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Document 31999R1666

    Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche

    GU L 197 del 29.7.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1666/oj

    31999R1666

    Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0032 - 0035


    REGOLAMENTO (CE) N. 1666/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1999

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 8,

    (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/96, possono essere stabilite norme comuni per le varietà di uve secche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi; che, tenuto conto delle pratiche in uso nel commercio mondiale, per quanto concerne la classificazione dei prodotti in questione occorre limitarsi alla fissazione delle caratteristiche minime e delle tolleranze ammesse per le uve secche destinate al consumo nella Comunità o esportate; che, ai fini di una semplificazione, è opportuno adottare come caratteristiche minime e tolleranze ammesse quelle figuranti nella norma CEE (ONU), raccomandata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

    (2) considerando che, per garantire un'applicazione uniforme dei requisiti qualitativi per le uve secche commercializzate senza appesantire eccessivamente i compiti dei servizi di controllo, occorre fissare la fase precisa del controllo relativo al rispetto dei requisiti minimi di qualità per i prodotti ottenuti nella Comunità e per quelli importati dai paesi terzi, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di effettuare controlli in altre fasi della commercializzazione;

    (3) considerando che, al fine di snellire le procedure di sorveglianza, per i prodotti importati dai paesi terzi, è necessario limitare il controllo del rispetto delle caratteristiche minime al caso delle uve secche importate dai paesi terzi in grandi imballaggi, dato che, in pratica, il rischio di importazione di prodotti non conformi ai requisiti riguarda esclusivamente questi prodotti;

    (4) considerando che, per tener conto delle peculiarità nazionali dei sistemi di controllo, occorre lasciare agli Stati membri l'incarico di stabilire le modalità di esecuzione dei controlli;

    (5) considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le uve secche delle varietà "Sultanina", "Moscatel" e "Uve secche di Corinto", di cui al codice NC 0806 20, destinate al consumo nella Comunità o esportate verso i paesi terzi, devono rispettare le caratteristiche minime e le tolleranze che figurano nell'allegato.

    Tale requisito si applica allo stadio dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi e allo stadio dell'uscita dagli impianti di trasformazione per i prodotti comunitari.

    Articolo 2

    Le uve secche ottenute nella Comunità e destinate al mercato interno o all'esportazione sono oggetto di un controllo del rispetto delle caratteristiche minime o delle tolleranze di cui all'articolo 1 nei luoghi di trasformazione precedentemente alle operazioni di carico in vista della spedizione.

    Le uve secche importate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg sono oggetto di un controllo per sondaggio del rispetto di tale requisito precedentemente all'immissione in libera pratica sul mercato comunitario. Gli Stati membri possono sottoporre a un controllo tali prodotti in tutte le fasi della commercializzazione.

    Gli Stati membri possono decidere di ammettere, quale prova dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, i certificati di rispetto delle caratteristiche minime e delle tolleranze relative alla qualità II della norma della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), rilasciati dai paesi terzi d'origine delle uve secche.

    Articolo 3

    Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione dei controlli.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a partire dal 1o settembre 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE MINIME DELLE UVE SECCHE

    1. Definizione

    Le uve secche devono provenire dalle varietà sultanina, Moscatel e uve secche di Corinto, derivanti dalla Vitis vinifera L.

    2. Caratteristiche minime

    2.1. Le uve secche devono essere:

    - intere;

    - sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

    - prive di insetti e di acari vivi, qualunque sia il loro stadio di sviluppo;

    - prive di umidità esterna anormale;

    - prive di odore e/o sapore estranei [un lieve odore di anidride solforosa (SO2) e un leggero aroma e sapore di olio non sono considerati anormali]

    e, fatte salve le tolleranze,

    - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

    - prive di tracce visibili di attacchi di insetti, di acari o di altri parassiti;

    - prive di muffe;

    - prive di chicchi acerbi e/o insufficientemente sviluppati;

    - prive di frammenti di peduncolo;

    - prive di pedicelli, salvo nel caso delle uve del tipo Moscatel;

    - prive di chicchi danneggiati (per le uve secche private dei vinaccioli, le normali lesioni meccaniche risultanti dalle operazioni di estrazione dei vinaccioli non sono considerate un difetto);

    - prive di cristalli di zucchero visibili;

    - prive di sostanze vegetali estranee.

    2.2. Inoltre le uve secche:

    - devono presentare caratteristiche varietali analoghe;

    - devono avere un sapore, una grana e un colore tipici e di livello decisamente buono;

    - devono essere ottenute da uve decisamente mature;

    - devono essere passate al vaglio o calibrate;

    - possono presentare difetti entro i limiti delle tolleranze indicate, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto.

    2.3. Lo stato delle uve secche deve essere tale da consentire di:

    - sopportare il trasporto e le operazioni connesse;

    - arrivare in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione.

    3. Tenore di umidità

    Il tenore di umidità delle uve secche non deve essere inferiore al 13 % per tutte le varietà e superiore rispettivamente al 31 % per il tipo Malaga/Muscatel, al 23 % per le varietà con vinaccioli e al 18 % per le varietà senza vinaccioli e le uve di Corinto.

    4. Disposizioni relative alla calibrazione

    Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità:

    SENZA VINACCIOLI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CON VINACCIOLI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    UVE DI CORINTO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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