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Document 31998D0570
98/570/EC: Commission Decision of 7 October 1998 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Tunisia (notified under document number C(1998) 2978) (Text with EEA relevance)
98/570/CE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/570/CE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 277 del 14.10.1998, p. 36–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
98/570/CE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0036 - 0041
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/570/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 11, considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Tunisia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; considerando che le disposizioni della legislazione della Tunisia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; considerando che in Tunisia la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore; considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE (3); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGSA alla Commissione; che la DGSA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE; considerando che la DGSA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «TUNISIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSA, nonché il timbro ufficiale della DGSA, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41. ALLEGATO A CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Tunisia e destinati alla Comunità europea >INIZIO DI UN GRAFICO> N. di riferimento: Paese speditore: TUNISIA Autorità competente: «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» I. Identificazione dei prodotti - Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1) - specie (nome scientifico): - stato (2) e tipo di trattamento: - Numero di codice (eventuale): - Tipo d'imballaggio: - Numero di colli: - Peso netto: - Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Origine dei prodotti Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla DGSA per l'esportazione verso la Comunità europea: III. Destinazione dei prodotti I prodotti sono spediti da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: (1) Depennare la menzione inutile. (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc. IV. Attestato di sanità - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati: 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione. - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/570/CE. Fatto a, (luogo) il (data) Timbro ufficiale (1) Firma dell'ispettore ufficiale (1) (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>