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Document 31998D0418

    98/418/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi [notificata con il numero C(1998) 1848] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 190 del 4.7.1998, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/418/oj

    31998D0418

    98/418/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi [notificata con il numero C(1998) 1848] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0053 - 0054


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi [notificata con il numero C(1998) 1848] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/418/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

    considerando che la decisione 98/84/CE della Commissione, del 16 gennaio 1998, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che abroga la decisione 97/878/CE (3), è stata adottata in seguito all'insorgere di un'epidemia di colera in tali paesi;

    considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (4) stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

    considerando che le autorità ufficiali dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico hanno fornito le garanzie richieste; che la decisione 98/84/CE deve essere pertanto abrogata;

    considerando che le importazioni di prodotti della pesca dall'Uganda, dal Kenya, dalla Tanzania e dal Mozambico devono essere soggette alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia;

    considerando che una particolare attenzione deve essere riservata ai controlli medici del personale addetto alla manipolazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano, come disposto al capitolo III, punto II.B dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; che una menzione specifica deve essere pertanto introdotta nella certificazione sanitaria che accompagna le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Uganda, dal Kenya e dal Mozambico;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 98/84/CE è abrogata con effetto dal 1° luglio 1998.

    Articolo 2

    La sezione IV del certificato sanitario previsto dall'allegato alla decisione 95/328/CE della Commissione, che accompagna le consegne di prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali paesi, deve essere completato dal punto seguente:

    «3. che il personale addetto alla lavorazione e/o alla manipolazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra descritti è stato sottoposto con esito soddisfacente ai controlli medici disposti al capitolo III, punto II.B dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE.»

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 43.

    (4) GU L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

    (5) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

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