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Document 32001D0416

2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]

GU L 149 del 2.6.2001, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/416/oj

32001D0416

2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0040 - 0040


Decisione della Commissione

del 1o giugno 2001

che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2001) 1557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista le direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE(4).

(3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.

(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4.

2) È aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente: "Articolo 2 bis

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis), secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.

2. In deroga al paragrafo 1 possono essere autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 3, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina a fini di riproduzione e produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina a fini di riproduzione.

3. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato alle autorità veterinarie centrali degli Stati membri di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito; il ruolino di marcia è completato da una dichiarazione dello speditore secondo cui sono stati presi i provvedimenti opportuni per garantire che il punto di sosta riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario certificato."

3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "29 giugno 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

(4) GU L 138 del 22.5.2001, pag. 36.

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