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Document 31999R1513

    Regolamento (CE) n. 1513/1999 della Commissione del 9 luglio 1999 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro

    GU L 175 del 10.7.1999, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1513/oj

    31999R1513

    Regolamento (CE) n. 1513/1999 della Commissione del 9 luglio 1999 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 10/07/1999 pag. 0035 - 0037


    REGOLAMENTO (CE) N. 1513/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 9 luglio 1999

    che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

    (1) considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo applicabile nel corso della campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

    (2) considerando che occorre continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 2022/92 della Commissione(3), recante modalità d'applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per determinati pomodori utilizzati nella fabbricazione di concentrati, succo e fiocchi di pomodoro, in funzione del tenore di estratto secco solubile;

    (3) considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i criteri per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare tener conto dell'aiuto fissato o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10 di questo stesso articolo per la campagna di commercializzazione precedente, aiuto adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti; che, per quanto concerne i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e il succo di pomodoro, occorre prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con l'esterno;

    (4) considerando che l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce l'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro e i loro derivati è ridotto del 5,37 %; che un importo complementare a questo aiuto ridotto sarà versato in funzione dei quantitativi di concentrato prodotti dalla Francia e dal Portogallo;

    (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1999/2000 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 da versare al produttore è quello stabilito all'allegato I.

    Articolo 2

    1. Per la campagna 1999/2000 l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento è quello stabilito all'allegato II.

    2. L'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro, per il succo di pomodoro e per i fiocchi di pomodoro di cui all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilito dalla Commissione qualora sia soddisfatta la condizione prevista dal suddetto comma.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

    (3) GU L 207 del 23.7.1992, pag. 9.

    ALLEGATO I

    Prezzo minimo da pagare ai produttori

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Aiuto alla produzione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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