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Document 31997E0193

    97/193/PESC: Posizione comune del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

    GU L 81 del 21.3.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2018; abrogato da 32018D0458

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/193/oj

    31997E0193

    97/193/PESC: Posizione comune del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/1997 pag. 0001 - 0002


    POSIZIONE COMUNE del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (97/193/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

    considerando che l'Unione europea è impegnata in una politica di riconciliazione e di cooperazione tra le comunità di Mostar e nel rafforzamento della Federazione;

    considerando che secondo il Consiglio gli incidenti che si sono verificati a Mostar il 10 febbraio 1997 minacciano di pregiudicare l'attuazione di questa politica;

    considerando, in tale contesto, che il Consiglio reputa opportuno dare seguito alle raccomandazioni formulate dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante a Sarajevo, secondo le quali a coloro che sono stati individuati come responsabili di atti di violenza durante gli incidenti di cui sopra si dovrebbe vietare di viaggiare in Europa e oltremare,

    HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

    1. I nomi delle persone elencati nell'allegato sono comunicati ai fini della loro non ammissione nei territori degli Stati membri. L'elenco è aggiornato in seguito all'esito di ulteriori indagini e procedimenti giudiziari.

    2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 1 a decorrere dalla data di definizione della presente posizione comune.

    3. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. ZALM

    ALLEGATO

    ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AL PUNTO 1

    HRKAC Ivan

    PLANINIC Zeljko

    PERIC Bozo

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