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Document 31997D0394
97/394/EC: Commission Decision of 6 June 1997 establishing the minimum data required for the databases on animals and animal products brought into the Community (Text with EEA relevance)
97/394/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/394/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 164 del 21.6.1997, p. 42–43
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In force
97/394/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 21/06/1997 pag. 0042 - 0043
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/394/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, considerando che, ai fini dell'allegato III, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE del Consiglio, è opportuno, in una prima fase, stabilire informazioni minime uniformi per le basi di dati che gli Stati membri sono tenuti a costituire per gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio; considerando che spetta agli Stati membri registrare, qualora lo ritengano necessario, informazioni supplementari concernenti gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio; considerando che gli altri requisiti tecnici necessari saranno stabiliti successivamente in funzione degli studi in corso concernenti il progetto Shift; considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le informazioni minime che gli Stati membri sono tenuti a registrare nelle basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nel loro territorio sono definite dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. ALLEGATO INFORMAZIONI MINIME RELATIVE AGLI ANIMALI E AI PRODOTTI 1. Identificazione del posto di ispezione frontaliero Nome del posto di ispezione e codice (Animo) 2. Identificazione della partita a) Natura della merce e codice (Animo) b) Numero/quantità/unità c) Numero dell'«Allegato B» d) Paese terzo d'origine (codice ISO) e) Nome e numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine f) Stato membro di destinazione/Paese di destinazione (codice ISO) 3. Controlli effettuati a) Controllo documentale (Sì/No/Non conforme) b) Controllo d'identità (Sì/No/Non conforme) c) Controllo fisico (Sì/No/Non conforme) d) Esame di laboratorio (Sì/No/Non conforme) 4. Esito dei controlli a) Accettazione (data) b) Rispedizione (data) c) Distruzione (data) d) Trasformazione (data)