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Document 31995R2997
Commission Regulation (EC) No 2997/95 of 20 December 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of unwrought magnesium originating in Russia and Ukraine
Regolamento (CE) n. 2997/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell' Ucraina
Regolamento (CE) n. 2997/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell' Ucraina
GU L 312 del 23.12.1995, pp. 37–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1996
Regolamento (CE) n. 2997/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell' Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 23/12/1995 pag. 0037 - 0049
REGOLAMENTO (CE) N. 2997/95 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (3), dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare l'articolo 11, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Il 15 gennaio 1994, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di manganese greggio originario del Kazakhstan, della Russia e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta. (2) Il procedimento era stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte del Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages per conto del produttore comunitario Péchiney Electrometallurgie, France (« PEM »). Dopo la chiusura dell'impianto di produzione della Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio SpA (« SAIM »), Bolzano, Italia, avvenuta all'inizio del 1992, la PEM è assertivamente l'unico produttore di magnesio greggio rimasto operativo nella Comunità. (3) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suindicati e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Numerosi produttori dei paesi interessati e diversi importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Diverse parti hanno chiesto di essere sentite. (5) La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dal produttore comunitario denunziante, da un produttore kazako, da due produttori russi, da due produttori ucraini e da tre importatori indipendenti nella Comunità. (6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) produttore comunitario denunziante: - PEM b) produttore situato nel paese analogo: - Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norway c) importatori indipendenti nella Comunità: - Ayrton & Partners, Londra, Regno Unito, - Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Hannover, Germania, - Sassoon Metals & Chemicals, Bruxelles, Belgio. (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta). (8) A causa delle difficoltà incontrate per la determinazione del valore normale in riferimento alla situazione in un paese analogo, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno. II. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (9) Il prodotto oggetto della denuncia e dell'avviso di apertura è il magnesio greggio, che viene commercializzato in diversi gradi di purezza, dalle leghe con un tenore supplementare di alluminio e di zinco alle forme più pure contenenti quantitativi inferiori di impurezze. Il magnesio greggio rientra nei codici NC 8104 11 00 e 8104 19 00. (10) Per la produzione del magnesio sono utilizzati principalmente due tipi di processi: - il processo termico e - il processo elettrolitico. Nei due processi, per ottenere magnesio greggio possono essere utilizzate diverse materie prime, anche in miscela, comprendenti dolomite, carnallite e acqua di mare. Le differenze tra le materie prime e i processi di produzione utilizzati non incidono sulle caratteristiche fisiche o sugli impieghi dei prodotti finiti. Il magnesio greggio è generalmente commercializzato in lingotti, il cui peso può variare da alcune centinaia di grammi a centinaia di chilogrammi. (11) Il magnesio greggio è utilizzato principalmente, in ordine decrescente di importanza: - come legante nella produzione di alluminio (tanto in forma pura quanto in lega); - in applicazioni strutturali (tanto in forma pura quanto in lega); - come desolforante di getti di altoforni; - nella riduzione chimica oppure - nei processi di fusione sferoidale. (12) Nonostante alcune differenze inerenti alla composizione e alla forma in cui si presentano, i diversi tipi di magnesio greggio hanno gli stessi impieghi, sono in gran parte intercambiabili e in concorrenza reciproca e non possono essere chiaramente distinti. (13) In base ai risultati dell'inchiesta, è stato concluso che tutti i tipi di magnesio greggio prodotti ed esportati dal Kazakhstan, dalla Russia e dall'Ucraina rientrano generalmente nella categoria di magnesio greggio sopra descritta. È stato accertato che il magnesio greggio esportato nella Comunità dai paesi suddetti ha caratteristiche tecniche di base e impieghi identici o simili a quelli del magnesio greggio prodotto e venduto nella Comunità e pertanto è un prodotto simile. (14) Era necessario inoltre stabilire se il magnesio greggio venduto sul mercato interno fosse un prodotto simile al magnesio greggio esportato nella Comunità dai paesi suddetti oppure venduto nell'Unione europea dall'industria comunitaria. L'inchiesta ha confermato che il magnesio greggio venduto sul mercato interno del paese analogo (vedi punto 20) era un prodotto simile al magnesio greggio venduto dall'industria comunitaria. Questa conclusione è stata raggiunta nonostante alcune differenze relative alla forma e al tenore di impurezze tra i prodotti venduti sui due mercati, poiché, globalmente, il magnesio greggio venduto sul mercato interno era simile o identico a quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria in termini di caratteristiche fisiche, commercializzazione e impieghi. (15) La Commissione considera quindi che il magnesio greggio fabbricato e venduto nella Comunità sia un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (in appresso « il regolamento di base »), al prodotto venduto nel paese analogo e a quello esportato nella Comunità dai paesi soggetti all'inchiesta. III. DUMPING A. Kazakhstan (16) Per quanto riguarda le esportazioni del Kazakhstan, la Commissione ha stabilito, in base alle statistiche Eurostat, che i quantitativi importati da questo paese corrispondevano ad una quota del mercato comunitario sensibilmente inferiore all'1 %. Il produttore situato nel Kazakhstan che ha collaborato all'inchiesta ha presentato informazioni dalle quali risulta che non ha venduto magnesio greggio per l'esportazione nella Comunità. Nell'ambito del presente procedimento antidumping la Commissione ha inoltre ricevuto informazioni secondo le quali il produttore avrebbe sostanzialmente ridotto la produzione di magnesio greggio a causa della situazione economica del paese. In base a tali elementi, nonostante alcune discrepanze tra le informazioni sui quantitativi esportati comunicate dal produttore e le statistiche sulle importazioni, la Commissione considera che le importazioni dei prodotti originari del Kazakhstan siano irrilevanti. Di conseguenza, secondo la prassi normalmente seguita dalla istituzioni della Comunità, non è stato calcolato alcun margine di dumping riguardo alle importazioni di magnesio greggio originario di tale paese. B. Russia e Ucraina 1. Valore normale (17) Poiché la Russia e l'Ucraina non sono considerati come paesi retti da un'economia di mercato ai fini del presente procedimento, i valori normali da confrontare con i rispettivi prezzi all'esportazione sono stati stabiliti dalla Commissione in funzione del valore normale determinato per un paese analogo ad economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. (18) Il denunziante ha proposto il Giappone come paese analogo, sostenendo che si trattava di una scelta appropriata, poiché le dimensioni del mercato interno giapponese erano sufficientemente rappresentative rispetto alle importazioni assertivamente oggetto di dumping. Il denunziante ha inoltre affermato che in Giappone i prezzi e i costi erano determinati da normali forze di mercato, poiché il mercato giapponese del prodotto in oggetto poteva essere considerato aperto alle importazioni e competitivo. La Commissione aveva tuttavia chiesto al denunziante di comunicare informazioni supplementari su paesi analoghi alternativi, poiché il Giappone non sembrava comparabile alla Russia e all'Ucraina in termini di accesso alle materie prime e della tecnologia utilizzata per la produzione di magnesio greggio e di conseguenza non era una scelta appropriata. (19) Nell'avviso di apertura del procedimento si faceva riferimento al Canada e agli Stati Uniti come paesi analoghi alternativi. La Commissione ha chiesto informazioni a tutti i produttori noti situati nei paesi suddetti. Sono stati presi contatti con un produttore situato negli Stati Uniti, il quale ha infine rifiutato di collaborare al presente procedimento. Un produttore canadese era disposto a collaborare al procedimento. Il volume delle sue transazioni sul mercato interno, tuttavia, non è stato considerato rappresentativo rispetto alle esportazioni dai paesi interessati e, inoltre, il processo di produzione utilizzato era sostanzialmente diverso dai processi impiegati dai produttori dei paesi esportatori interessati. Di conseguenza, né il Canada né gli Stati Uniti potevano essere scelti come paesi analoghi appropriati. (20) Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione ha preso in considerazione un quarto paese produttore, la Norvegia. Anche se la Norvegia non era stata esplicitamente citata come eventuale paese analogo nell'avviso di apertura, la Commissione ha considerato che, alla luce delle informazioni generali disponibili sull'attività industriale, questo paese costituiva un'ulteriore alternativa. L'unico produttore norvegese noto ha accettato di collaborare all'inchiesta. In base all'analisi dei diversi aspetti inerenti alla scelta del paese analogo, ovvero la comparabilità dell'accesso alle materie prime e della tecnologia di produzione, nonché il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha stabilito, a titolo provvisorio, che la Norvegia era un paese analogo appropriato. Riguardo all'analisi svolta, è opportuno precisare che a livello mondiale il numero di produttori di magnesio è limitato e che di conseguenza tutti i produttori e i rispettivi processi e tecnologie di produzione sono noti nell'ambito di questo settore industriale. La scelta della Norvegia como paese analogo è sostenuta dai seguenti elementi: - il mercato interno del prodotto in oggetto è sostanziale, - il volume del mercato è rappresentativo rispetto ai quantitativi esportati dalla Russia o dall'Ucraina, essendo superiore al 5 % di tali esportazioni, - il mercato norvegese è caratterizzato da significative importazioni di magnesio greggio originario di paesi terzi ed è quindi competitivo, - il produttore norvegese interessato, di dimensioni considerevoli, utilizza processi molto efficienti in tutte le fasi della produzione e ha constantemente investito in questa attività nel corso degli anni, - la tecnologia di base utilizzata dal produttore norvegese è comparabile a quella utilizzata in Russia e in Ucraina e - riguardo all'accesso alle materie prime, la situazione della Norvegia è molto simile a quella della Russia e dell'Ucraina, se non più favorevole. La principale materia prima (dolomite e acqua di mare) è ottenuta in Norvegia, dove inoltre la fornitura di energia elettrica proviene da fonti a basso costo. L'impianto di produzione è ben situato rispetto al trasporto della materia prima e del prodotto finito. Come già è stato detto nel punto 14, sono state riscontrate alcune differenze secondarie tra il magnesio prodotto in Norvegia e quello esportato dai paesi esportatori interessati riguardo alla forma e al tenore di impurezze. Tuttavia, alla luce degli elementi suesposti, la Commissione considera appropriata, nella presente inchiesta antidumping, la scelta della Norvegia come paese analogo ai due paesi esportatori. (21) L'utilizzazione dello stesso paese analogo per i due paesi esportatori è giustificata dal fatto che gli impianti di produzione in Russia e in Ucraina, costruiti quando i due paese appartenevano all'Unione sovietica, impiegano tuttora la stessa tecnologia di produzione. Questa circostanza è stata confermata dalle informazioni comunicate. (22) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha verificato in primo luogo se le vendite complessive di magnesio greggio realizzate dal produttore norvegese sul mercato interno fossero reppresentative rispetto alle esportazioni nella Comunità da ciascun paese esportatore. Da questa valutazione è risultato che il volume delle vendite del produttore norvegese sul mercato interno nei due casi superava sostanzialmente il 5 % delle vendite all'esportazione in oggetto. (23) La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite del produttore sul mercato interno, considerate complessivamente, fossero effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, vale a dire se fossero remunerative ed eseguite a condizione concorrenziali. È stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta il produttore norvegese non aveva realizzato vendite remunerative del prodotto in oggetto in quantitativi sufficienti sul mercato interno. Il valore normale è stato quindi construito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, in funzione dei costi sostenuti dal produttore nel corso di normali operazioni commerciali, ovvero dei costi di produzione fissi e variabili, maggiorati di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e di un equo margine di profitto. A questo proposito l'inchiesta ha messo in evidenza che nel periodo dell'inchiesta la società aveva operato con un livello di produzione sostanzialmente ridotto, in seguito al deterioramento delle condizioni di mercato, dopo che i paesi esportatori soggetti al presente procedimento antidumping avevano considerevolmente aumentato le loro esportazioni in Norvegia. Pertanto, per determinare il costo di produzione della società sostenuto nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha applicato un adeguamento. (24) Poiché, come risulta da quanto precede, la società non aveva realizzato vendite remunerative in quantitative sufficienti, in considerazione del fatto che era l'unico produttore norvegese e che non erano disponibili dati per lo stesso settore commerciale, la Commissione ha dovuto determinare il tasso di profitto pertinente su qualsiasi altra base equa, in conformità dell'articlo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Per i motivi esposti nel punto 76, la Commissione ha considerato che un margine di profitto del 5 % fosse appropriato e corrispondesse alle esigenze di redditività, in considerazione degli investimenti necessari. 2. Prezzo all'esportazione a) Considerazioni generali (25) Nel periodo dell'inchiesta gli scambi di magnesio greggio erano caratterizzati dal fatto che il porto di Rotterdam costituiva il centro principale del commercio mondiale e, in particolare, del mercato comunitario. Dall'inchiesta è risultato che numerosi acquirenti, costituiti principalmente da operatori commerciali, acquistano il prodotto in deposito doganale a Rotterdam oppure collocano il prodotto in depositi doganali dopo averlo acquistato a condizioni fob paese esportatore. In funzione della domanda del mercato, gli operatori vendono il prodotto ai propri clienti, all'interno o all'esterno della Comunità, a partire dal deposito doganale. I produttori e gli esportatori dei paesi esportatori interessati che hanno collaborato al presente procedimento hanno affermato di avere più volte venduto ad acquirenti situati nella Comunità o in paesi terzi senza conoscere la destinazione definitiva del prodotto (vedi punti da 30 a 33). (26) Gli esportatori e i produttori dei paesi esportatori interessati hanno inoltre affermato che nel periodo dell'inchiesta il mercato del magnesio era caratterizzato anche da vendite di magnesio greggio proveniente da scorte strategiche dell'ex URSS. Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica e la creazione di numerosi stati indipendenti sul suo territorio, è venuto meno il controllo centralizzato delle scorte strategiche di magnesio greggio e una parte del materiale è stata venduta per l'esportazione. Le stesse parti interessate hanno affermato che queste vendite sono state a prezzi molto bassi, in considerazione della qualità inferiore del prodotto e dell'utilizzazione di canali di distribuzione non tradizionali. Le vendite nella Comunità di questo tipo di magnesio sono state tuttavia marginali, poiché l'uso economico di questo prodotto nella Comunitá era molto limitato. I singoli lingotti del materiale proveniente dalle scorte nel periodo di immagazzinamento erano protetti contro l'ossidazione con paraffina e con materiale da imballo. Prima di poter essere utilizzati, i lingotti devono essere puliti, con un processo ad uso intensivo di lavoro che è molto costoso nella Comunità. Per questo motivo gli importatori che hanno collaborato non hanno acquistato il magnesio greggio proveniente dalle scorte. (27) Per determinare i prezzi all'esportazione dalla Russio e dall'Ucraina, la Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni presentate, tra l'altro, dagli esportatori situati in Russia e dalle autorità russe. Queste parti hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto ignorare gli eventuali effetti negativi sul mercato comunitario provocati dalle importazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte strategiche, poiché queste esportazioni erano nuovamente sotto controllo. Le parti hanno inoltre affermato che gli eventuali effetti negativi eserciatati in passato dalle esportazioni di materiale proveniente dalle scorte non dovrebbero pregiudicare le prospettive dei produttori di magnesio greggio situati in Russia che non avevano eseguito operazioni di questo tipo. A conferma di tale affermazione le parti hanno sostenuto che le esportazioni in questione erano state realizzate da operatori che normalmente non erano attivi in tale settore. Anche se non dispone degli elementi necessari per valutare l'attendibilità di tali affermazioni, che, tra l'altro, si riferiscono ad avvenimenti successivi al periodo dell'inchiesta, la Commissione ha comunque tentato di stimare l'eventuale incidenza specifica delle esportazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte strategiche costituite nell'ex URSS. In base alle statistiche Eurostat sulle importazioni, è stato analizzato il flusso delle importazioni nella Comunità di magnesio greggio proveniente da tutti i paesi situati nel territorio dell'ex URSS. Da questa analisi è risultato che alcune importazioni nella Comunità sono state dichiarate come originarie di paesi nei quali, secondo le informazioni disponibili, non esiste alcuna produzione di magnesio greggio. Queste importazioni ammontavano a circa 1 000 tonnellate, con un prezzo medio di 1 700 ECU/t. In base alla stessa fonte è stato stabilito che i prezzi medi all'importazione del magnesio originario della Russia e dell'Ucraina erano sostanzialmente superiori. I principali paesi esportatori, dai quali proveniva oltre il 90 % delle importazioni dai paesi non produttori suddetti durante il periodo dell'inchiesta, erano l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Il volume di tali importazioni corrisponde all'11 % circa delle importazioni complessive nella Comunità da paesi situati nel territorio dell'ex URSS. Non esistevano tuttavia elementi sufficienti per dimostrare che dette importazioni fossero costituite, interamente oppure in misura rilevante, da materiale proveniente dalle scorte, poiché i quantitativi importati erano sostanziali, mentre l'impiego di questo materiale nella Comunità, come è stato affermato nel punto 26, era molto limitato. Poiché inoltre quasi tutte le esportazioni erano state dichiarate como originarie dei tre paesi baltici attraverso i quali i produttori russi, secondo le risposte ai questionari, hanno inoltrato una parte delle loro vendite nella Comunità, sembrava possibili che si trattasse di materiale di recente produzione semplicemente trasbordato attraverso paesi non produttori. D'altra parte, le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno confermato che generalmente il magnesio proveniente dalle scorte era venduto ad un prezzo inferiore. La differenza tra i prezzi all'importazione del magnesio proveniente dai suddetti paesi non produttori e i prezzi all'importazione del magnesio originario dei paesi esportatori coinvolti nel presentre procedimento antidumping indicherebbe quindi che i prodotti dichiarati come originari dei paesi non produttori provenivano dalle scorte. (28) La Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le esportazioni dichiarate come originarie di paesi non produttori non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dei prezzi all'esportazione per i paesi esportatori interessati. In considerazione dei prezzi unitari molto bassi e dell'incerta origine di tali importazioni, sembra possibile che i prodotti in questione provengano dalle scorte. Poiché, come già è stato affermato, il livello delle scorte si è sostanzialmente ridotto e visto il carattere provvisorio di tali vendite, questa impostazione è stata considerata la più appropriata. b) Russia (29) Per valutare le esportazioni di magnesio greggio originario della Russia, la Commissione ha analizzato le informazioni ottenute dalle statistiche Eurostat e i dati comuinicati dai produttori russi che hanno collaborato. L'analisi ha messo in evidenza una divergenza sostanziale tra queste due serie di informazioni: secondo le statistiche Eurostat, infatti, i volumi delle importazioni sono nettamente superiori a quelli delle esportazioni dichiarate dai produttori russi. La Commissione ha quindi cercato di individuare i motivi di tale divergenza e ha esaminato, tra l'altro, se essa fosse dovuta alle esportazioni di magnesio proveniente dalle scorte strategiche. Poiché è stato stabilito che il materiale proveniente dalle scorte è normalmente venduto a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del magnesio di recente produzione (vedi punto 26) e poiché le statistiche Eurostat sulle importazioni indicano prezzi all'esportazione (circa 1 900 ECU/t) simili a quelli dichiarati dai produttori russi che hanno collaborato, la Commissione non ha ritenuto che detta discrepanza fosse dovuta alle importazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte. (30) La Commissione ha inoltre osservato che un produttore russo, nella risposta al questionario, ha dichiarato che tutte le sue esportazioni erano costituite da vendite di un quantitativo sostanziale del prodotto in oggetto a due acquirenti situati al di fuori della Comunità. Per tutte queste transizioni i prodotti erano stati spediti ad un magazzino doganale a Rotterdam, mentre le vendite corrispondenti erano state fatturate dal produttore ad acquirenti aventi sede al di fuori della Comunità. In tali circostanze il produttore, considerando che le vendite non fossero destinate all'esportazione nella Comunità, ha sostenuto che i corrispondenti prezzi e volumi di vendita non dovevano essere presi in considerazioni ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione oppure dei volumi delle esportazioni. Dalle informazioni disponibili si rileva che i due acquirenti suddetti sono imprese commerciali che non trasformano il prodotto, ma lo vendono ad altri utilizzatori. Il produttore ha tuttavia dichiarato di non conoscere la destinazione finale del prodotto venduto a tali società. La Commissione ha tuttavia accertato che una delle società interessate (situata in Svizzera) era collegata al produttore russo. Si può quindi supporre che il produttore fosse al corrente della destinazione finale delle vendite all'esportazione. Poiché il volume delle vendite in questione corriponde al quantitativo di cui le importazioni indicate nelle statistiche Eurostat superano il volume delle esportazioni dichiarate dagli esportatori russi, la Commissione ha considerato le vendite del produttore russo alla società collegata in Svizzera come vendite all'esportazione nella Comunità. (31) In conclusione, la Commissione ritiene appropriato determinare i prezzi e i volumi delle esportazioni in base a tutte le transazioni dichiarate da un produttore russo e alle vendite che l'altro produttore ha dichiarato di aver fatto alla sua società collegata in Svizzera. c) Ucraina (32) Un produttore ucraino ha sostenuto - di aver venduto magnesio ad acquirenti situati nella Comunità, affermando tuttavia di ignorare, per una parte sostanziale delle vendite, se il prodotto in oggetto sia stato effettivamente importato nella Comunità e - di aver venduto un quantitativo rilevante di magnesio ad un acquirente situato al di fuori della Comunità. A questo proposito il produttore ha affermato che dette vendite non dovevano essere considerate come esportazioni nella Comunità, essendo destinate all'esportazione in un paese terzo e ha precisato di non avere alcun controllo sulla destinazione del prodotto. (33) Per esaminare le due argomentazioni presentate dal produttore, la Commissione ha preso in considerazione le statistiche Eurostat sulle importazioni relative al magnesio originario dell'Ucraina. Il volume delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, pari a 3 000 tonnellate, era nettamente superiore ai quantitativi che gli esportatori ucraini hanno complessivamente dichiarato di aver venduto per il consumo nella Comunità. Inoltre, in base alle informazioni presentate dal produttore ucraino interessato riguardo alle vendite all'acquirente del paese terzo suddetto, la Commissione ha stabilito che, anche se le vendite sono state fatturate ad una società di un paese terzo, il produttore ucraino ha effettivamente spedito le merci ad utilizzatori finali situati nella Comunità. È quindi evidente che il produttore ucraino era al corrente della destinazione dei prodotti. Queste risultanze sono state confermate dalle informazioni presentate dagli importatori che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che il produttore ucraino interessato, pur avendo venduto quantitativi sostanziali di magnesio attraverso una società di un paese terzo, al momento della vendita era perfettamente informato del fatto che i prodotti in questione erano destinati all'esportazione nella Comunità. Le stesse conclusioni si applicano alle vendite del produttore a clienti situati nella Comunità, per le quali il produttore ha affermato di non conoscere la destinazione finale dei prodotti. In tali circostanze la Commissione ha determinato il volume e i prezzi delle esportazioni del produttore ucraino considerando come vendite all'esportazione nella Comunità tutte le transazioni di vendita in cui le merci sono state spedite ad un acquirente situato nella Comunità. In tal modo la differenza tra i dati presentati dai produttori ucraini e le cifre Eurostat è diventata irrilevante. L'impostazione seguita è quindi appropriata ai fini della valutazione delle effettive vendite di magnesio greggio originario dell'Ucraina per l'esportazione nella Comunità. d) Metodo (34) Poiché tutte le esportazioni sono state fatte ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili che sono stati dichiarati dai produttori dei paesi esportatori che hanno collaborato. Per quanto possibile, l'esattezza dei prezzi all'esportazione è stata verificata rispetto alle informazioni comunicate dagli importatori che hanno collaborato. 3. Confronto (35) Numerosi produttori dei paesi esportatori hanno affermato che i valori normali stabiliti in base alla situazione accertata nel paese analogo dovevano essere adeguati per tener conto dei vantaggi comparati naturali di cui fruivano i paesi esportatori, secondo la prassi costantemente seguita dalla Comunità. Anche se queste richieste sono state accolte quando le circostanze lo giustificavano, è evidente che da tali vantaggi comparati naturali sono esclusi i vantaggi di costi o di prezzi di cui beneficiano la società di paesi retti da un'economia di mercato. Nell'ambito del presente procedimento antidumping, la Russia e l'Ucraina non sono considerate paesi ad economia di mercato, poiché i costi e i prezzi sul mercato interno non costituiscono una base attendibile ai fini della determinazione del valore normale, data la struttura dei rispettivi mercati interni. (36) Alla luce di tali elementi, numerose richieste presentate dagli esportatori interessati non possono essere accolte, in quanto si riferiscono a vantaggi in termini di costi, in particolare per quanto riguarda: - costo del lavoro, - costi di ammortamento, - costi ambientali, - spese di vendita e - costo delle materie prime. (37) Riguardo ai vantaggi comparati naturali specifici, i produttori hanno affermato di beneficiare di vantaggi in termini di - accesso alle materie prime, - efficienza del processo produttivo sul piano energetico e - livello del personale di sostegno occupato nelle società interessate. Occorre rilevare che generalmente i produttori interessati hanno presentato numerose richieste senza fornire i dati quantitativi particolareggiati che sono necessari per giustificare gli adeguamenti richiesti. Due società hanno tra l'altro rifiutato di comunicare l'esatto livello di produzione, affermando che questa informazione era segreta. In mancanza di tale elemento, tuttavia, la Commissione non può valutare gli eventuali vantaggi derivanti dall'eternità della produzione. Due produttori hanno inoltre comunicato informazioni relative ad un periodo che non coincide con il periodo dell'inchiesta. (38) La Commssione ha comunque analizzato la situazione dei produttori dei paesi esportatori tenendo conto anche delle informazioni raccolte e rese pubbliche da analisti industriali. Sono state in tal modo eleborate le seguenti conclusioni. - Mentre il produttore comunitario utilizza il processo termico, che i produttori dei paesi esportatori hanno definito inefficiente in termini di consumo di energia, il produttore del paese analogo utilizza il processo elettrolitico. Poiché i produttori dei paesi esportatori utilizzano lo stesso processo, i vantaggi di costo che ne derivano sono automaticamente presi in considerazione a favore degli esportatori interessati. - Mentre i produttori dei paesi esportatori utilizzano principalmente la carnallite come materia prima per la produzione di magnesio, il produttore del paese analogo usa dolomite e acqua di mare. Riguardo al processo di produzione, in base alle informazioni comunicate nella presente inchiesta, l'impiego dell'una e dell'altra materia prima non presenta vantaggi evidenti in termini di efficienza. Riguardo all'accesso alla materia prima, il produttore del paese analogo si rifornisce di dolomite da una miniera a cielo aperto situata sul territorio nazionale. L'altra fonte di materia prima, l'acqua di mare, è facilmente accessibile, dato che l'impianto di produzione del produttore è situato sulla costa. Gli eventuali svantaggi dell'impiego della dolomite sono quindi compensati dalla facilità di accesso all'acqua di mare. - Per quanto riguarda l'efficienza energetica del processo di produzione del paese analogo rispetto ai paesi esportatori, la Commissione, in base alle informazioni presentate dal produttore del paese analogo e dai produttori dei paesi esportatori, ha stabilito che il produttore del paese analogo non era svantaggiato. È stato accertato, al contrario, che il processo di produzione era molto efficiente in termini di energia. A questo proposito occorre ricordare che il produttore del paese analogo utilizza la stessa tecnologia di base dei produttori dei paesi esportatori, ovvero il processo elettrolitico che è considerato più efficiente del processo alternativo in termini di consumo di energia. (39) In conclusione, la Commissione ritiene che le diverse richieste presentate dai produttori dei paesi esportatori in merito ai vantaggi comparati naturali e specifici non siano sufficientemenmte motivate. La Commissione non considera quindi che siano giustificati adeguamenti ai fini della determinazione del valore normale. (40) I prezzi all'esportazione stabiliti con il metodo suesposto sono stati adeguati prendendo in considerazione i costi effettivi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati così determinati allo stesso livello del valore normale, ovvero franco frontiera nazionale. Alcuni produttori/esportatori hanno affermato che le loro vendite all'esportazione non si erano svolte allo stesso stadio commerciale delle vendite del produttore del paese analogo sul mercato interno. Le parti suddette hanno sostenuto specificamente di aver venduto i propri prodotti ad operatori indipendenti, mentre il produttore del paese analogo ha venduto il magnesio greggio ad utilizzatori finali. Si è tenuto conto delle eventuali differenze, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base, nella costruzione del valore normale relativo al produttore del paese analogo a livello dei distributori. 4. Margine di dumping (41) Dal confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale è risultato che i prezzi franco frabbrica di tutte le vendite per l'esportazione dei produttori soggetti all'inchiesta erano inferiori al valore normale, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Gli importi sono stati aggregati per tutte le transazioni relative alle esportazioni. È stato così ottenuto il seguente margine di dumping complessivo, espresso in percentuale del valore cif alla frontiera comunitaria: >SPAZIO PER TABELLA> IV. PREGIUDIZIO A. Volume del mercato comunitario (42) Secondo le informazioni comunicate nel corso del presente procedimento antidumping sulle vendite di magnesio greggio sul mercato comunitario e secondo le statistiche sulle importazioni, il consumo comunitario complessivo, misurato in tonnellate metriche, in quattro anni ha avuto il seguente andamento: >SPAZIO PER TABELLA> B. Cumulo delle importazioni originarie dei paesi interessati (43) Secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, la Commissione ha esaminato se gli effetti delle importazioni di magnesio greggio originario dei due paesi interessati sull'industria comunitaria debbano essere valutati cumulativamente, in base ai seguenti criteri: - livello assoluto e relativo delle importazioni provenienti dai paesi esportatori interessati nel periodo dell'inchiesta, - comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche fisiche e di intercambiabilità delle applicazioni finali, - analogia del comportamento sul mercato. (44) Le importazioni dai due paesi esportatori interessati, considerati individualmente, nel periodo dell'inchiesta riguardavano quantitativi non irrilevanti rispetto alle dimensioni del mercato comunitario, poiché le importazioni dalla Russia e dell'Ucraina hanno raggiunto rispettivamente quote di mercato del 13 % e del 7 %. L'inchiesta ha inoltre messo in evidenza che i prezzi delle importazioni dei prodotti originari dei due paesi erano ad un livello inferiore a quello dei prezzi dell'industria. L'inchiesta ha infine confermato che il magnesio greggio originario dei paesi interessati è un prodotto simile al magnesio greggio dall'industria comunitaria, come risulta nel punto 14. (45) La Commissione considera pertanto che, in conformità della prassi delle istituzioni comunitarie, le importazioni in questione devono essere esaminate cumulativamente. C. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (46) In base alla valutazione svolta nei punti da 26 a 33 in merito ai diversi canali di importazione, il volume delle importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina nella Comunità, misurato in tonnellate metriche di prodotto, è aumentato in misura significativa, passando da circa 2 000 t nel 1991 a 6 000 t circa nel 1992, raggiungendo infine 9 000 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 50 % rispetto al 1992. In base al consumo totale apparente, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è passata dal 4 % nel 1991 all'11 % nel 1992 e al 20 % nel periodo dell'inchiesta. (47) La Commissione ritiene che l'aumento del volume complessivo delle vendite e della quota di mercato in un periodo di tempo limitato sia un elenco rilevante ai fini della valutazione dell'inchiesta di queste importazioni sull'industria comunitaria interessata. D. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (48) I prezzi del magnesio greggio importato dalla Russia e dall'Ucraina erano costantemente ad un livello molto basso ed erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria di un margine considerevole. Con una valutazione accurata dei prezzi all'esportazione applicati nel periodo dell'inchiesta rispetto ai prezzi del produttore comunitario ad uno stadio commerciale comparabile, tenendo opportunamente conto delle differenze qualitative dei prodotti, sono stati accertati margini di sottoquotazione compresi tra il 30 % e il 40 %. Il confronto è stato fatto in base ai dati specifici sulle singole transazioni comunicati dagli esportatori e produttori della Russia e dell'Ucraina e dal produttore comunitario. I dati comunicati dagli esportatori interessati non erano sufficienti per valutare l'andamento dei prezzi su un periodo più lungo, ovvero dal 1990 al 1993. È stata fatta una stima in funzione delle statistiche Eurostat sulle importazioni per il 1990 e il 1991 (utilizzando i dati relativi all'URSS) e dei dati comunicati dagli esportatori interessati per il 1992 e il 1993. È stato così delineato il seguente andamento dei prezzi all'esportazione in ECU per tonnellata metrica di magnesio greggio, prendendo come riferimento il prezzo del 1990: >SPAZIO PER TABELLA> E. Situazione dell'industria comunitaria (49) La produzione annua complessiva del produttore comunitario è costantemente diminuita dal 1990 in poi e ha subito un calo particolarmente marcato tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, pari al 25,1 %, passando dal 74 % al 56 % del livello del 1990. (50) Inoltre, conformemente all'andamento della produzione, anche il volume annuo delle vendite dei produttori comunitari ad acquirenti indipendenti nella Comunità è diminuito a partire dal 1990. Il calo è stato del 41,7 % tra il 1991 e il 1992 e del 36,9 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. In base ad un indice 100 nel 1990, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono diminuite da 50 e 32. (51) La diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria è stata più marcata del calo della produzione, benché quest'ultimo fosse sostanziale, con il conseguente aumento del volume delle scorte, che è cresciuto del 129,1 % tra il 1991 e il 1992 e dell'1,2 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. (52) In seguito alla diminuzione del volume delle vendite, la quota di mercato del produttore comunitario è scesa dal 17 % nel 1991 al 9 % nel 1992 e al 7 % nel periodo dell'inchiesta. (53) A causa della chiusura degli impianti di una società comunitaria, tra il 1990 e il 1993 la capacità di produzione complessiva dell'industria comunitaria è sostanzialmente ridotta, diminuendo del 30 % circa. Nonostante il calo della capacità, l'utilizzazione degli impianti dell'unico produttore comunitario è diminuita. (54) La chiusura degli impianti di un produttore comunitario e la riduzione della produzione dell'altra società ancora attiva, in presenza di un crescente volume di importazioni a basso prezzo, hanno provocato la perdita di numerosi posti di lavoro. Tra il 1990 e il 1993 il livello dell'occupazione nella Comunità si è ridotto di oltre la metà. (55) I prezzi dell'industria comunitaria, espressi in forma indicizzata, hanno avuto il seguente andamento dal 1990 in poi: >SPAZIO PER TABELLA> L'andamento dei prezzi mette in evidenza il tentativo dell'industria comunitaria di ridurre le perdite finanziarie dopo il sostanziale calo dei prezzi nel 1991 e nel 1992 rispetto al 1990. L'aumento dei prezzi del 1993 ha tuttavia provocato un ulteriore calo delle vendite. (56) In seguito al calo sostanziale della produzione e del volume delle vendite, alla diminuzione dell'utilizzazione degli impianti e all'aumento delle scorte, i produttori comunitari hanno subito perdite significative tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, nonostante le iniziative volte a ridurre i costi, compresa la riduzione della manodopera e l'aumento dei prezzi tra il 1992 e il 1993, nel tentativo di risanare la situazione finanziaria e nonostante alcuni adeguamenti tecnici per migliorare l'efficacia del processo di produzione. L'andamento negativo della redditività ha raggiunto ora una fase in cui è pregiudicata la soppravvivenza del produttore restante. In tali circostanze, è stato concluso che l'industria comunitaria subisce un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. V. CAUSA DEL PREGIUDIZIO A. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (57) Il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina in un breve periodo di tempo e a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, coincide con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare con la perdita della quota di mercato e la depressione dei prezzi tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. (58) Poiché il mercato del magnesio, come avviene per i prodotti di base, è sensibile al prezzo, la sottoquotazione dei prezzi da parte di alcuni venditori ha un effetto depressivo generalizzato. In presenza delle importazioni a basso prezzo dei prodotti originari dei paesi interessati, l'industria comunitaria poteva decidere di mantenere inalterati i prezzi perdendo una parte delle vendite oppure di adeguarsi al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, senza tener conto delle conseguenze sulla redditività. La tendenza dei prezzi dell'industria comunitaria delineata nel punto 55 rivela che l'industria ha cercato di seguire il calo dei prezzi nel 1991 e nel 1992, con una considerevole perdita di entrate. Nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi nel tentativo di risanare la situazione finanziaria, dopo aver attuato un piano di ristrutturazione, ma ha ancora subito gravi perdite a causa del calo del volume delle vendite. È opportuno rilevare che nel periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria ai clienti al di fouri della Comunità erano nettamente superiori. La differenza tra i prezzi indica che i prezzi di mercato nella Comunità erano particolarmente depressi. (59) I produttori russi hanno affermato che le loro vendite nella Comunità non hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria, poiché quest'ultima vendeva il proprio prodotto a segmenti diversi di mercato e quindi la concorrenza diretta tra l'industria comunitaria e i produttori russi era molto limitata. (60) A questo proposito la Commissione osserva che il magnesio ha diverse applicazioni, come risulta dal punto 11. Come tuttavia è stato concluso nello stesso punto, non è possibile distinguere il magnesio greggio utilizzato nelle diverse applicazioni. L'inchiesta ha inoltre rivelato che il magnesio esportato dai produttori russi e ucraini è di qualità standard ed è venduto dagli importatoti a clienti operanti negli stessi settori industriali in cui operano i clienti dell'industria comunitaria. (61) Gli esportatori russi hanno affermato tra l'altro che la società denunziante PEM, nell'ambito del gruppo a cui appartiene, fornisce magnesio greggio ad altre società del gruppo e che quindi per queste vendite non è esposta alla concorrenza delle importazioni dei prodotti originari dei due paesi interessati. (62) A questo proposito, è opportuno precisare che tutte le valutazioni delle vendite nella presente inchiesta si riferiscono alla situazione dell'industria comunitaria riguardo alle vendite ad acquirenti indipendenti. Data la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria anche solo riguardo alle vendite ad acquirenti indipendenti, che rappresentano circa la metà delle vendite complessive, non è stato ritenuto necessario esaminare la questione se le vendite alle società dello stesso gruppo si siano svolte in conclusioni concorrenziali. (63) Occorre comunque mettere in evidenza che, data la trasparenza del mercato del magnesio greggio, la presenza di importazioni corrispondenti ad una quota di mercato considerevole e vendute a prezzi bassi e nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha un'incidenza sostanziale sul livello generale dei prezzi ottenuti sul mercato. B. Effetti di altri fattori (64) La Commissione ha esaminato se altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping in oggetto, comprendenti le importazioni da altri paesi, il comportamento dell'industria comunitaria e l'andamento del mercato, abbiano causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (65) Come è stato affermato nel punto 42, il mercato comunitario del magnesio greggio era piuttosto instabile a causa della generale flessione della domanda derivante dalla contrazione generale del mercato. Era prevedibile che il calo generale della domanda incidesse sul volume della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria, ma l'andamento negativo della quota di mercato, in particolare, è indice di una tendenza che non può essere giustificata unicamente con la contrazione della domanda. Riguardo ai movimenti dei prezzi, la disparità messa in evidenza nel punto 58 indica che la depressione dei prezzi sul mercato comunitario era particolarmente grave. (66) I produttori russi hanno affermato che la situazione critica dell'industria comunitaria era dovuta unicamente alla contrazione ciclica del mercato del magnesio. I produttori hanno concluso che il pregiudizio non poteva essere provocato dalle esportazioni di prodotti originari della Russia. (67) A questo proposito la Commissione osserva che, anche se questa circostanza ha sicuramente contribuito alle difficoltà dell'industria comunitaria, la situazione è stata considerevolmente aggravata dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario del magnesio. (68) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta sono state realizzate importazioni nella Comunità di magnesio greggio originario di altri paesi produttori, oltre alla Russia e all'Ucraina. L'andamento di queste importazioni, espresse in tonnellate metriche e ripartite per paese, è riassunto nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> A queste importazioni corrispondono le quote di mercato: >SPAZIO PER TABELLA> Da queste cifre risulta che le importazioni complessive dagli altri paesi si sono ridotte e che di conseguenza anche la corrispondente quota di mercato globale è diminuita. La stessa considerazione vale per i singoli paesi, fatta eccezione per il Canada. Dalle statistiche pertinenti si rileva tuttavia che le importazioni di magnesio proveniente dal Canada hanno avuto un incremento nettamente inferiore a quello delle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina. La corrispondente quota di mercato è inoltre relativamente modesta e i prezzi di queste importazioni sono sostanzialmente superiori a quelli applicati dagli esportatori soggetti all'inchiesta. La Commissione non dispone infine di elementi dai quali si possa dedurre che le importazioni dei prodotti originari del Canada siano eseguite a prezzi di dumping. La Commissione ha quindi concluso che le importazioni da altri paesi non hanno causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. C. Conclusione (69) La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina, realizzate in quantitativi elevati a e basso prezzo, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Nello stesso tempo è stato stabilito che l'industria comunitaria ha incontrato alcune difficoltà a causa della contrazione del mercato del magnesio greggio, dovuta alla diminuzione generale dell'attività delle industrie utilizzatrici. La Commissione osserva tuttavia che rimane valida la conclusione secondo la quale le importazioni oggetto di dumping dai paesi esportatori hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. VI. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (70) L'obiettivo delle misure antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno effetti pregiudizievoli per l'industria comunitaria. Si intende in tal modo ripristinare una situazione di concorrenza leale, che, in quanto tale, corrisponde all'interesse della Comunità. (71) Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che l'industria comunitaria si trova in una difficile situazione, caratterizzata dall'andamento negativo delle vendite, della quota di mercato, della produzione e dell'occupazione e che di conseguenza subisce sostanziali perdite finanziarie. In assenza di provvedimenti riparatori, sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria. Questa minaccia si è già concretata per un produttore comunitario, che ha chiuso i suoi impianti di produzione. (72) I produttori russi hanno sostenuto che la capacità di produzione dell'unica società comunitaria rimasta operativa non era sufficiente per approvvigionare il mercato comunitario e che pertanto le importazioni erano indispensabili per soddisfare la domanda di magnesio greggio nella Comunità. Gli esportatori russi e i rappresentanti del governo hanno affermato inoltre che l'istituzione di misure antidumping nel presente procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità, poiché limiterebbe la concorrenza sul mercato, nel quale è rimasto operante un solo produttore. Le suddette parti interessate hanno sostenuto che queste condizioni si sarebbero probabilmente realizzate nell'attuale situazione del mercato, che, dopo la fase di recessione tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, era caratterizzato da una forte ripresa della domanda. Poiché tuttavia numerosi produttori, a livello mondiale, avevano già cessato l'attività oppure prevedevano di chiudere gli impianti, si sarebbe ampliato il divario globale tra la domanda e l'offerta di magnesio greggio. (73) Riguardo alla concorrenza sul mercato comunitario la Commissione ha esaminato se l'adozione di misure antidumping possa provocare una significativa riduzione della concorrenza effettiva. In primo luogo non è giustificata la conclusione secondo la quale l'istituzione di misure antidumping eliminerebbe gli esportatori russi e ucraini dal mercato comunitario. Sono infatti attualmente presenti sul mercato anche altri esportatori che non ricorrono a pratiche di dumping. Inoltre, la domanda di magnesio nella Comunità è da tempo soddisfatta in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi e principalmente dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Tra l'inizio del 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta sono aumentate le importazioni dai due paesi soggetti alla presente inchiesta a scapito degli altri paesi esportatori. Si può logicamente presupporre che l'istituzione di misure antidumping volte a ripristinare condizioni di concorrenza leale non abbia l'effetto di creare una situazione di concorrenza limitata, nella quale l'industria comunitaria rafforzi indebitamente la sua posizione di mercato. È invece prevedibile che i fornitori tradizionali dei paesi esportatori non soggetti al presente procedimento riprendano oppure intensifichino le loro esportazioni nella Comunità. La produzione è stata effettivamente ridotta in Giappone, nell'ex Iugoslavia, nella Comunità e negli USA, ma un produttore canadese ha recentemente avviato una produzione sostanziale e intende mettere in funzione un nuovo impianto in Israele nel 1996. La Commissione ha pertanto concluso che non è realistico prevedere gravi carenze dell'offerta sul mercato del magnesio greggio, né una riduzione del numero di fornitori concorrenti. A sostegno di questa conclusione è opportuno ricordare che il principale cliente dei fornitori di magnesio greggio è l'industria dell'alluminio, costituita da società aventi una forza contrattuale analoga a quella dei produttori di magnesio greggio. (74) Riguardo ai consumatori, nessuna società interessata ha presentato informazioni alla Commissione in merito agli effetti delle misure antidumping sulla sua situazione. Si può tuttavia presupporre che gli utilizzatori abbiano beneficiato, a breve termine, dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping. È tuttavia opportuno precisare che il magnesio greggio nelle sue principali applicazioni, come legante nella produzione di alluminio e come desolforante di getti di altoforni, rappresenta una percentuale relativamente modesta dei costi complessivi di produzione. È stato pertanto concluso che l'eventuale effetto dell'istituzione di misure antidumping sugli utilizzatori sarà limitato. Complessivamente la Commissione non ritiene che l'eventuale lieve vantaggio degli utilizzatori, qualora l'attuale situazione restasse invariata, giustifichi il rifiuto di difendere l'industria comunitaria nei confronti delle importazioni di magnesio greggio a prezzi sleali. (75) In conclusione, la Commissione ha stabilito che è nell'interesse della Comunità salvaguardare la sopravvivenza dell'unico produttore comunitario e quindi istituire misure antidumping. VII. DAZIO PROVVISORIO (76) Alla luce delle conclusioni suesposte in materia di dumping, pregiudizio, rapporto di causalità e interesse della Comunità, la Commissione ha esaminato la forma e il livello delle misure antidumping necessarie per ripristinare condizioni effettive e di concorrenza sul mercato comunitario del magnesio greggio. È stato pertanto calcolato il livello dei prezzi al quale l'industria comunitaria potrebbe compensare i costi e ottenere un adeguato profitto. Ai fini della determinazione del costo di produzione la Commissione ha escluso alcuni costi sostenuti dal produttore in seguito al processo di ristrutturazione. Questa impostazione è stata considerata corretta, poiché escludeva dal calcolo del prezzo obiettivo i costi non ricorrenti in futuro. La Commissione ha verificato che il produttore comunitario, nelle proiezioni interne relative all'attività commerciale e alla redditività, non ha tenuto conto di questi costi straordinari. Per quanto riguarda il congruo margine di profitto, la Commissione ha utilizzato un tasso del 5 % sul giro d'affari, che l'industria comunitaria considerava il profitto minimo necessario per la continuazione della propria attività. La Commissione ritiene che questo margine di profitto sia sufficiente in considerazione del fatto che si tratta di un prodotto maturo per il quale sono necessari investimenti modesti in attività di ricerca e sviluppo e in impianti di produzione. (77) In base a tali elementi e tenendo conto del costo di produzione dell'industria comunitaria, è stato calcolato un prezzo all'importazione minimo affinché l'industria comunitaria possa aumentare i suoi prezzi ad un livello remunerativo. Poiché è stato stabilito che il margine necessario per eliminare il pregiudizio così ottenuto è superiore al margine di dumping relativo ai due paesi esportatori interessati, il livello del dazio deve essere pari al margine di dumping, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento di base. In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, dal carattere omogeneo del prodotto e delle eventuali fluttuazioni dei prezzi derivanti dalla domanda dei prodotti a valle, nel presente caso è stato ritenuto più adatto un dazio variabile. In tal modo gli esportatori russi e ucraini potranno massimizzare i profitti e al tempo stesso saranno eliminate le pratiche di dumping causa del pregiudizio. In tali cirsostanze, la Commissione ha deciso di imporre un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 2 735 e 2 701 ECU per tonnellata, al livello cif frontiera comunitaria, per le importazioni di magnesio greggio originario rispettivamente della Russia e dell'Ucraina. (78) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio, classificato ai codici NC 8104 11 00 e 8104 19 00, originario della Russia e dell'Ucraina. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1 originari della Russia, l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 2 735 ECU per tonnellata metrica di prodotto e il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 originari dell'Ucraina, l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. 4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (5) GU n. C 11 del 15. 1. 1994, pag. 4. (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (5) GU n. C 11 del 15. 1. 1994, pag. 4. (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (5) GU n. C 11 del 15. 1. 1994, pag. 4.