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Document 31999R1724

Regolamento (CE) n. 1724/1999 della Commissione, del 2 agosto 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

GU L 203 del 3.8.1999, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1724/oj

31999R1724

Regolamento (CE) n. 1724/1999 della Commissione, del 2 agosto 1999, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0020 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1724/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1999

relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

(1) considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

(2) considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

(3) considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(2); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

Note

LOTTO A

1. Azione n.: 635/97 (A1); 703/97 (A2)

2. Beneficiario(2): Euronaid, PO Box 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario

4. Paese di destinazione: Haiti

5. Prodotto da mobilitare: farina di frumento tenero

6. Quantitativo totale (t nette): 444

7. Numero di lotti: 1 in 2 partite (A1: 260 tonnellate; A2: 184 tonnellate)

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B. 1.a)]

9. Condizionamento(7)(8): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d), 2.d) et B.4]

10. Etichettura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]- Lingua da utilizzare per la marcatura: francese

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco

13. Stadio di consegna alternativo: -

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: -

16. Luogo di destinazione: -- porto o magazzino di transito: -

- via di trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: dal 6 al 26.9.1999

- 2o termine: dal 20.9 al 10.10.1999

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: -

- 2o termine: -

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 17.8.1999

- 2o termine: 31.8.1999

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment "Loi 130", bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

LOTTO B

1. Azione n.: 633/97 (B1); 705/97 (B2)

2. Beneficiario(2): Euronaid, PO Box 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario.

4. Paese di destinazione: Haiti

5. Prodotto da mobilitare: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 99/00 o 1006 30 94 99/00 o 1006 30 96 99/00 o 1006 30 98 99/00 )

6. Quantitativo totale (t nette): 1120

7. Numero di lotti: 1 in 2 partite (A1: 560 tonnellate; A2: 560 tonnellate)

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.f)]

9. Condizionamento(7)(8): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A.1.c), 2.c) e B.6]

10. Etichettura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]- Lingua da utilizzare per la marcatura: francese

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto: reso porto d'imbarco

13. Stadio di consegna alternativo: -

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: -

16. Luogo di destinazione: -- porto o magazzino di transito: -

- via di traporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: dal 6 al 26.9.1999

- 2o termine: dal 20.9 al 10.10.1999

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: -

- 2o termine: -

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 17.8.1999

- 2o termine: 31.8.1999

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment "Loi 130", bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione applicabile(4): restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

LOTTO C

1. Azione n.: 709/97

2. Beneficiario(2): Etiopia

3. Rappresentante del beneficiario: Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570, Tel: (251-1) 61 09 12,, fax: 61 26 55

4. Paese di destinazione: Etiopia

5. Prodotto da mobilitare: frumento tenero

6. Quantitativo totale (t nette): 16150

7. Numero di lotti: 1

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.a)]

9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, p. 1 [1.0 A.1.a), 2.a) e B.3]

10. Etichettura o marcatura(6): inglese- Lingua da utilizzare per la marcatura: -

- Diciture complementari: -

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto(9): reso destinazione.

13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco - fob stivato e livellato

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco(10): Djibouti

16. Luogo di destinazione: EFSR warehouse Mekelle. Contact: Ato Samuel Tumoro. Tel.: (251-1) 51 71 62, fax: 51 83 63 - porto o magazzino di transito: -

- viadi trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 31.10.1999

- 2o termine: 14.11.1999

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine dal 6 al 12.9.1999

- 2o termine: dal 20 al 26.9.1999

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 17.8.1999

- 2o termine: 31.8.1999

20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Mr. T. Vestergaard, Bâtiment "Loi 130", bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nelle Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32 2) 296 20 05].

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

- certificato fitosanitario

- lotto C: certificato di fumigazione.

(6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'".

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificanto il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(9) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestriali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)]

(10) Il prodotto dev'essere condizionato in sacchi nel porto di sbarco.

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