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Document 31998L0099
Council Directive 98/99/EC of 14 December 1998 amending Directive 97/12/EC amending and updating Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Direttiva 98/99/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
Direttiva 98/99/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
GU L 358 del 31.12.1998, p. 107–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; abrogato da 32016R0429
Direttiva 98/99/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0107 - 0108
DIRETTIVA 98/99/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che con l'adozione della direttiva 97/12/CE (4) si è costituita una base giuridica più efficace ai fini dell'attuazione di misure destinate ad evitare la diffusione di malattie degli animali attraverso scambi di animali vivi delle specie bovina e suina; considerando che la direttiva 97/12/CE prevede disposizioni speciali per l'ulteriore aggiornamento dei criteri relativi alla definizione dello stato sanitario delle popolazioni di animali a livello di allevamento, regione e Stato membro per quanto riguarda la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e la leucosi bovina enzootica; che l'aggiornamento di tali criteri doveva essere deciso entro il 1° gennaio 1998, sulla scorta di una proposta presentata al Consiglio anteriormente al 1° luglio 1997; considerando che il riesame da parte del Consiglio delle procedure diagnostiche maggiormente rilevanti ai fini dell'attuazione di efficaci programmi di controllo e sorveglianza in materia di tubercolosi dei bovini, brucellosi dei bovini e leucosi bovina enzootica ha comportato l'esame approfondito di metodi di analisi di laboratorio e il protrarsi delle deliberazioni; considerando che le modifiche richieste dall'aggiornamento dei programmi di sorveglianza e controllo non possono in questo settore essere attuate in tempi brevi; considerando che a norma della direttiva 97/12/CE i suini destinati agli scambi intracomunitari non sono più soggetti ai controlli in materia di brucellosi prima della partenza; che questa disposizione dovrebbe essere anticipata per facilitare gli scambi tra gli Stati membri; considerando che, per evitare ostacoli agli scambi intracomunitari ed assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni, dovrebbero essere fissate norme armonizzate circa l'uso e il rilascio di certificati sanitari per il periodo sino alla data alla quale gli Stati membri devono rispettare le disposizioni modificate della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5); considerando che il 24 giugno 1998 il Consiglio ha adottato la direttiva 98/46/CE per modificare gli allegati A, D (capitolo I) e F della direttiva 64/432/CE; che in seguito a questa modifica sono cambiati certi riferimenti nella direttiva 97/12/CE; considerando che di questo fatto si è tenuto conto con l'accludere nell'allegato II della direttiva 98/46/CE la tabella delle corrispondenze; che tuttavia ai fini di una maggiore chiarezza e della coerenza dei testi giuridici è necessario adeguare i riferimenti negli articoli corrispondenti; considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 97/12/CE, in particolare per quanto riguarda il periodo di tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare le nuove norme relative alla sorveglianza e al controllo delle malattie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 97/12/CE è modificata come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Gli articoli e gli allegati B, C, D (capitolo II) ed E della direttiva 64/432/CEE sono sostituiti dal testo allegato alla presente direttiva; gli allegati A, D (capitolo I) ed F sono sostituiti dal testo allegato alla direttiva 98/46/CE.» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, i termini «anteriormente al 1° luglio 1998» sono sostituiti da «anteriormente al 1° luglio 1999». 3) L'allegato è modificato come segue: a) All'articolo 2, paragrafo 2: - nella lettera d) i termini «allegato A, parte I, paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2»; - nella lettera e) i termini «allegato A, parte II, paragrafi 4, 5 e 6» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte I, paragrafi 4 e 5»; - nella lettera f) i termini «allegato A, parte II, paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte II, paragrafi 1 e 2»; - nella lettera h) i termini «allegato A, parte II, paragrafi 10, 11 e 12» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte II, paragrafi 7, 8 e 9»; - nella lettera i) i termini «allegato A, parte II, paragrafi 4, 5 e 6» sono sostituiti dai termini «allegato A, parte II, paragrafi 4 e 5»; - nella lettera k) i termini «allegato A, capitolo I, sezioni E, F e G» sono sostituiti dai termini «allegato D, capitolo I, Sezioni E e F». b) All'articolo 5: - nel paragrafo 1 i termini «certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato F» sono sostituiti dai termini «certificato conforme al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F»; - nel paragrafo 2, lettere a) e b) i termini «certificati il cui modello figura nell'allegato F» e nel paragrafo 5 «certificato il cui modello figura nell'allegato F» sono sostituti dai termini «certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 che figurano nell'allegato F»; - nel paragrafo 4 i termini «sezione D del certificato il cui modello figura nell'allegato F» sono sostituti dai termini «sezione C del certificato conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F»; - nel paragrafo 5 i termini tra parentesi («compresa la sezione D») sono sostituti dai termini («compresa la sezione C»). Articolo 2 Per quanto riguarda l'esame e la certificazione di bovini e suini vivi destinati agli scambi intracomunitari si applicano le seguenti norme: 1) A decorrere dal 1° gennaio 1999 non è più d'applicazione l'obbligo della prova della brucellosi prima della partenza dei suini destinati agli scambi intracomunitari, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 64/432/CEE. 2) Entro il 30 giugno 1999 i certificati devono essere conformi all'allegato F della direttiva 64/432/CEE (in vigore il 30 giugno 1998) con la seguente eccezione: dal 1° gennaio 1999, il punto v, lettera b), primo trattino (nonché la corrispondente nota 5) del certificato sanitario per i suini d'allevamento e da produzione di cui al modello III deve essere soppresso al momento del rilascio dall'autorità che rilascia il certificato. 3) Dal 1° luglio 1999 i certificati devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE modificata dalla direttiva 98/46/CE. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1999 e all'articolo 2 della stessa direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU C 217 dell'11. 7. 1998, pag. 21. (2) GU C 313 del 12. 10. 1998, pag. 232. (3) Parere espresso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1. (5) GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/46/CE (GU 198 del 15. 7. 1998, pag. 22).