Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0066

    Direttiva 96/66/CE della Commissione del 14 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 272 del 25.10.1996, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/66/oj

    31996L0066

    Direttiva 96/66/CE della Commissione del 14 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/1996 pag. 0032 - 0035


    DIRETTIVA 96/66/CE DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/51/CE (2), in particolare l'articolo 7,

    considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati della stessa debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE (3);

    considerando che nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» sono stati sperimentati con risultati positivi in taluni Stati membri; che è opportuno ammettere provvisoriamente questi nuovi usi a livello nazionale in attesa dell'ammissione a livello comunitario;

    considerando che l'incidente di Tchernobyl ha provocato ricadute di cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni dell'Europa settentrionale; che per tutelare la salute degli uomini e degli animali e porre in essere misure preventive contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo è opportuno creare un nuovo gruppo di additivi, cioè il gruppo dei «Leganti di radionuclidi»; che in taluni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo additivo, appartenente al gruppo suddetto, che permette di ridurre sensibilmente l'assorbimento di nuclidi di cesio da parte degli animali; che è opportuno ammettere provvisoriamente questo nuovo additivo a livello nazionale in attesa dell'ammissione a livello comunitario;

    considerando che non è stato ancora portato a termine lo studio sui vari additivi iscritti nell'allegato II e che possono, a tale titolo, essere autorizzati a livello nazionale; che occorre pertanto prorogare il termine di autorizzazione di queste sostanze per un determinato periodo;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 31 marzo 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    1. Nell'allegato I:

    1.1. «Concerne solo la versione inglese».

    2. Nell'allegato II:

    2.1. Nella parte A «Antibiotici»:

    2.1.1. Alla voce n. 30 «Virginiamicina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Scrofe»;

    2.1.2. Alla voce n. 31 «Zinco-bacitracina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per le categorie di animali «Polli da ingrasso» e «Suini».;

    2.1.3. Alla voce n. 32 «Ardacin» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Polli da ingrasso»;

    2.2. Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:

    2.2.1. Alla voce n. 25 «Alofuginone» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «12. 7. 1997» per la categoria di animali «Pollastre destinate alla produzione di uova»;

    2.2.2. a) Alla voce n. 26 «Salinomicina-sodica» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Conigli da ingrasso»;

    b) il testo della voce n. 26 «Salinomicina-sodica» viene completato nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) «concerne solo la versione inglese».

    2.2.3. Alla voce n. 27 «Diclazuril» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Tacchini»;

    2.2.4. È inserita la voce seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Pfaffia rhodozyma ricca di astaxantina» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Salmoni, trote».

    4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»:

    4.1. Alla voce n. 1 «Alluminati di calcio sintetici» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «12. 7. 1997» per la categoria di animali «Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti»;

    4.2. Alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quelle del «30. 11. 1997».

    5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-fitasi (EC 3.1.3.8.)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per le categorie di animali «Suini (tutte le categorie di animali)» e «Galline (tutte le categorie di animali)».

    6. Nella parte O «Microrganismi»:

    6.1. Alla voce n. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe»;

    6.2. Alla voce n. 2 «Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (in proporzione 1/1)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Suinetti»;

    6.3. Alla voce n. 3 «Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Bovini da ingrasso»;

    6.4. Alla voce n. 4 «Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)» la data del «30. 11. 1996» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita ogni volta da quella del «30. 11. 1997» per la categoria di animali «Conigli da ingrasso» e «Conigli riproduttori».

    7. Sono inseriti il gruppo e la voce seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top