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Document 31997F0827

97/827/GAI: Azione comune del 5 dicembre 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata

GU L 344 del 15.12.1997, pp. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1997/827/oj

31997F0827

97/827/GAI: Azione comune del 5 dicembre 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 15/12/1997 pag. 0007 - 0009


AZIONE COMUNE del 5 dicembre 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un meccanismo di valutazione dell'applicazione e dell'attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata (97/827/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista la relazione del Gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata, approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16/17 giugno 1997, in particolare la raccomandazione n. 15 del piano di azione,

viste le conclusioni del Consiglio sulla suddetta relazione,

vista l'esperienza acquisita nell'ambito del Gruppo di azione finanziaria internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro,

vista la decisione del Consiglio del 26 giugno 1997, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel quadro dell'attuazione del programma di intensificazione della lotta alla criminalità organizzata,

considerando la necessità di migliorare l'attuazione a livello nazionale degli strumenti adottati nel quadro dell'Unione e in altra sede, in particolare per lottare contro la criminalità organizzata;

considerando che il compito dell'attuazione incombe innanzitutto a ciascuno Stato membro e che nel contesto della loro concertazione in seno all'Unione europea, gli Stati membri svolgono un'azione di reciproco incoraggiamento per migliorare gli strumenti di cooperazione sottoscritti a livello internazionale;

considerando che è peraltro utile istituire un meccanismo che, sulla scia di questa concertazione permetta agli Stati membri di valutare, su una base di eguaglianza e di reciproca fiducia, l'attuazione da parte di ciascuno Stato membro degli strumenti di cooperazione destinati alla lotta contro la criminalità organizzata internazionale;

esaminato il punto di vista del Parlamento europeo (1), a seguito di una consultazione effettuata dalla presidenza a norma dell'articolo K.6 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1 Oggetto

1. Fatte salve le competenze della Comunità, è istituito, in base alle modalità definite in appresso, un meccanismo di valutazione a pari livello dell'applicazione e dell'attuazione sul piano nazionale degli atti e strumenti dell'Unione e degli altri atti e strumenti internazionali in materia penale, della legislazione, delle politiche e delle prassi che ne derivano sul piano nazionale e delle azioni di cooperazione internazionale seguite in materia di lotta contro la criminalità organizzata negli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro si impegna affinché le proprie autorità nazionali collaborino pienamente con i gruppi di valutazione istituiti nel quadro della presente azione comune, ai fini della sua applicazione, nel rispetto delle norme giuridiche e deontologiche applicabili a livello nazionale.

Articolo 2 Temi di valutazione

1. Per ogni ciclo di valutazione, il tema preciso, nonché l'ordine degli Stati membri da valutare, almeno cinque all'anno, sono definiti, su proposta della presidenza, dai membri del gruppo di lavoro pluridisciplinare sulla lotta contro la criminalità organizzata (GMD).

2. La valutazione è preparata dalla presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato generale del Consiglio. La Commissione è pienamente associata ai lavori.

3. Il primo ciclo di valutazione inizia al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 3 Designazione degli esperti

1. Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio, su iniziativa della presidenza, il nome di un massimo di tre esperti che abbiano, per quanto riguarda il tema di valutazione, un'esperienza approfondita in materia di lotta contro la criminalità organizzata, in particolare nell'ambito di un servizio incaricato dell'applicazione delle leggi quale polizia, dogana, l'autorità giudiziaria o altra pubblica autorità, e che siano disposti a partecipare ad almeno un ciclo di valutazione.

2. La presidenza elabora l'elenco degli esperti designati dagli Stati membri e la trasmette ai membri del GMD.

Articolo 4 Gruppo di valutazione

Sulla base dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la presidenza costituisce un gruppo di tre esperti per ciascuno Stato membro da sottoporre a valutazione, avendo cura che non siano cittadini dello Stato in questione. II nome degli esperti prescelti è comunicato al GMD. Essi formano il gruppo di valutazione. In funzione dei temi da valutare, la Commissione può assistere ai lavori dei gruppi di esperti. In tutti i suoi compiti il gruppo di valutazione è assistito dal Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5 Elaborazione del questionario

La presidenza, assistita dal Segretariato generale del Consiglio, elabora un questionario, che serve per la valutazione di tutti gli Stati membri, nel quadro del tema preciso definito conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 e lo sottopone per approvazione al GMD. Tale questionario è diretto a raccogliere tutte le informazioni utili per poter procedere alla valutazione. Lo Stato membro valutato provvede a rispondere al questionario entro il termine prescritto e nel modo più completo possibile accludendo, se necessario, tutte le disposizioni giuridiche e i dati tecnici e pratici necessari.

Articolo 6 Visita in loco

Dopo aver ricevuto la risposta al questionario, il gruppo di valutazione si reca nello Stato membro valutato per incontrarvi le autorità politiche, amministrative, di polizia, doganali o giudiziarie, o qualsiasi altro organo pertinente, secondo un programma di visite stabilito dallo Stato membro visitato, che tiene conto delle richieste formulate dal gruppo di valutazione.

Articolo 7 Elaborazione del progetto di relazione

Entro un mese dalla visita di cui all'articolo 6, il gruppo di valutazione elabora un progetto di relazione e lo invia, per parere, allo Stato membro valutato. Qualora lo ritenga necessario, essa adegua la propria relazione in funzione delle osservazioni che le sono inviate dallo Stato membro valutato.

Articolo 8 Discussione e adozione della relazione

1. La presidenza trasmette, in via riservata, il progetto di relazione ai membri del GMD, corredato delle osservazioni dello Stato membro valutato delle quali il gruppo di valutazione non avesse eventualmente tenuto conto.

2. La riunione del GMD inizia con una presentazione del progetto di relazione da parte dei membri del gruppo di valutazione. Il rappresentante dello Stato membro valutato fornisce in seguito tutti i commenti, le informazioni o i chiarimenti che ritenga necessari. Il GMD discute successivamente il progetto di relazione e adotta le proprie conclusioni per consensus.

3. La presidenza informa il Consiglio una volta all'anno del risultato dei cicli di valutazione. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può trasmettere raccomandazioni allo Stato membro interessato, invitandolo a comunicargli i progressi compiuti entro il termine da esso fissato.

4. Nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, la presidenza informa ogni anno il Parlamento europeo dell'attuazione del meccanismo di valutazione.

5. Al termine di un ciclo completo di valutazione il Consiglio adotta le misure adeguate.

Articolo 9 Riservatezza

1. I gruppi di esperti della valutazione sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nell'ambito della loro missione. A tal fine gli Stati membri devono controllare che i loro esperti designati a norma dell'articolo 3 dispongano, all'occorrenza, di un livello adeguato di sicurezza.

2. La relazione elaborata nel quadro della presente azione comune è riservata. Tuttavia, lo Stato membro valutato, può, sotto la propria responsabilità, rendere pubblica la relazione. Qualora volesse pubblicare degli estratti, deve ottenere l'accordo del Consiglio.

Articolo 10 Valutazione del meccanismo

Entro la fine del primo ciclo di valutazione di tutti gli Stati membri, il Consiglio esamina le modalità e il campo di applicazione del meccanismo e adegua, se del caso, la presente azione comune.

Articolo 11 Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 12 Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) Parere espresso il 20 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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