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Document 31998L0082

Direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 290 del 29.10.1998, p. 25–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/82/oj

31998L0082

Direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 29/10/1998 pag. 0025 - 0054


DIRETTIVA 98/82/CE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1998 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE, in particolare l'articolo 10;

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/71/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE della Commissione (6),

considerando che le direttive del Consiglio 93/57/CEE (7) e 93/58/CEE (8) hanno modificato l'allegato II delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE fissando quantità massime di residui per un primo elenco di antiparassitari per cereali e prodotti di origine animale e per prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, rispettivamente; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro il 31 ottobre 1998 sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri; che tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente; che tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dai residui presenti nelle colture trattate, attraverso il consumo;

considerando che, per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità massime di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari sufficienti per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare; che, per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità massime di residui dipendono dal consumo di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari che lasciano residui negli animali e nei prodotti di origine animale, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari;

considerando che le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari;

considerando che l'esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari oggetto della presente direttiva è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità europea tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (9);

considerando che l'approccio e le procedure scientifiche per il calcolo delle dosi acute di riferimento (ARfDs) e l'esposizione acuta stimata a breve termine con la dieta non sono ancora state concordate a livello europeo; che il comitato scientifico per i vegetali, ritenendo che l'approccio e le procedure scientifiche definite nella consultazione FAO/OMS 1997 (10) fossero adeguati in attesa di un accordo a livello comunitario, ha calcolato la quantità massima di residui ammissibili dal punto di vista tossicologico per pomacee, pesche, albicocche e peperoni (11) per quanto riguarda il metamidofos; che in base ad informazioni sulla GAP e su prove in campo controllate si possono fissare MRL per il metamidofos a livelli ritenuti ammissibili dal punto di vista tossicologico per pesche e albicocche; che in mancanza di tali dati per pomacee i MRL per il metamidofos devono inoltre essere fissati a livelli accettabili dal punto di vista tossicologico allo scopo di conformare i residui di metamidofos derivanti dall'uso di acefato; che gli Stati membri devono riesaminare, in particolare in relazione ai succitati prodotti agricoli, le buone pratiche agricole in uso allo scopo di garantire che i MRL stabiliti per l'acefato e il metamidofos siano soddisfatti;

considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente; che esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo e, in particolare, devono essere sottoposte urgentemente a riesame in vista di un loro abbassamento qualora la Commissione venga a conoscenza di motivi di preoccupazione circa l'esposizione dietetica dei consumatori, motivi basati su dati nuovi o aggiornati, segnatamente in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 86/362/CEE, dell'articolo 9 della direttiva 86/363/CEE o dell'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE; che, in particolare, i MRL fissati per l'acefato, il metamidofos e il vinclozolin nella presente direttiva devono essere urgentemente riesaminati congiuntamente con i MRL per questi antiparassitari fissati dalle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE sulla base dei lavori di valutazione di tali sostanze attive a norma del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/314/CEE;

considerando che le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius, sono stabiliti e valutati in base a procedure simili; che tuttavia i dati contenuti nelle pertinenti valutazioni del FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) in merito agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva sono stati presentati in un modo che sintetizza eccessivamente le utilizzazioni autorizzate/buone pratiche agricole e i test controllati sui residui e non indicano una chiara base per la fissazione di una quantità massima raccomandata; che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nei paesi terzi possono prevedere l'impiego di quantità più elevate di antiparassitari o intervalli più brevi pre-raccolto di quelli autorizzati nella Comunità e di conseguenza possono contemplare quantità più elevate di residui; che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati in merito alle quantità fissate dalla presente direttiva, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e che si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo, osservazioni discusse in seno al comitato fitosanitario permanente; che, sulla base della presentazione di dati accettabili, la Comunità esaminerà la possibilità di stabilire quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere sottoposte a nuova valutazione nel quadro del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

considerando che si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori di alimenti trattati con antiparassitari;

considerando che la presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil, l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato A della presente direttiva.

Articolo 2

Nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil, l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato B della presente direttiva.

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE gli elenchi delle quantità massime di residui per quanto riguarda il clorotalonil, il clorpirifos, il clorpirifos-metile, il cipermetrin, il deltametrin, il fenvalerato, il glifosato, l'imazalil, l'iprodione, il permetrin, il «gruppo benomil» (benomil, carbendazim, tiofanato-metile), «il gruppo maneb» (maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb) e il procimidon nonché le quantità massime specificamente fissate per il tè sono sostituiti dagli elenchi di cui all'allegato C della presente direttiva.

Articolo 4

Le quantità massime di residui indicate nell'allegato D della presente direttiva sono fissate a titolo temporaneo per l'acefato, il metamidofos e il vinclozolin prima dell'adozione di quantità massime di residui riesaminate per tali tre antiparassitari per tutti i prodotti agricoli sulla base dei lavori di valutazione di queste tre sostanze attive, a norma del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 aprile 2001 per l'acefato e il metamidofos ed entro il 31 dicembre 1999 per il vinclozolin.

Articolo 5

1. La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 1998.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° agosto 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

(2) GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 42.

(3) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

(4) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

(5) GU L 230 del 10. 8. 1991, pag. 1.

(6) GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 50.

(7) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1.

(8) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

(9) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), preparato dal GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari, pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, 1997.

(10) Consultazione sui consumi alimentari e sulla stima dell'assunzione di sostanze chimiche; Ginevra, Svizzera, 10-14 febbraio 1997: Food Safety Unit, Programme of Food Safety and Food Aid. Organizzazione mondiale della sanità 1997; WHO/FSF/FOS, 97.5.

(11) Parere del comitato scientifico per i vegetali su problemi relativi alla modificazione degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE: SCP/RESI/024 def.: 4 agosto 1998.

ALLEGATO A

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO D

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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