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Document 31996R1409

    Regolamento (CE) n. 1409/96 della Commissione del 19 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari

    GU L 181 del 20.7.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1409/oj

    31996R1409

    Regolamento (CE) n. 1409/96 della Commissione del 19 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/1996 pag. 0013 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 1409/96 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/96 (4), definisce all'articolo 3, paragrafo 5, i criteri che gli operatori devono soddisfare per essere registrati nella categoria C e ottenere così l'assegnazione di un quantitativo annuo a titolo del contingente tariffario; che l'esperienza acquisita in vari anni di applicazione del regime induce, al fine di una migliore gestione della parte del contingente tariffario attribuito a questa categoria di operatori, a rafforzare i criteri di ammissibilità e a precisare le verifiche che le autorità nazionali competenti devono effettuare; che anzitutto, è opportuno estendere il periodo di attività minima richiesto prima della presentazione della domanda di un'assegnazione annua e escludere il ricorso a prestanomi; che, in secondo luogo, è necessario ribadire che l'ammissibilità della domanda di registrazione dell'operatore e l'attribuzione di un quantitativo annuo devono essere subordinate, qualora sorgano dubbi sul rispetto dei criteri fissati, alla presentazione di prove soddisfacenti da parte dell'operatore;

    considerando che è opportuno specificare le conseguenze risultanti da un eventuale inadempimento di determinati obblighi del presente regolamento, in particolare il divieto fatto all'operatore di presentare più domande di assegnazione;

    considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 fissa la data limite entro la quale le autorità nazionali devono comunicare a ciascuno degli operatori delle categorie A e B il quantitativo assegnato a titolo del contingente tariffario di un determinato anno; che, per consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare nelle migliori condizioni le verifiche e i controlli necessari e per agevolare le comunicazioni reciproche con la Commissione, è opportuno differire la suddetta data limite per la notifica dei quantitativi assegnati agli operatori;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato nel modo seguente:

    1) All'articolo 3, il paragrafo 5 è modificato come segue:

    a) nella prima frase del primo comma, i termini «da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di assegnazione annua» sono sostituiti dai termini «da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di assegnazione annua»;

    b) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Un operatore può presentare una sola domanda di assegnazione annua in uno Stato membro di sua scelta. L'inadempimento di questo obbligo rende irricevibili tutte le domande di assegnazione presentate e invalide le registrazioni eventualmente effettuate.»;

    c) dopo il quarto comma è aggiunto il testo seguente:

    «Gli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo. Essi verificano in particolare che gli operatori interessati proseguano un'attività commerciale per proprio conto, come entità economica autonoma, sul piano della gestione, del personale e del funzionamento. Qualora vi siano indizi che queste disposizioni specifiche possano non essere rispettate, l'ammissibilità della domanda di assegnazione annua è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore di prove adeguate, considerate soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.».

    2) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest'ultimo entro il 1° novembre.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

    (4) GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 14.

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