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Document 32000R2702

    Regolamento (CE) n. 2702/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che rinvia per l'anno 2000 il termine per la decisione delle autorità nazionali in merito a taluni programmi operativi

    GU L 311 del 12.12.2000, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2702/oj

    32000R2702

    Regolamento (CE) n. 2702/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che rinvia per l'anno 2000 il termine per la decisione delle autorità nazionali in merito a taluni programmi operativi

    Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0023 - 0024


    Regolamento (CE) n. 2702/2000 della Commissione

    dell'11 dicembre 2000

    che rinvia per l'anno 2000 il termine per la decisione delle autorità nazionali in merito a taluni programmi operativi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 46,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999(4), istituisce le modalità d'applicazione per i programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario.

    (2) Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 411/97 fissano al 15 dicembre il termine entro il quale gli Stati membri devono approvare i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e comunicare a tali organizzazioni l'importo attribuito al fondo d'esercizio.

    (3) Il massimale dell'aiuto finanziario concesso dalla Comunità a ciascuna organizzazione di produttori, fissato all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio(5). Le organizzazioni di produttori non hanno potuto tener conto del nuovo massimale nei progetti di programmi operativi da attuare nel 2001.

    (4) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 fornisce il quadro per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo rurale. L'articolo 37, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che sia garantita la coerenza tra tali misure e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sono intervenuti ritardi rispetto ai termini previsti all'articolo 44, paragrafo 2, per la presentazione e l'approvazione dei piani di sviluppo rurale.

    (5) Ai fini del corretto svolgimento della procedura d'approvazione dei programmi operativi da attuare nel 2001, occorre tenere conto del massimale del contributo finanziario attribuito ai fondi d'esercizio e del contenuto dei piani di sviluppo rurale. Per permettere agli Stati membri di approvare i programmi operativi, è possibile rinviare il termine del 15 dicembre previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i programmi operativi da attuare nel 2001, gli Stati membri possono accettare richieste di modifiche da parte delle organizzazioni di produttori se tali modifiche vertono:

    - sul massimale dell'aiuto finanziario fissato all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, e/o

    - su piani di sviluppo rurale approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999.

    Articolo 2

    Per l'approvazione di programmi operativi nuovi o già approvati, da attuare nel 2001, e per la notifica del massimale del contributo comunitario previsto a favore del fondo d'esercizio, gli Stati membri possono rinviare il termine del 15 dicembre 2000 applicabile in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

    (4) GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

    (5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

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