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Document 31997D0394

    97/394/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 164 del 21.6.1997, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/394/oj

    31997D0394

    97/394/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 21/06/1997 pag. 0042 - 0043


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1997 che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/394/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

    considerando che, ai fini dell'allegato III, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE del Consiglio, è opportuno, in una prima fase, stabilire informazioni minime uniformi per le basi di dati che gli Stati membri sono tenuti a costituire per gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio;

    considerando che spetta agli Stati membri registrare, qualora lo ritengano necessario, informazioni supplementari concernenti gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio;

    considerando che gli altri requisiti tecnici necessari saranno stabiliti successivamente in funzione degli studi in corso concernenti il progetto Shift;

    considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le informazioni minime che gli Stati membri sono tenuti a registrare nelle basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nel loro territorio sono definite dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

    ALLEGATO

    INFORMAZIONI MINIME RELATIVE AGLI ANIMALI E AI PRODOTTI

    1. Identificazione del posto di ispezione frontaliero

    Nome del posto di ispezione e codice (Animo)

    2. Identificazione della partita

    a) Natura della merce e codice (Animo)

    b) Numero/quantità/unità

    c) Numero dell'«Allegato B»

    d) Paese terzo d'origine (codice ISO)

    e) Nome e numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine

    f) Stato membro di destinazione/Paese di destinazione (codice ISO)

    3. Controlli effettuati

    a) Controllo documentale (Sì/No/Non conforme)

    b) Controllo d'identità (Sì/No/Non conforme)

    c) Controllo fisico (Sì/No/Non conforme)

    d) Esame di laboratorio (Sì/No/Non conforme)

    4. Esito dei controlli

    a) Accettazione (data)

    b) Rispedizione (data)

    c) Distruzione (data)

    d) Trasformazione (data)

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