Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0246

    2000/246/CE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 2000, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba [notificata con il numero C(2000) 692]

    GU L 77 del 28.3.2000, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/246/oj

    32000D0246

    2000/246/CE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 2000, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba [notificata con il numero C(2000) 692]

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 28/03/2000 pag. 0020 - 0022


    Decisione della Commissione

    del 15 marzo 2000

    che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba

    [notificata con il numero C(2000) 692]

    (2000/246/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

    vista l'istanza presentata dai Paesi Bassi,

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patate non certificati ufficialmente come patate da semina in conformità ad altre disposizioni comunitarie e originari di Cuba di norma non possono essere introdotti nella Comunità a causa del rischio di introduzione di organismi nocivi esotici della patata, che potrebbero costituire un rischio fitosanitario per la Comunità.

    (2) La produzione di patate primaticce a Cuba, diverse da quelle destinate alla piantagione, ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta; che parte dell'approvvigionamento di patate primaticce nella Comunità è assicurata mediante importazioni da Cuba.

    (3) La Commissione, con le decisioni 87/306/CEE(3), 88/223/CEE(4), 89/152/CEE(5), 91/593/CEE(6), 93/36/CEE(7), 95/96/CE(8) e 96/157/CE(9), ha autorizzato deroghe, a determinate condizioni speciali di carattere tecnico, per le patate da consumo originarie di Cuba nelle campagne dal 1987 al 1996 e, con le decisioni 97/186/CE(10) e 1999/222/CE(11) per le patate non destinate alla piantagione originarie di Cuba nelle campagne dal 1997 al 1999.

    (4) Non è mai stata confermata la presenza di organismi nocivi nei campioni prelevati dalle importazioni effettuate a norma delle decisioni suddette.

    (5) Da informazioni fornite dalle autorità cubane e raccolte nel paese nel corso di una missione svolta nel mese di luglio 1999 all'Ufficio alimentare e veterinario, risulta che le patate non destinate alla piantagione prodotte nella provincia di Pinar del Río soddisfano le condizioni fissate nella decisione 1999/222/CE.

    (6) Sussistono tuttora le circostanze che giustificavano l'autorizzazione di cui sopra.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12, dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba.

    2. Oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per le patate, devono essere osservate le seguenti condizioni specifiche:

    a) le patate sono diverse da quelle destinate alla piantagione;

    b) le patate non sono mature, trattasi cioè di patate "non suberizzate" prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa;

    c) le patate sono coltivate nella provincia "Pinar del Río", in zone notoriamente esenti da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuucki et al.

    d) le patate appartengono a varietà i cui tuberi-seme sono stati importati a Cuba esclusivamente a partire dagli Stati membri o da un altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 77/93/CEE;

    e) le patate sono state coltivate a Cuba direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri oppure da tuberi-seme certificati in un altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 77/93/CEE, oppure sono progenie diretta di tali patate da semina, certificate ufficialmente due anni prima, se tale progenie è stata prodotta nella provincia Pinar del Río e qualificata come patata da semina conformemente alle norme attualmente vigenti a Cuba;

    f) le patate sono state coltivate in aziende che negli ultimi cinque anni non hanno coltivato patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d) oppure, in caso di aziende statali, sono state coltivate in appezzamenti separati da quelli in cui negli ultimi cinque anni sono state coltivate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

    g) le patate sono state trattate con macchinario ad esse riservato o adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi;

    h) le patate non sono state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

    i) le patate sono imballate in sacchi nuovi oppure in contenitori debitamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato;

    j) prima dell'esportazione, le patate sono state mondate della terra nonché delle foglie o di altri residui vegetali;

    k) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato a Cuba a norma degli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'ispezione ivi prescritta volta in particolare a certificare l'assenza dell'organismo nocivo di cui alla lettera c).

    Nel certificato figura:

    - sotto il titolo "dichiarazione supplementare":

    - l'indicazione "la presente spedizione soddisfa ai requisiti di cui alla decisione 2000/246/CE",

    - il nome della varietà,

    - il numero di identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

    - un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata conformemente alla lettera e);

    - sotto il titolo "disinfestazione e/o disinfezione", ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi, e/o di cui alla lettera i);

    l) le patate sono introdotte attraverso i punti d'entrata situati nel territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati da detto Stato membro importatore; gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione i rispettivi punti di entrata, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 77/93/CEE incaricato di ciascun punto di entrata, e li comunicano, su richiesta, agli altri Stati membri. Nel caso in cui l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione;

    m) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore è ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere da a) a p); egli notifica i dati relativi ad ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale trasmette senza indugio tali dati alla Commissione, indicando:

    - il tipo di materiale,

    - il quantitativo,

    - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata,

    - gli impianti di cui alla lettera o).

    L'importatore comunica le eventuali modifiche dei dati precedentemente notificati, se possibile non appena ne viene a conoscenza e comunque prima della data d'importazione, agli organismi ufficiali del proprio Stato membro, il quale trasmette senza indugio le suddette modifiche alla Commissione;

    n) le ispezioni, eventualmente comprendenti esami su campioni, prescritte ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dello Stato membro che si avvale della deroga. La ricerca condotta in occasione di tali controlli riguarda anche tutti gli altri organismi nocivi. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva;

    o) le patate sono imballate e reimballate soltanto in impianti autorizzati e registrati dagli organismi ufficiali responsabili suddetti;

    p) le patate sono imballate o reimballate in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta ai rivenditori o ai consumatori finali, di peso non superiore a quello abitualmente praticato a tale scopo nello Stato membro d'introduzione, e comunque non superiore a 25 kg; sull'imballaggio devono figurare il numero degli impianti registrati di cui alla lettera o) e la menzione che le patate sono i originarie di Cuba;

    q) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, se del caso, di concerto con lo Stato membro d'introduzione, affinché vengano prelevati, da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad esame ufficiale per la ricerca di Ralstonia solanacearum(12) e di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito di Ralstonia solanacearum e di Clavibacter per l'individuazione e la diagnosi michiganensis ssp. sepedonicus e, nel caso del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid), applicando il metodo Reverse-Page o la procedura di ibridazione c-DNA; nei casi sospetti le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando gli esami non abbiano escluso la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, di Ralstonia solanacearum o del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid).

    Articolo 2

    Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, mediante la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera m), prima frase, sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1o settembre 2000, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione e una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

    Articolo 3

    1. Il disposto dell'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 aprile 2000.

    2. La presente decisione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

    (2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

    (3) GU L 153 del 13.6.1987, pag. 41.

    (4) GU L 100 del 19.4.1988, pag. 44.

    (5) GU L 59 del 2.3.1989, pag. 29.

    (6) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 47.

    (7) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 40.

    (8) GU L 75 del 4.4.1995, pag. 22.

    (9) GU L 36 del 14.2.1996, pag. 38.

    (10) GU L 77 del 19.3.1997, pag. 32.

    (11) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 47.

    (12) GU L 273 del 6.10.1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    Informazioni da riportare sull'etichetta

    [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera i)]

    1. Autorità che rilascia l'etichetta.

    2. Nome dell'organizzazione di esportatori, se disponibile.

    3. Indicazione "Patate diverse da quelle da piantagione originarie di Cuba".

    4. Varietà.

    5. Provincia di produzione.

    6. Calibro.

    7. Peso netto dichiarato.

    8. Indicazione "In conformità dei requisiti CE fissati nella decisione 2000/246/CE".

    9. Timbro o contrassegno del servizio cubano per la protezione dei vegetali.

    Top