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Document 31996D0279

96/279/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 107 del 30.4.1996, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/279/oj

31996D0279

96/279/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 1996, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0001 - 0003


DECISIONE DELLA COMMISSIONEdel 26 febbraio 1996 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e l'articolo 19, punti i) e ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/132/CE della Commissione (3), ha stabilito un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, le importazioni di equidi;

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/536/CE (5), stabilisce misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinati l'ammissione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione sono stabilite rispettivamente dalla decisione 92/260/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/81/CE (7), nonché dalle decisioni 93/196/CEE (8) e 93/197/CEE della Commissione (9) entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/82/CE (10) e, per quanto concerne la reintroduzione, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, dalla decisione 93/195/CEE (11), modificata da ultimo dalla decisione 95/323/CE (12);

considerando che, mediante le modifiche delle suddette decisioni, si è tenuto conto di cambiamenti intervenuti nella situazione sanitaria di paesi terzi; che tali modifiche sono state però talvolte incomplete e vi sono state omissioni e che è pertanto necessario ovviare a questa situazione modificando di conseguenza le decisioni interessate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 79/542/CEE, la lettera c) è soppressa.

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo D è sostituito da:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Paraguay, Uruguay».

3) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito dal seguente testo:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

4) Nell'allegato II, il terzo trattino della lettera d) del capitolo III dei certificati A, B, C, D e E è sostituito da:

«- Australia, Bulgaria, Belarus, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Islanda, Giappone, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Macao, Malaisia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Singapore, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Stati Uniti d'America».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituto da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

3) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo A nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

4) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo B nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 4

La decisione 93/196/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi della nota in calce (5) è sostituito da:

«Australia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America».

2) Nell'allegato II, nota in calce )3), l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

3) Nell'allegato II, nota in calce (3), l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituto da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda»;

2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina»;

3) Nell'allegato II, il titolo del certificato A è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione provenienti da Svizzera, Groenlandia, Islanda».

4) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 52.

(4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 49.

(6) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(7) GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 53.

(8) GU n. L 86 del 6. 4. 1993 pag. 7.

(9) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(10) GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 56.

(11) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(12) GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

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