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Document 31998D0600

    98/600/CE: Decisione della Commissione del 12 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro [notificata con il numero C(1998) 2926] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 287 del 24.10.1998, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/600/oj

    31998D0600

    98/600/CE: Decisione della Commissione del 12 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro [notificata con il numero C(1998) 2926] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 24/10/1998 pag. 0035 - 0040


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro [notificata con il numero C(1998) 2926] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/600/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

    considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

    considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

    Articolo 2

    La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

    Articolo 3

    La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

    (2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Kit di tetti traslucidi autoportanti (eccetto i kit a base di vetro)

    Per tutti gli usi, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (1), B (2), C (3).

    (1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

    ALLEGATO II

    Kit di tetti traslucidi autoportanti (eccetto i kit a base di vetro)

    Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (1), B (2), C (3).

    (1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

    ALLEGATO III

    Nota: Per i kit aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

    GRUPPO DI PRODOTTI

    KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (1/3)

    1. Sistemi di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

    Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

    GRUPPO DI PRODOTTI

    KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (2/3)

    1. Sistemi di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

    Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

    GRUPPO DI PRODOTTI

    KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (3/3)

    1. Sistemi di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

    Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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