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Document 32001D0416
2001/416/EC: Commission Decision of 1 June 2001 amending for the fourth time Decision 2001/327/EC concerning restrictions to the movement of animals of susceptible species with regard to foot-and-mouth disease (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1557)
2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]
2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]
GU L 149 del 2.6.2001, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0040 - 0040
Decisione della Commissione del 1o giugno 2001 che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica [notificata con il numero C(2001) 1557] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/416/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista le direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi. (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE(4). (3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali. (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/327/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4. 2) È aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente: "Articolo 2 bis 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis), secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio. 2. In deroga al paragrafo 1 possono essere autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 3, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina a fini di riproduzione e produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina a fini di riproduzione. 3. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato alle autorità veterinarie centrali degli Stati membri di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito; il ruolino di marcia è completato da una dichiarazione dello speditore secondo cui sono stati presi i provvedimenti opportuni per garantire che il punto di sosta riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario certificato." 3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "29 giugno 2001". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. (4) GU L 138 del 22.5.2001, pag. 36.