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Document 31999R0882

    Regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    GU L 111 del 29.4.1999, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/882/oj

    31999R0882

    Regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 29/04/1999 pag. 0035 - 0037


    REGOLAMENTO (CE) N. 882/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1999

    che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 8,

    (1) considerando che, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto:

    - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità;

    - dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

    - della situazione sul mercato interno della Comunità,

    - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

    (2) considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2201/96, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000;

    (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.

    2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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