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Document 32000D0647

Decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002)

GU L 79 del 30.3.2000, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/647(1)/oj

32000D0647

Decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002)

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 30/03/2000 pag. 0006 - 0009


Decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 febbraio 2000

che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica ("SAVE") (1998-2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 6 dicembre 1999,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato prevede, tra gli obiettivi dell'azione comunitaria, l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

(2) Nella sessione del 29 ottobre 1990, il Consiglio ha fissato l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni globali di CO2 nell'insieme della Comunità ai livelli del 1990.

(3) Il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

(4) Per conseguire riduzioni significative delle emissioni di CO2 nella Comunità, occorrerà uno sforzo supplementare poiché si stima che le emissioni di CO2 nella Comunità, dovute al consumo di energia, aumenteranno del 3 % circa nel periodo 1995-2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; sono pertanto indispensabili misure addizionali.

(5) La decisione 93/389/CEE del Consiglio(4) ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità.

(6) La Commissione, nella sua comunicazione dell'8 febbraio 1990 sull'energia e l'ambiente, ha sottolineato che l'efficienza energetica è la pietra angolare degli sforzi futuri intesi a ridurre l'impatto negativo dell'energia sull'ambiente; la Commissione, nella comunicazione del 29 aprile 1998 su "L'efficienza energetica nella Comunità europea - verso una strategia per l'uso razionale dell'energia", ha sottolineato il potenziale economico di efficienza energetica allo scopo di focalizzare nuovamente l'attenzione sulla promozione dell'efficienza energetica.

(7) È urgente migliorare la gestione dell'energia, affinché si possa in particolare sfruttare l'ampio potenziale di riduzione dell'intensità energetica, per contribuire alla protezione dell'ambiente, ad una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ad uno sviluppo sostenibile.

(8) La Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, mediante il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo del risparmio energetico e delle misure di efficienza energetica.

(9) A norma dell'articolo 158 del trattato, la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione volta a rafforzare la coesione economica e sociale e, in particolare, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; tali azioni coprono tra l'altro il settore dell'energia.

(10) Con la decisione 91/565/CEE(5) e la decisione 96/737/CEE(6) il Consiglio ha adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE) per rafforzare nella Comunità le infrastrutture di efficienza energetica.

(11) Il programma SAVE è uno strumento importante e necessario per promuovere ulteriormente l'efficienza energetica.

(12) È pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con la decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio(7), un programma specifico per incoraggiare l'utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche; tale programma specifico sostituirebbe lo strumento corrispondente attualmente in vigore.

(13) La Comunità ha riconosciuto che il programma SAVE è un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione del CO2; secondo la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 1991 sulle attività di programmazione energetica della Comunità europea a livello regionale, le conclusioni del Consiglio su questa comunicazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1993(8) si devono continuare, ampliare e utilizzare dette attività a sostegno della strategia energetica comunitaria; questa iniziativa per le regioni sarà ora interamente incorporata.

(14) In attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)(9), la decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile" (1998-2002)(10), attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili. Il programma SAVE II è uno strumento complementare a tale programma.

(15) Il programma SAVE è volto a migliorare l'intensità energetica del consumo finale di un ulteriore 1 % all'anno rispetto ai risultati che sarebbero stati altrimenti raggiunti.

(16) Nella sessione del 15 e 16 dicembre 1994 il Consiglio ha dichiarato che l'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO2 può essere conseguito solo con un insieme di misure coordinate per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, con riferimento alla domanda e all'offerta, a tutti i livelli di produzione, conversione, trasporto e consumo di energia, nonché per lo sfruttamento di energie rinnovabili e che rientrano fra queste misure i programmi di gestione locale dell'energia.

(17) Nella sua risoluzione del 10 ottobre 1995 sul Libro verde della Commissione sulla politica energetica(11), il Parlamento europeo ha chiesto la formulazione di obiettivi e di un programma comune in materia di efficienza e risparmio energetico, compatibilmente con gli obiettivi in materia di emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra concordati a Rio de Janeiro (1992), Berlino (1995), e successivamente a Kyoto (1997); esso ha altresì chiesto un programma SAVE II con un notevole incremento degli stanziamenti rispetto al programma SAVE I e ha invitato la Commissione a definire il ruolo che essa intende svolgere in materia di risparmio e di efficienza energetica attraverso l'elaborazione di progetti concreti.

(18) Il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo per l'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento, che sono per natura globali. È necessario, al fine di conseguire i massimi risultati, un elevato livello di cooperazione internazionale.

(19) Entro il 2000 si potrebbero evitare tra 180 e 200 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 grazie ad un miglioramento del 5 % dell'intensità energetica della domanda finale, rispetto a quanto normalmente previsto. Tali cifre potrebbero essere aumentate attraverso un uso più efficiente e razionale delle fonti di energia.

(20) È politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma SAVE ai paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai successivi Consigli europei, e la comunicazione al riguardo presentata dalla Commissione nel maggio 1994, ed anche a Cipro.

(21) Al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati nonché delle azioni complementari nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione(12).

(23) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(13).

(24) La presente decisione sostituisce la decisione n. 96/737/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'ambito del programma quadro di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico a sostegno di misure legislative e non legislative per incoraggiare un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche (in prosieguo denominato "il programma SAVE").

In aggiunta agli obiettivi prioritari elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom, il programma SAVE è volto a:

a) incentivare misure di efficienza energetica in tutti i settori;

b) promuovere gli investimenti dei consumatori pubblici e privati e dell'industria a favore della conservazione dell'energia;

c) creare le condizioni per migliorare l'intensità energetica del consumo finale.

2. Nell'ambito del programma SAVE, è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure che rientrano negli obiettivi della presente decisione.

Articolo 2

Le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica sono finanziate nell'ambito del programma SAVE:

a) studi ed altre azioni connesse finalizzati all'introduzione, all'esecuzione e al completamento e alla valutazione degli effetti delle misure comunitarie (quali accordi volontari, compresi gli obiettivi associati e il loro monitoraggio, mandati ad organismi di normalizzazione, acquisti in cooperazione e legislazione) adottate per migliorare l'efficienza energetica, studi relativi agli effetti del prezzo dell'energia sull'efficienza energetica e studi volti a introdurre il criterio di efficienza energetica nei programmi comunitari, e studi che implichino un coordinamento a livello internazionale;

b) azioni pilota settoriali mirate per accelerare gli investimenti a fini di efficienza energetica e/o migliorare le abitudini di consumo che saranno realizzate da imprese o organizzazioni pubbliche e private, inclusi, ove opportuno, centri o agenzie energetiche locali e indipendenti nonché attraverso le esistenti reti comunitarie o associazioni temporanee di organizzazioni e/o imprese costituite per realizzare i progetti;

c) misure proposte dalla Commissione per incoraggiare lo scambio di esperienze al fine di migliorare il coordinamento tra attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, usando mezzi idonei per diffondere l'informazione;

d) misure quali quelle di cui alla lettera c), ma proposte da soggetti diversi dalla Commissione;

e) controllo dei progressi in materia di efficienza energetica nella Comunità e nei singoli Stati membri e valutazione e controllo permanenti delle azioni e delle misure adottate nell'ambito del programma SAVE, incluse, tra l'altro, misurazioni effettive (come l'audit in materia energetica) prima e dopo l'attuazione di misure, interventi, incentivi, e simili;

f) azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano e a favore di una maggiore coesione tra gli Stati membri e le regioni in materia di efficienza energetica.

Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. La quota di finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), non può superare il 50 % del loro costo globale.

3. Il saldo del finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), può essere costituito da fondi pubblici o privati oppure da una combinazione di entrambi.

Articolo 4

1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma SAVE ammonta a 66 milioni di EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma SAVE.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma SAVE siano oggetto di una valutazione preliminare, un controllo e una valutazione finale al termine del progetto per determinare l'impatto, il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

2. I beneficiari selezionati presentano una relazione alla Commissione, ogni sei mesi e al termine del progetto.

3. Le condizioni e gli orientamenti da applicare a sostegno di tutte le azioni e le misure previste dall'articolo 2 sono definiti ogni anno tenendo conto:

- del rapporto costi-efficacia del potenziale di risparmio e dell'impatto ambientale, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2,

- dell'elenco di priorità di cui all'articolo 7,

- della coesione degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica.

Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

Articolo 6

La Commissione è assistita, per l'attuazione del programma SAVE, dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Quando viene fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Articolo 7

La Commissione elabora ogni anno un elenco di priorità per il finanziamento nell'ambito del programma SAVE. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE e i programmi nazionali sulla base delle informazioni fornite annualmente in forma sintetica da ciascuno Stato membro. È data priorità ai settori dove questa complementarità è massima.

Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione dell'elenco di priorità.

Articolo 8

L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma SAVE sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Articolo 9

Il programma SAVE è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma SAVE è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, e secondo le procedure da convenire con tale paese.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

La decisione 96/737/CE del Consiglio è abrogata.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.

(2) GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 269), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 20) e decisione del Parlamento europeo del 6 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000.

(4) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.

(5) GU L 307 dell'8.11.1991, pag. 34.

(6) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

(7) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

(8) GU C 255 del 20.9.1993, pag. 252.

(9) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

(10) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58.

(11) GU C 287 del 30.10.1995, pag. 34.

(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

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