Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0751

2000/751/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985

GU L 303 del 2.12.2000, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/751/oj

32000D0751

2000/751/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0029 - 0029


Decisione del Consiglio

del 30 novembre 2000

relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985

(2000/751/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

(1) Con le decisioni del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 riv] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] il comitato esecutivo, istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, al quale il Consiglio si è sostituito a norma dell'articolo 2 del protocollo Schengen, ha conferito carattere "riservato" all'insieme delle disposizioni del manuale comune, la cui ultima versione è stata adottata con decisione di detto comitato esecutivo in data 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex (99)13].

(2) Il manuale comune e le decisioni del comitato esecutivo riguardanti la sua classificazione fanno parte dell'acquis di Schengen, quale definito dalla decisione 1999/435/CE(1).

(3) Alcune parti del manuale comune devono essere declassificate, comprese le disposizioni corrispondenti alle disposizioni non classificate dell'Istruzione consolare comune,

DECIDE:

Articolo 1

La Parte I e gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14a del manuale comune sono declassificate.

Articolo 2

Le parti declassificate del manuale comune sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Lebranchu

(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

Top