative pubblicitarie e la relativa documentazione, rappresentata ad esempio dalle fotografie, vengono presentate al presidente dei comitati di sorveglianza dall'organismo responsabile. Copia di tali materiali è trasmessa alla Commissione.

    - Il presidente dei comitati trasmette alla Commissione tutte le informazioni di cui essa terrà conto nella relazione annuale.

    - I comitati di sorveglianza provvedono a diffondere informazioni adeguate sul proprio lavoro. A tal fine ciascun comitato informa i mezzi di comunicazione di massa, ogniqualvolta lo riterrà necessario, circa lo stato di avanzamento del progetto o progetti per i quali è responsabile. Il presidente è responsabile dei contatti con i mezzi di comunicazione di massa e il rappresentante della Commissione lo coadiuva in tal compito.

    - In collaborazione con la Commissione e le sue delegazioni nei paesi beneficiari vengono inoltre adottate le opportune disposizioni organizzative in caso di manifestazioni importanti, come le inaugurazioni o le riunioni di alto livello.

    6. DISPOSIZIONI FINALI

    La Commissione può mettere in atto le iniziative complementari specifiche che ritiene opportune, previa discussione con il coordinatore nazionale ISPA e l'organismo responsabile.

    Quest'ultimo può comunque mettere in atto misure complementari, consultando la Commissione e informandola delle iniziative adottate cosicché essa possa adeguatamente partecipare alla loro realizzazione.

    Per facilitare l'attuazione di queste disposizioni la Commissione può fornire gli opportuni aiuti e promulgare orientamenti.

    Disposizioni speciali in materia di cartelloni e targhe commemorative

    Per assicurare la visibilità dei progetti ISPA i paesi beneficiari provvedono affinché siano rispettate le seguenti disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

    1. CARTELLONI

    I cartelloni sono eretti sui luoghi dei progetti beneficiari di aiuti ISPA. Essi contengono uno spazio nel quale è indicata la partecipazione comunitaria.

    I cartelloni devono avere dimensioni adeguate alle dimensioni dell'operazione.

    La sezione del cartellone riservata alla Comunità europea deve soddisfare i seguenti requisiti:

    - occupare almeno il 50 % dell'area totale del cartellone,

    - recare l'emblema standardizzato della Comunità europea e il seguente testo, da presentare come nell'esempio allegato.

    Qualora l'organismo responsabile non abbia eretto un cartellone che annuncia la propria partecipazione al finanziamento del progetto, l'assistenza della Comunità europea dev'essere annunciata su un cartellone speciale. In tali casi si applicano per analogia le disposizioni di cui sopra riguardanti la parte riservata alla Comunità europea.

    I cartelloni sono rimossi non più tardi di sei mesi dopo il completamento del lavoro e sostituiti da una targa commemorativa conformemente alle disposizioni del punto 2.

    2. TARGHE COMMEMORATIVE

    Le targhe commemorative permanenti sono sistemate in luoghi accessibili al grande pubblico. Oltre a recare l'emblema della Comunità europea esse devono menzionare il contributo comunitario al progetto.

    Il testo seguente serve da indicazione: "Questo progetto è stato cofinanziato al ... % dalla Comunità europea. Alla sua conclusione nel ... (precisare l'anno) il costo totale è stato pari a ... (moneta nazionale) e il contributo totale della Comunità europea pari a ... (valuta nazionale)."

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