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Document 31997D0177

    97/177/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 73 del 14.3.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/177/oj

    31997D0177

    97/177/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 14/03/1997 pag. 0024 - 0025


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/177/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

    considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

    considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

    considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

    Articolo 2

    La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

    (2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzazione in muratura: da utilizzare per il fissaggio o il supporto nella muratura di elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità della costruzione), nonché di sistemi pesanti quali i rivestimenti, come pure di installazioni.

    ALLEGATO II

    GRUPPO DI PRODOTTI ANCORAGGI A INIEZIONE METALLICA PER L'UTILIZZAZIONE IN MURATURA (1/1)

    Sistemi di attestazione di conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benestare tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo I della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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