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Document 32000R2706

    Regolamento (CE) n. 2706/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1455/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci)

    GU L 311 del 12.12.2000, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2706/oj

    32000R2706

    Regolamento (CE) n. 2706/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1455/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci)

    Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0035 - 0036


    Regolamento (CE) n. 2706/2000 della Commissione

    dell'11 dicembre 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1455/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione(3) stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci).

    (2) Nella pratica, non è possibile operare una distinzione tra i tipi di peperoni dolci. Occorre specificare che tutti i peperoni dolci sono varietà (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L. var. annuum e sopprimere quindi la deroga al rispetto del calibro minimo per il Capsicum annuum L. var. longum, chiamato anche "peperoncino".

    (3) Il commercio dei peperoni dolci lunghi (appuntiti) di piccola taglia è in fase di sviluppo. È quindi opportuno prevedere una riduzione del calibro minimo applicabile a tale tipo di peperone.

    (4) Nel caso in cui i peperoni siano presentati in un miscuglio di colori, l'omogeneità d'origine non è richiesta. Occorre pertanto prevedere, se del caso, l'indicazione dei diversi paesi d'origine.

    (5) Nel corso degli ultimi anni è andato diffondendosi il commercio dei peperoni in miniatura. È dunque opportuno prevedere disposizioni specifiche di calibrazione per questi prodotti di dimensioni inferiori al calibro minimo, nonché le disposizioni corrispondenti in materia di indicazioni esterne e presentazione.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999 è modificato come segue:

    1) Al titolo I (Definizione del prodotto), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    "La presente norma si applica ai pimenti e peperoni dolci delle varietà (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L. var. annuum, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale."

    2) Al titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    "- peperoni dolci lunghi (appuntiti): 20 millimetri".

    3) Al titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il quinto comma è sostituito dal testo seguente, compresa la nota in calce ad esso associata:

    "Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura(4)."

    4) Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), punto "A. Omogeneità", il comma seguente è inserito dopo il quarto comma:

    "I peperoni dolci in miniatura devono essere di dimensioni per quanto possibile uniformi. Possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura di tipo e origini differenti."

    5) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto "B. Natura del prodotto", il terzo comma è soppresso.

    6) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto "C. Origine del prodotto", il primo trattino è sostituito dal seguente:

    "- Paese d'origine o, se del caso, paesi d'origine ed, eventualmente, zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale."

    7) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto "D. Caratteristiche commerciali", il trattino seguente è inserito dopo il secondo trattino:

    "- 'mini-peperoni', 'baby peperoni' o qualsiasi altra denominazione appropriata per un prodotto in miniatura. Nel caso in cui più tipi di prodotti in miniatura siano mescolati nello stesso imballaggio, deve obbligatoriamente figurare la menzione di tutti i prodotti presenti, nonché quella delle loro rispettive origini."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22.

    (4) Per 'prodotto in miniatura' s'intende una varietà o una cultivar di peperoni dolci ottenuta mediante selezione delle piante e/o tecniche colturali speciali, ad esclusione dei peperoni dolci di varietà non in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutte le altre prescrizioni della norma devono essere soddisfatte.

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