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Document 31998R1203

    Regolamento (CE) n. 1203/98 della Commissione del 9 giugno 1998 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    GU L 166 del 11.6.1998, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1203/oj

    31998R1203

    Regolamento (CE) n. 1203/98 della Commissione del 9 giugno 1998 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0011 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 1203/98 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1998 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

    considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

    considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (4) GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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