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Document 31998R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/98 della Commissione del 3 luglio 1998 relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/99

    GU L 190 del 4.7.1998, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1429/oj

    31998R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/98 della Commissione del 3 luglio 1998 relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/99

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0020 - 0021


    REGOLAMENTO (CE) N. 1429/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/99

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (2), in particolare l'articolo 12,

    considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

    considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/98 (4), il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 31 maggio o al 22 giugno;

    considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per l'Italia, la Finlandia e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/99, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1998/99 i termini di semina per l'Italia, la Finlandia e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

    (3) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

    (4) GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 23.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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