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Document 31998D0419

    98/419/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1998) 1849] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 190 del 4.7.1998, p. 55–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/419/oj

    31998D0419

    98/419/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1998) 1849] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0055 - 0058


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1998) 1849] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/419/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1) modificata dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7,

    considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 98/148/CE (4), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i paesi terzi oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

    considerando che le decisioni 98/420/CE (5), 98/421/CE (6), 98/422/CE (7), 98/423/CE (8), 98/424/CE (9) della Commissione hanno stabilito specifiche condizioni per le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti, rispettivamente, dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Tanzania, dalle Isole Falkland e dalle Maldive; che occorre pertanto aggiungere Nigeria, Ghana, Tanzania, Isole Falkland e Maldive all'elenco dei paesi e territori nella parte I dell'elenco dell'allegato I dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano;

    considerando che Capo Verde, Lettonia, Lituania, Nicaragua, Benin, Kazakistan, Guinea Conakry, Papua Nuova Guinea, Maurizio, Giamaica, Camerun, Repubblica ceca, Israele, Hong Kong e Uganda hanno dimostrato di soddisfare le condizioni equivalenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto modificare la parte II dell'elenco dell'allegato I per includervi tali paesi;

    considerando che alcuni paesi terzi non ancora inclusi nell'elenco, ma che già esportano verso la Comunità europea, hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano condizioni almeno equivalenti a quelle della Comunità; che in attesa di ulteriori informazioni detti paesi e territori sono elencati in un nuovo allegato II;

    considerando che, al fine di evitare un'interruzione delle importazioni dai paesi figuranti nel nuovo allegato II, le disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio (10) possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi e territori compresi nell'allegato II;

    considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi negli allegati della presente decisione la Commissione deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 97/296/CE è modificata come segue:

    1) Agli articoli 1 e 2, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I».

    2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai paesi e territori che figurano nell'allegato II, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE.»

    3) L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato I e dall'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

    (2) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

    (3) GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

    (4) GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 18.

    (5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7) Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

    (9) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

    (10) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    ALLEGATO I Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    ALBANIA

    ARGENTINA

    AUSTRALIA

    BANGLADESH

    BRASILE

    CANADA

    CILE

    COLOMBIA

    ECUADOR

    ISOLE FALKLAND

    ISOLE FÆRØER

    GAMBIA

    GHANA

    INDIA

    INDONESIA

    COSTA D'AVORIO

    GIAPPONE

    MADAGASCAR

    MALAYSIA

    MALDIVE

    MAURITANIA

    MAROCCO

    NUOVA ZELANDA

    NIGERIA

    PERÙ

    FILIPPINE

    RUSSIA

    SENEGAL

    SINGAPORE

    SUDAFRICA

    SUDCOREA

    TAIWAN

    TANZANIA

    TAILANDIA

    URUGUAY

    II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    BELIZE

    BENIN

    CAMERUN

    CAPO VERDE

    CINA

    COSTA RICA

    CROAZIA

    CUBA

    FIGI

    GIAMAICA

    GROENLANDIA

    GUATEMALA

    GUINEA CONAKRI

    HONDURAS

    HONG KONG

    ISRAELE

    KAZAKISTAN (1)

    LETTONIA

    LITUANIA

    MALTA

    MAURIZIO

    MESSICO

    NAMIBIA

    NICARAGUA

    PANAMA

    PAPUA NUOVA GUINEA

    POLONIA

    REPUBBLICA CECA

    SEICELLE

    SLOVENIA

    SURINAME

    SVIZZERA

    TOGO

    TUNISIA

    TURCHIA

    STATI UNITI D'AMERICA

    UGANDA

    UNGHERIA (2)

    VENEZUELA

    VIETNAM

    (1) Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumi umano

    (2) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale

    ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE

    ALGERIA

    ANGOLA

    AZERBAIGIAN (1)

    BAHAMAS

    BULGARIA

    CONGO BRAZZAVILLE

    EGITTO

    ERITREA

    ESTONIA

    EX REPUBBLICA IUGOSLAVIA DI MACEDONIA

    GABON

    GUINEA BISSAU

    IRAN

    KENYA

    MOZAMBICO

    MYANMAR

    ROMANIA

    SANT'ELENA

    ISOLE SOLOMONE (2)

    SRI LANKA

    SAINT LUCIA

    ZIMBABWE

    (1) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale.

    (2) Autorizzato soltanto per importazioni da Solomon Taiyo Limited.

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