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Dokument 31999R1662

Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 197 del 29.7.1999, s. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 02 tomo 009 pag. 282 - 283

Altre edizioni speciali (ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1662/oj

31999R1662

Regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1662/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 249,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999(4), prevede i casi in cui, con decisione della Commissione, possono essere concesse semplificazioni del regime di perfezionamento attivo; che è opportuno modificare la procedura di rilascio dell'autorizzazione per agevolare le correnti di traffico triangolari che presentano un volume di esportazioni anticipate sufficientemente elevato;

(2) considerando che l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto deve rispondere alle esigenze del turismo in regioni della Comunità che dipendono da infrastrutture di trasporto di paesi terzi;

(3) considerando che è opportuno, per motivi economici, includere nell'elenco dell'allegato 87 taluni materiali in PVC trasformati in schermi di protezione;

(4) considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93;

(5) considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 601, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Quando la globalizzazione delle esportazioni anticipate interessa una pluralità di Stati membri, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 556, paragrafo 2."

2) All'articolo 719, paragrafo 11, è aggiunta la seguente lettera d): "d) in situazioni generali o individuali non alle lettere a, b) e c), le autorità doganali possono autorizzare una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità ad utilizzare all'interno di detto territorio un veicolo conforme al disposto del paragrafo 3, lettera c), e che sia preso in locazione al di fuori di tale territorio in forza di un contratto scritto. Tale autorizzazione è soggetta alla condizione che i paesi in cui sono presi in locazione e immatricolati i veicoli autorizzino l'ammissione temporanea di veicoli presi in locazione e immatricolati nel territorio doganale della Comunità in circostanze analoghe.

Il veicolo deve essere riesportato o consegnato ad un'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità ai fini della sua successiva riesportazione, entro otto giorni dalla data di decorrenza di efficacia del contratto. Il contratto viene presentato dalle autorità doganali, qualora queste lo richiedano."

3) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Il punto seguente è aggiunto nell'allegato 87 del regolamento (CEE) n. 2454/93: ">SPAZIO PER TABELLA>"

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