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Document 32000R2290

Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria

GU L 262 del 17.10.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrogato da 32003D0286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2290/oj

Related international agreement

32000R2290

Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 17/10/2000 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio

del 9 ottobre 2000

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1), prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Bulgaria(2) compresi miglioramenti al regime preferenziale esistente. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/278/CE(3).

(3) In linea con le direttive adottate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 18 maggio 2000, la Commissione e la Bulgaria hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

(4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Bulgaria esaminano, in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Bulgaria.

(6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria.

(7) La Bulgaria adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni assunti a seguito dell'esito dei negoziati.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione(4).

(9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Bulgaria, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato X dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, a la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica nel quadro delle concessioni di cui all'allegato X dell'accordo europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(6), tra il 1o luglio 2000 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A(b) del presente regolamento.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali(7) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, in prosieguo il "Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

(2) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

(3) GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

(6) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/1998 (GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1).

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria di seguito elencati sono aboliti.

Codici NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 80 91

0206 90 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0210 90 79

0407 00 90

0410 00 00

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 90

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 30

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

0603 90 00

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0701 90 10

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0708 10 00

0709 51 30

0709 51 50

0709 51 90

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 40

0709 90 50

0710 80 59

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 10

0711 90 70

0712 20 00

0712 90 05

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0714 20 10

0714 20 90

0714 90 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0804 20 10

0804 20 90

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0807 11 00

0807 19 00

0808 20 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 90 85

0811 90 70

0811 90 85

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 95

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1006 10 10

1007 00 10

1106 10 00

1106 30 90

1208 10 00

1209 11 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 10

1209 91 90

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510 00 10

1510 00 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512 11 99

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 90

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

2001 90 20

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 59

2008 92 72

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

2009 30 19

2009 40 19

2302 50 00

2306 90 19

2308 90 90

(1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella GU L 278 del 28 ottobre 1999.

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Bulgaria, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

(NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato all'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Bulgaria, vengono stabiliti nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'improtazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Bulgaria per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Bulgaria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

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