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Document 31996R2186

    Regolamento (CE) n. 2186/96 della Commissione del 14 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 292 del 15.11.1996, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2186/oj

    31996R2186

    Regolamento (CE) n. 2186/96 della Commissione del 14 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0006 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 2186/96 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1109/96 (2), in particolare l'articolo 11,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/96 (4), prevede all'articolo 4 una penale a carico dei venditori diretti che non rispettino ogni anno il termine per la comunicazione della dichiarazione ricapitolativa delle vendite durante il periodo trascorso all'autorità competente dello Stato membro; che, in base all'esperienza, è emerso che, per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento molto basso, la penale prevista è poco dissuasiva e comporta spese amministrative di riscossione maggiori dell'importo della penale stessa; che appare pertanto opportuno fissare un importo minimo della penale;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora non rispetti tale scadenza, il produttore è soggetto al prelievo su tutti i quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente che superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, oppure, ove quest'ultimo non sia stato superato, ad una penale pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se il quantitativo di riferimento di cui dispone fosse superato dello 0,1 %; l'importo della penale non può tuttavia essere inferiore a 20 ECU né superiore a 1 000 ECU.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 13.

    (3) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

    (4) GU n. L 17 del 23. 1. 1996, pag. 1.

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