Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0416

    2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]

    GU L 149 del 2.6.2001, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/416/oj

    32001D0416

    2001/416/CE: Decisione della Commissione, del 1° giugno 2001, che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1557]

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0040 - 0040


    Decisione della Commissione

    del 1o giugno 2001

    che modifica per la quarta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

    [notificata con il numero C(2001) 1557]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/416/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista le direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

    (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE(4).

    (3) Risulta opportuno mantenere le limitazioni suddette ma consentire i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie sensibili a fini di riproduzione e, nel caso di bovini e suini, di produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.

    (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5-6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 2, è soppresso il paragrafo 4.

    2) È aggiunto il nuovo articolo 2 bis seguente: "Articolo 2 bis

    1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis), secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.

    2. In deroga al paragrafo 1 possono essere autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 3, i movimenti attraverso i punti di sosta di animali delle specie bovina e suina a fini di riproduzione e produzione, nonché di animali delle specie ovina e caprina a fini di riproduzione.

    3. Il punto di sosta indicato nel ruolino di marcia che accompagna la spedizione è notificato alle autorità veterinarie centrali degli Stati membri di destinazione e dell'eventuale Stato membro di transito; il ruolino di marcia è completato da una dichiarazione dello speditore secondo cui sono stati presi i provvedimenti opportuni per garantire che il punto di sosta riceva contemporaneamente soltanto animali della stessa specie aventi lo stesso stato sanitario certificato."

    3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "29 giugno 2001".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

    (4) GU L 138 del 22.5.2001, pag. 36.

    Top