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Document 31995D0337

    95/337/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque»

    GU L 200 del 24.8.1995, p. 1–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/337/oj

    31995D0337

    95/337/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque»

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 24/08/1995 pag. 0001 - 0034


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1995

    che modifica la decisione 92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del settore «acque»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (95/337/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, relativa all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, nonché le omologhe disposizioni delle altre direttive menzionate all'allegato I della direttiva 91/692/CEE,

    vista la direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, in particolare l'articoloo 9 bis,

    vista la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, in particolare l'articolo 17 bis,

    vista la direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione (5),modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, in particolare l'articolo 13,

    considerando che gli Stati membri sono tenuti a redigere un rapporto sull'attuazione di talune direttive comunitarie sulla base di questionari o schemi elaborati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;

    considerando che con la decisione 92/446/CEE (6) la Commissione ha definito gli schemi dei questionari sulla base dei quali gli Stati membri devono redigere le relazioni sull'applicazione delle direttive comunitarie nel settore acque;

    considerando che, tenuto conto di ulteriori consultazioni con il comitato, tali questionari devono comprendere note esplicative e tabelle dettagliate in modo da chiarire gli obblighi di relazione imposti agli Stati membri e garantire che le informazioni fornite alla Commissione siano complete, coerenti e comparabili;

    considerando che la decisione della Commissione 92/446/CEE deve pertanto essere modificata, fatti salvi gli obblighi di relazione di cui sopra;

    considerando che il comitato istituito all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 92/446/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

    Per la Commissione

    Ritt BJERREGAARD

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

    (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

    (3) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

    (4) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

    (5) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

    (6) GU n. L 247 del 27. 8. 1992, pag. 10.

    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI SCHEMI

    I. Schema di questionario relativo alle direttive:

    - 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;

    - 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio nel settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (1);

    - 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (2);

    - 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (3);

    - 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (4);

    - 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (5),

    modificate da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    II. Schema di questionario relativo alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    III. Schema di questionario relativo alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (7), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    IV. Schema di questionario relativo alla direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (8), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    V. Schema di questionario relativo alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (9), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    VI A. Schema di questionario relativo alla direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    VI B. Schema di questionario relativo alla direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (10), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    VII. Schema di questionario relativo alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE.

    VIII. Schema di questionario relativo alla direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, modificata da ultimo dalla diretttiva 91/692/CEE.

    I. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 76/464/CEE E ALLE DIRETTIVE SEGUENTI

    Appendice 1: Elenco delle domande alle quali occorre rispondere al termine della prima relazione e unicamente se la situazione è mutata (schema di questionario sulla direttiva 76/464/CEE e sulle direttive seguenti)

    Appendice 2: Elenco dei settori industriali o dei procedimenti interessati dalle domande relative alle sostanze dell'elenco I

    Appendice 3: Nota esplicativa ad esempio (1)

    Osservazioni generali:

    (*) Dati facoltativi, se disponibili.

    (**) Allo scopo di ottenere informazioni globali per regione, la numerazione o il titolo devono essere ripartiti o riorganizzati in base ad una suddivisione per principali bacini di fiume [principali corsi d'acqua secondo l'interpretazione data dalla decisione 77/795/CEE del Consiglio (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29), modificata da ultimo dalla decisione 86/574/CEE (GU n. L 335 del 28. 11. 1986, pag. 44)] ed in base ad una suddivisione per zone costiere (acque territoriali o costiere interne e di estuario) (1).

    A. Misure concernenti alcune sostanze dell'elenco I della direttiva 76/464/CEE

    1. Autorizzazioni relative agli scarichi diretti nelle acque superficiali (**)

    Indicare, per i settori industriali o i procedimenti di cui all'allegato II, il numero totale delle autorizzazioni rilasciate e tuttora valide per gli scarichi diretti nelle acque superficiali. Indicare tra parentesi la percentuale di tutti gli scarichi ancora oggetto di autorizzazione. Vedi anche domanda A6 (1).

    (Articolo 3, paragrafo 1)

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Settori industriali/procedimenti interessati

    1980 (*)

    1985 (*)

    1990 (*)

    1995

    1. Mercurio

    .

    .

    Somma

    2. Cadmio

    .

    .

    Somma

    3. . . .

    . Somma

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    17.2. . . .

    Somma

    >FINE DI UN GRAFICO>

    2. Autorizzazioni relative agli scarichi nelle fognature (**)

    Indicare, per i settori industriali o i procedimenti di cui all'allegato II, il numero totale delle autorizzazioni rilasciate e tuttora valide per gli scarichi nelle fognature. Indicare tra parentesi la percentuale dell'insieme degli scarichi oggetto di autorizzazione. Vedi anche domanda A6 (1).

    (Articolo 3, paragrafi 1 e 2)

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Settori industriali/procedimenti interessati

    1980 (*)

    1985 (*)

    1990 (*)

    1995

    1. Mercurio

    .

    .

    Somma

    2. Cadmio

    .

    .

    Somma

    3. . . .

    . Somma

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    17.2. . . .

    Somma

    >FINE DI UN GRAFICO>

    3. Norme di emissione per gli scarichi diretti nelle acque superficiali (**)

    Quali norme di emissione sono state fissate, in generale, per le autorizzazioni relative agli scarichi diretti nelle acque (1)?

    (Articolo 3, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1)

    NB:

    a) Indicare unicamente la gamma dei valori, basati o derivati dalle norme nazionali o regionali vigenti o dalle direttive CE.

    b) Indicare tra parentesi l'anno di entrata in vigore delle norme di emissione.

    c) Indicare le norme di emissione fissate in base a:

    - i migliori mezzi tecnici disponibili (articolo 6, paragrafo 1),

    - gli obiettivi di qualità (articolo 6, paragrafo 2),

    - alcune condizioni ecotossicologiche (articolo 5, paragrafo 2).

    d) Come sono state definite, misurate e sorvegliate le norme di emissione (metodi di riferimento impiegati o altri metodi)?

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Settori industriali/procedimenti interessati

    Carica totale

    (kg/a)

    Quantità scaricata

    rispetto alla capacità

    di produzione

    (g/t)

    Concentrazione

    (mg/l)

    1. Mercurio

    1.1. Elettrolisi dei cloruri alcalini

    .

    .

    2. Cadmio

    .

    .

    3. . . .

    .

    .

    .

    .

    .

    17.2.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    4. Norme di emissione per gli scarichi nelle fognature (**)

    Quali norme di emissione sono state fissate, in generale, per le autorizzazioni relative agli scarichi nelle fognature (1)?

    (Articolo 3, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1)

    NB:

    Vedi osservazioni a)-d) relative alla domanda A3.

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Settori industriali/procedimenti interessati

    Carica totale

    (kg/a)

    Quantità scaricata

    rispetto alla capacità

    di produzione

    (g/t)

    Concentrazione

    (mg/l)

    1. Mercurio

    1.1. Elettrolisi dei cloruri alcalini

    .

    .

    .

    2. Cadmio

    .

    .

    .

    3. . . .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    17.2.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    5. Termini di applicazione per le autorizzazioni e/o le emissioni

    Quali termini sono stati fissati, in generale, per conformarsi alle autorizzazioni (periodo di validità) e alle norme di emissione?

    (Articolo 3, paragrafi 3 e 4 e articolo 6, paragrafo 4)

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Settori industriali/procedimenti interessati

    Quando (anno) è stata fissata

    la conformità con la norma

    CE per tutte le unità del

    settore interessato?

    Periodo di validità delle

    singole autorizzazioni

    (indicare la media

    o unicamente la gamma)

    1. Mercurio

    1.1. Elettrolisi dei cloruri alcalini

    .

    .

    2. Cadmio

    .

    .

    3. . . .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    17.2.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    6. Emissioni (carica massica) nelle acque superficiali (**)

    Per le sostanze dell'elenco I, indicare la quantità totale emessa relativamente agli scarichi soggetti ad autorizzazione (1).

    NB:

    a) Emissioni previste per il 1998.

    b) Indicare qual è la percentuale autorizzata di tutte le emissioni di questo tipo. Qual è la percentuale delle emissioni inferiori ai valori limite?

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Anno

    Sostanze (kg/a) in scarichi diretti (A1)

    1. Hg

    2. Cd

    3.

    . . . . . . . . . . . . . .

    17. TCB

    1995

    1998 (*)

    ***

    >FINE DI UN GRAFICO>

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Anno

    Sostanze (kg/a) presenti in scarichi indiretti (A2)

    1. Hg

    2. Cd

    3.

    . . . . . . . . . . . . . .

    17. TCB

    1995

    1998 (*)

    ***

    >FINE DI UN GRAFICO>

    7. Inventario

    Indicare i cinque scarichi più elevati per ciascuna delle 17 sostanze dell'elenco I, nonché le condizioni applicate alle autorizzazioni in questi casi (1).

    (Articolo 11)

    Emissioni soggette ad autorizzazione

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Numero

    Nome tipo o settore industriale/procedimento anno di autorizzazione

    Carica

    totale

    (kg/a)

    Quantità scaricata rispetto alla capacità di produzione/quantità prodotta

    (g/t)

    Concentrazione

    (mg/l)

    Periodo di validità

    (anni)

    1. Mercurio

    1

    2

    3

    4

    5

    2. Cadmio

    1

    2

    3

    4

    5

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    17. Triclorobenzene

    1

    2

    3

    4

    5

    >FINE DI UN GRAFICO>

    8. Obiettivi di qualità per le acque superficiali (**)

    Quali norme od obiettivi di qualità sono stati fissati per le acque superficiali, i sedimenti, gli organismi viventi relativamente alle autorizzazioni di scarico?

    (Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6, paragrafo 2)

    NB:

    a) Le acque superficiali comprendono:

    - le acque superficiali interne,

    - gli estuari,

    - le acque costiere interne diverse dagli estuari,

    - le aque marine territoriali.

    b) Indicare tra parentesi l'anno in cui sono entrati in vigore tali obiettivi di qualità.

    c) Dare la definizione per i sedimenti e i bioti, per esempio sedimenti con o senza sostanze in sospensione (struttura granulare) e quali sono i tipi di bioti scelti.

    1.-17. (Nome delle sostanze)

    Acque superficiali

    interneAcque di foceAcque costiere

    interne senza

    acque di foceMari costieriAcque( )( )( )( )Sedimento (1)( )( )( )( )Biota (1)( )( )( )( ). . .. . .. . .(1) Obbligatorio qualora per determinate sostanze (per es. DDT, PCP) sia prevista una moratoria.

    9. Sorveglianza (stazioni di misura) (**)

    Quante stazioni di misurazione per la sorveglianza delle acque (acqua, sedimenti, bioti) sono in servizio per ciascuna delle 17 sostanze dell'elenco I (vedi A8)? Gli obiettivi di qualità vengono rispettati (1)?

    (Vedi per es. articolo 4 della direttiva 82/176/CEE, articolo 4 della direttiva 83/513/CEE, ecc.)

    NB:

    a) Anno di applicazione delle misure.

    b) Indicare i metodi di misurazione e di sorveglianza impiegati.

    c) Indicare e spiegare l'eccedenza dei valori limite interessati, e il numero e la frequenza dei campionamenti.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10. Programmi specifici

    Per ciascuna delle 17 sostanze dell'elenco I, quali sono i programmi definiti (o in preparazione) conformemente all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE e agli articoli analoghi delle direttive derivate (ad esempio: articolo 4 della direttiva 84/156/CEE)?

    Dare le seguenti informazioni sintetiche:

    1. Nome della sostanza:

    2. Indicazione della (delle) fonte(i) diffusa(e) o multipla(e) o di qualsiasi altra(e) fonte(i) non prevista(e) in A3 o A4:

    3. Obiettivi del programma:

    4. Indicazione della zona (geografica) oggetto del programma:

    5. Carattere giuridico del programma (programma obbligatorio, raccomandazione):

    6. Riduzione prevista delle emissioni nell'ambito dell'area (geografica) in questione (in carico e in percentuale):

    7. Anno di autorizzazione del programma:

    8. Anno di scadenza del programma:

    9. Breve descrizione di un eventuale nuovo programma previsto:

    B. Misure concernenti le sostanze dell'elenco II

    1. Programmi volti a ridurre l'inquinamento causato dalle sostanze dell'elenco II, incluse le sostanze che possono essere comprese nell'elenco I (**)

    (Articolo 7)

    Quali sono i programmi specifici definiti (o in preparazione) conformemente all'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE?

    Dare le seguenti informazioni:

    1. Nome della sostanza:

    2. Indicazione della (delle) fonte(i) diffusa(e) o multipla(e) o di qualsiasi altra(e) fonte(i) non prevista(e) in A3 o A4:

    3. Obiettivi del programma:

    4. Indicazione della zona (geografica) oggetto del programma:

    5. Carattere giuridico del programma (programma obbligatorio, raccomandazione):

    6. Riduzione prevista delle emissioni nell'ambito dell'area (geografica) in questione (in carico e in percentuale):

    7. Anno di autorizzazione del programma:

    8. Anno di scadenza del programma:

    9. Breve descrizione di un eventuale nuovo programma previsto:

    2. Pretrattamento alla fonte (**)

    È richiesto un petrattamento alla fonte per le sostanze che possono essere comprese nell'elenco I o per le sostanze dell'elenco II?

    NB: Descrivere brevemente il tipo di impostazione seguita per il controllo, in particolare le sostanze e le soglie fissate per questi scarichi.

    3. Norme di emissione per gli scarichi diretti nelle acque superficiali (**)

    Quali norme di emissione sono state fissate, in generale come base da considerare, per le autorizzazioni preventive di scarico diretto nelle acque in funzione degli obiettivi di qualità (1)?

    (Articolo 7, paragrafo 2)

    NB:

    a) Indicare unicamente la gamma dei valori, basati o derivati dalle norme nazionali o regionali vigenti o dalle direttive CE.

    b) Indicare tra parentesi l'anno di entrata in vigore delle norme di emissione.

    c) Indicare le norme di emissione fissate in base a:

    - gli obiettivi qualità (articolo 7, paragrafo 3),

    - i più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili (articolo 7, paragrafo 4).

    d) Come sono state definite e misurate le norme di emissione?

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Sostanze

    Carica totale (kg/a)

    Quantità

    scaricata rispetto

    alla capacità

    di produzione/

    quantità

    utilizzata (g/t)

    Concentrazione

    (mg/l)

    Altri valori

    limite ( )Sostanze che possono essere comprese nell'elenco I

    (nomi)

    . . .

    Sostanze dell'elenco II

    (nomi)

    . . .

    >FINE DI UN GRAFICO>

    4. Norme di emissione per gli scarichi nelle fognature (**)

    Quali norme di emissione sono state fissate, in generale come base da considerare, per gli scarichi nelle fognature in funzione degli obiettivi di qualità (1)?

    (Articolo 7, paragrafo 2)

    NB:

    Vedi osservazioni a)-d) relative alla domanda B3.

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Sostanze

    Carica totale (kg/a)

    Quantità

    scaricata rispetto

    alla capacità

    di produzione/

    quantità

    utilizzata (g/t)

    Concentrazione

    (mg/l)

    Altri valori

    limite ( )Sostanze che possono essere comprese nell'elenco I

    (nomi)

    . . .

    Sostanze dell'elenco II

    (nomi)

    . . .

    >FINE DI UN GRAFICO>

    5. Termini di applicazione per le autorizzazioni e/o le emissioni

    Quali termini sono stati fissati, in generale, per conformarsi alle autorizzazioni (periodo di validità) e alle norme di emissione?

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Sostanze

    Quando (anno) è stata fissata la conformità con la norma CE per tutte le unità del settore interessato?

    Periodo di validità delle singole autorizzazioni (indicare la media e/o unicamente la gamma)

    Sostanze che possono essere comprese nell'elenco I

    (nomi)

    . . .

    Sostanze dell'elenco II

    (nomi)

    . . . . .

    >FINE DI UN GRAFICO>

    6. Emissione (carica massica) nelle acque superficiali (**)

    Indicare, per le sostanze principali, la quantità totale emessa relativamente agli scarichi soggetti ad autorizzazione (utilizzare una soglia inferiore a 50 kg/a) (1).

    NB:

    a) Per il 1998 indicare eventualmente le previsioni.

    b) Indicare quale percentuale di tutte queste emissioni è autorizzata. Qual è la percentuale delle emissioni inferiori alle soglie?

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Anno

    Sostanze (kg/a)

    Sostanze che possono essere comprese

    nell'elenco I

    Sostanze dell'elenco II

    . . . . . .

    1995

    1998 (*)

    >FINE DI UN GRAFICO>

    7. Obiettivi di qualità per le acque superficiali (**)

    Quali norme od obiettivi di qualità sono stati fissati, in generale, per le acque superficiali relativamente alle autorizzazioni di scarico nelle acque superficiali (vedi B3/B4 (1)?

    (Articolo 7, paragrafo 2)

    NB:

    a) Le acque superficiali comprendono:

    - le acque superficiali interne,

    - gli estuari,

    - le acque costiere interne diverse dagli estuari,

    - le acque marine territoriali.

    b) Indicare tra parentesi l'anno in cui sono entrati in vigore tali obiettivi di qualità.

    c) Dare la definizione per sedimenti o bioti, per esempio sedimenti con o senza sostanze in sospensione (struttura granulare) e quali sono i bioti scelti?

    8. Sorveglianza (stazioni di misura) (**)

    Quante stazioni di sorveglianza per il monitoraggio degli obiettivi di qualità delle sostanze dell'elenco I non ancora oggetto di regolamentazione comunitaria e di sostanze dell'elenco II sono in servizio (vedi B7) (1)?

    NB:

    a) Indicare le sostanze misurate.

    b) Indicare la data (anno) in cui sono state applicate le misure di sorveglianza.

    c) Indicare i metodi di misura e di monitoraggio impiegati.

    d) Quali sono gli altri parametri oggetto di sorveglianza (vedi l'allegato II della decisione 77/795/CEE).

    e) Il tipo di risultati di sorveglianza e il modo di presentazione sono indicati in A9.

    C. Misure concernenti alcune sostanze dell'elenco I e dell'elenco II

    1. Spese (costi)

    Indicare, se disponibile, la somma degli investimenti per la costruzione delle fognature e dell'insieme delle relative stazioni di trattamento delle acque.

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    (in millioni di ecu))

    Periodo

    Spese

    Settore industriale

    Settore comunale

    Fognature

    Stazioni

    Fognature

    Stazioni

    1980-1992 (*)

    1993-1995

    1996-1998

    ***

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 1

    PROMEMORIA

    Elenco delle domande alle quali è obbligatorio rispondere al termine della prima relazione e unicamente se la situazione è mutata

    (Schema di questionario relativo alla direttiva 76/464/CEE e sulle direttive derivate)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 2

    Elenco dei settori industriali o dei procedimenti interessati per le sostanze dell'elenco I della direttiva 76/464/CEE (1)

    1. Mercurio (direttiva 82/176/CEE e 84/156/CEE)

    1.1. Industria dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (salamoia riciclata)

    1.2. Industria dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (salamoia a perdere)

    1.3. Industria chimica che utilizza i catalizzatori al mercurio per la produzione del cloruro di vinile

    1.4. Industria chimica che utilizza i catalizzatori al mercurio per altri procedimenti dell'industria chimica

    1.5. Fabbricazione di catalizzatori al mercurio utilizzati per la produzione di cloruro di vinile

    1.6. Altri procedimenti relativi alla produzione di composti organici e non organici del mercurio

    1.7. Fabbricazione di batterie primarie

    1.8. Industria dei metalli non ferrosi (impianti di recupero di mercurio e di estrazione o raffinazione di metalli non ferrosi)

    1.9. Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio

    1.10. Fabbricazione della carta (2)

    1.11. Produzione dell'acciaio (2)

    1.12. Centrali termiche al carbone (2)

    2. Cadmio (direttiva 83/513/CEE)

    2.1. Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico

    2.2. Fabbricazione dei composti di cadmio

    2.3. Produzione di pigmenti

    2.4. Fabbricazione di stabilizzanti

    2.5. Fabbricazione di batterie primarie e secondarie

    2.6. Galvanostegia

    2.7. Fabbricazione dell'acido fosforico e/o di concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica (2)

    3. Esaclorocicloesano (HCH) (direttiva 84/491/CEE)

    3.1. Stabilimenti per la produzione di HCH

    3.2. Stabilimenti per l'estrazione del lindano

    3.3. Stabilimenti in cui sono effettuati la produzione di HCH e l'estrazione del lindano

    3.4. Stabilimenti industriali di formulazione del lindano (che producono agenti di protezione delle piante, del legno e dei cavi) (2)

    4. Tetracloruro di carbonio (direttiva 86/280/CEE)

    4.1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione (procedimento con lavaggio)

    4.2. Stesso procedimento, ma senza lavaggio

    4.3. Produzione di clorometani mediante clorurazione dal metano (compresa la clorolisi sotto pressione)

    4.4. Produzione di clorofluorocarburi (2)

    4.5. Stabilimenti che utilizzano il tetracloruro di carbonio come solvente (2)

    5. DDT (direttiva 86/280/CEE)

    5.1. Produzione del DDT, compresa la formulazione sul posto del DDT

    5.2. Stabilimenti di formulazione del DDT lontano dal luogo di produzione

    5.3. Produzione del dicofol

    6. Pentaclorofenolo (PCP) (direttiva 86/280/CEE)

    6.1. Produzione del PCP-Na per idrolisi dell'esaclorobenzene

    6.2. Produzione di pentaclorofenato sodico mediante saponificazione (2)

    6.3. Produzione di pentaclorofenato mediante clorurazione (2)

    7-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (direttiva 88/347/CEE)

    7-10.1. Produzione di aldrin e/o dieldrin e/o endrin, ivi compresa la formulazione di queste sostanze nello stesso stabilimento

    7-10.2. Stabilimenti che formulano l'aldrin e/o il dieldrin e/o l'endrin lontano dal luogo di produzione (2)

    11. Esaclorobenzene (HCB) (direttiva 88/347/CEE)

    11.1. Produzione e trattamento di HCB

    11.2. Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione

    11.3. Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene con altri procedimenti (2)

    11.4. Stabilimenti che producono quintozene e tecnazene (2)

    11.5. Stabilimenti di produzione del cloro per elettrolisi dei cloruri alcalini con elettrodo di grafite (2)

    11.6. Stabilimenti di trattamento della gomma sintetica (2)

    11.7. Unità di fabbricazione di prodotti pirotecnici (2)

    11.8. Stabilimenti di produzione del cloruro di vinile (2)

    12. Esaclorobutadiene (HCBD) (direttiva 88/347/CEE)

    12.1. Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione

    12.2. Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (2)

    12.3. Stabilimenti industriali che utilizzano l'HCB per scopi industriali (2)

    13. Cloroformio (CHCl3) (direttiva 88/347/CEE)

    13.1. Produzione di clorometani dal metanolo o da una combinazione di metanolo e metano (idroclorurazione del metanolo seguita da clorurazione del cloruro di metile)

    13.2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano

    13.3. Produzione di cluorofluorocarbonio

    13.4. Produzione di cloruro di vinile monomero mediante pirolisi di dicloroetano (2)

    13.5. Produzione di paste da carta candeggiata (2)

    13.6. Stabilimenti che utilizzano il CHCl3 come solvente (2)

    13.7. Stabilimenti le cui acque di raffreddamento o altri effluenti sono clorurati (2)

    14. 1,2-dicloroetano (EDC) (direttiva 90/415/CEE)

    14.1. Unicamente produzione di 1,2-dicloroetano (senza trasformazione o utilizzazione nello stesso stabilimento)

    14.2. Produzione di 1,2-dicloroetano e/o utilizzazione nello stesso stabilimento, tranne l'utilizzazione di cui al punto 14.5

    14.3. Trasformazione di 1,2-dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile, quali etilendiammina, etilenpoliammine, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene e percloroetilene

    14.4. Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al punto 14.2)

    14.5. Utilizzazione di EDC nella produzione di scambiatori di ioni (2)

    15. Tricloroetilene (TRI) (direttiva 90/415/CEE)

    15.1. Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)

    15.2. Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli

    16. Percloroetilene (PER) (direttiva 90/415/CEE)

    16.1. Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (procedimento TRI-PER)

    16.2. Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimento TETRA-PER)

    16.3. Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli

    16.4. Produzione di clorofluorocarbonio (2)

    17. Triclorobenzene (TCB) (direttiva 90/415/CEE)

    17.1. Produzione di TCB per disidroclorurazione dell'HCH e/o trasformazione di TCB

    17.2. Produzione e/o trasformazione di clorobenzeni mediante clorurazione

    Appendice 3

    NOTA ESPLICATIVA

    (per lo schema di un questionario relativo alla direttiva 76/464/CEE e alle direttive «seguenti»)

    Introduzione

    La presente nota esplicativa definisce esattamente la struttura dei formulari e dà una spiegazione precisa su ciascuna domanda come annunciato nella decisione 92/446/CEE della Commissione, del 27 luglio 1992, concernente i questionari relativi alle direttive del settore acqua. Essa contiene inoltre gli esempi chiesti dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE per le risposte alle domande, nonché le modifiche e la versione definitiva delle domande stesse.

    Gli Stati membri, se lo desiderano, potranno aggiungere commenti alle risposte date alle singole domande.

    Per le risposte al questionario si dovrà tenere conto delle date di adesione degli Stati membri (1) e del fatto che gli Stati membri hanno facoltà di dimostrare la loro conformità ai valori limite (VL) o agli obiettivi di qualità ambientale (OQA) di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE e del fatto che il questionario non riguarda queste disposizioni per le sostanze dell'elenco I. Alle domande A3/A4, A5/A6 e A8, si deve pertanto rispondere tenendo presenti queste disposizioni nonché le condizioni di cui all'appendice 1.

    Spiegazioni sul frontespizio:

    1. Relazioni standard su supporto informatico

    Per la raccolta di dati specifici da inserire su supporto informatico saranno indicate in seguito le rispettive procedure con i rispettivi formati e le relative spiegazioni.

    2. Regionalizzazione delle informazioni

    Qualora le acque di cui all'allegato I della decisione 77/795/CEE non rappresentino tutti i bacini di corsi di acqua principali dello Stato membro, devono essere aggiunti i corsi di acqua o i bacini necessari al completo rilevamento del territorio. Sono consentite altre eventuali suddivisioni regionali quali per esempio contee, unità amministrative territoriali ecc.

    Per una migliore comprensione delle informazioni devono essere allegate alle risposte le relative carte oroidrografiche o geografiche.

    Spiegazioni per A1/A2:

    Le informazioni richieste in A1 e A2 devono dare un quadro del numero di tutti gli scarichi autorizzati (diretti e indiretti) per i settori e i procedimenti industriali di cui all'appendice 2. Per evitare di contarli due volte, gli scarichi devono essere assegnati chiaramente ad A1 o ad A2. Gli impianti municipali di trattamento delle acque reflue non sono in parte compresi nelle domande della parte A anche se scaricano sostanze dell'elenco I provenienti da scarichi indiretti.

    La scelta rispetto alle domande A1 o A2 non è connessa all'operatore di un impianto di trattamento (municipale o industriale) ma è connessa alla purificazione delle acque reflue industriali eventualmente insieme alle acque reflue municipali. In caso di dubbio, le suddette autorizzazioni debbono essere assegnate ad A1. La domanda A1/A2 si fonda sul presupposto secondo cui gli scarichi sono oggetto di previa autorizzazione ai fini del controllo e della limitazione delle emissioni delle relative sostanze pericolose. Possono essere usati parametri globali (sum parameters) o indicatori purché essi vengano spiegati e giustificati in A3 e A4.

    Un doppio conteggio potrebbe verificarsi nell'enumerazione di settori o processi industriali o, ad esempio, il punto 4.1 con 12.1, 4.3 con 13.1 e 13.2, 4.4 con 13.4. Ciò deve essere indicato in forma appropriata nelle tabelle dando precise indicazioni sul numero di conteggi doppi o molteplici.

    Le informazioni sulla maggioranza degli scarichi debbono ridursi ai casi in cui sono superate le soglie fissate nelle rispettive direttive «figlie» (vedi appendice 2).

    Spiegazione ed esempio per A3/A4:

    Esempio per i dati riguardanti le norme di emissione scelto in base alla direttiva 82/176/CEE: l'esempio non è rappresentativo per il caso in cui le norme di emissione per un settore/procedimento industriale siano diverse. In questo caso deve essere considerata tutta la gamma dei valori-limite autorizzati.

    Qualora si applichino esattamente i valori-limite CE non è necessaria una descrizione. In questo caso va indicata solo la sigla «CE» e vanno eventualmente espressi i relativi valori divergenti registrati al momento in cui sono stati applicati i valori-limite e/o è stato iniziato il monitoraggio. Per quanto riguarda i relativi obiettivi di qualità ecologica, deve essere fornita solo una sintesi dei valori-limite.

    Esempio per NB, lettere a) e b):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Esempio per NB, lettera c):

    Le norme di emissione indicate si basano sulle migliori tecnologie disponibili conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE.

    Esempio per NB, lettera d):

    Definizione della norma di emissione

    (1) Applicabile al totale del mercurio presente in tutte le acque di scarico contenenti mercurio provenienti dall'area dello stabilimento industriale.

    (2) Applicabile al mercurio presente negli effluenti provenienti dalle unità di produzione del cloro.

    (3) Sulla base delle migliori tecnologie disponibili il consumo massimo di acqua ammesso corrisponde in linea di massima a 10 m3/t di capacità di produzione ammessa e il fattore di emissione è 0,5 g/(t prodotte). Tuttavia, poiché la concentrazione di mercurio negli effluenti dipende dal volume di acqua interessato, che varia a seconda dei procedimenti degli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori-limite indicati nella tabella espressi in quantità di mercurio scaricato per capacità di produzione di cloro, installata.

    (4) I valori-limite delle medie giornaliere sono pari a quattro volte i corrispondenti valori-limite delle medie mensili.

    Sorveglianza

    Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori-limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo. Tale procedura prevede:

    - il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione di mercurio;

    - la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso lasso di tempo.

    La quantità del mercurio scaricata nel giro di un mese deve essere calcolata sommando la quantità del mercurio scaricato ogni giorno durante tale mese. Questa somma deve essere poi divisa per la capacità (mensile) installata di produzione di cloro espressa in tonnellate. (Per maggiore chiarezza deve essere inserito il termine «mensile» sebbene esso non figuri nella direttiva 82/176/CEE).

    Metodi di misurazione

    Metodo di riferimento CE; vedi descrizione nell'allegato III della direttiva 82/176/CEE

    Spiegazione per A6:

    La domanda si riferisce a tutti gli scarichi di A1 e A2; con essa si chiede di calcolare la somma di tutte le quantità di sostanze emesse in corrispondenza alle rispettive autorizzazioni. Ciò rappresenta la quantità massima di sostanze che si prevede debbano essere scaricate. Qualora esistano valori per le emissioni misurate essi dovrebbero essere indicati tra parentesi. Inoltre la somma dei valori autorizzati per gli scarichi indiretti deve essere indicata a parte e, se possibile, deve essere anche espressa una stima delle emissioni nelle acque dopo un ulteriore trattamento.

    Spiegazione relativa ad A7:

    La domanda si riferisce sia alla sostanza scaricata che a colui che scarica e riguarda quindi la fonte di emissione. Colui che scarica può essere pertanto sia il numero 1 dell'elenco relativo al mercurio sia il numero 1 dell'elenco relativo al cadmio.

    La quantità dello scarico nonché la sua classificazione si determina in base alla quantità del carico annuale autorizzato (vedi valore-limite in A3 e A4).

    Per i valori-limite, riguardo alla concentrazione e alla quantità scaricata per capacità/quantità di produzione, indicare, come per A3 e A4, i periodi di riferimento giornalieri, mensili o annuali.

    Le informazioni sulla localizzazione debbono comprendere dati sui bacini dei corsi d'acqua principali/zone costiere o regioni amministrative conformemente alla ripartizione in A1 - A6 e dovrebbero contenere anche le coordinate geografiche.

    Spiegazione ed esempio per A9:

    I dati relativi al numero totale delle stazioni di misurazione per la sorveglianza delle acque devono essere espressi nella forma seguente:

    La scelta delle stazioni di misurazione per la comunicazione dei risultati di misurazione deve comprendere le stazioni della rete internazionale di misurazione di cui alla decisione 77/795/CEE del Consiglio (1) integrata eventualmente con le stazioni di misurazione dei bacini dei corsi d'acqua principali/zone costiere ovvero acque superficiali interne, acque di foce, acque costiere interne e mari costieri non nominati qui, analogamente alla domanda A8.

    Spiegazione per B3/B4:

    Le norme di emissione da indicare si riferiscono ai valori raccomandati o obbligatori nazionali o regionali stabiliti dalle competenti autorità e dai competenti organi (vedi B1) e non si riferiscono a valori fissati nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità locali. Qualora vi siano varie norme di emissione non è necessario comunicare tutti i singoli valori limite fissati dalle competenti autorità bensì solo una sintesi dei valori estremi previsti in queste autorizzazioni.

    Le informazioni chieste nella NB, lettera c), secondo trattino, devono essere considerate alla luce del potere discrezionale dato all'autorità competente, in base all'articolo 7, paragrafo 4, di tenere conto degli ultimi progressi tecnologici realizzabili in termini economici.

    Le descrizioni dei valori-limite nella tabella si riferiscono, a titolo di esempio, all'articolo 5 della direttiva 76/464/CEE, per le sostanze dell'elenco I; eventualmente aggiungere altre definizioni valide a livello nazionale/regionale. Queste definizioni debbono essere, però spiegate.

    Se le emissioni autorizzate vengono espresse in g/t di capacità/di produzione/quantità prodotta, indicare il periodo di tempo al quale si riferisce questo valore.

    Spiegazione per B6:

    Si parte dal presupposto che le informazioni relative a questi scarichi non sono raccolte in un inventario centralizzato. Diversamente dalla parte A, gli impianti di trattamento municipale delle acque reflue non sono esclusi da questo «inventario» se essi scaricano grandi quantità delle sostanze in questione. Se sono disponibili valori per le emissioni misurate, tali valori debbono essere indicati tra parentesi. Inoltre va indicata la somma dei valori autorizzati per gli scarichi indiretti nelle fognature e, se disponibile, una stima dell'emissione delle acque superficiali dopo ulteriore trattamento. Si deve cercare di evitare di calcolare due volte l'emissione nelle acque superficiali e/o nelle fognature. Ai fini della risposta alla domanda B6 debbono essere considerati nella somma soltanto gli scarichi di sostanze importanti provenienti da fonti di notevole entità.

    La domanda comprende le fonti di emissione:

    - che scaricano oltre 50 kg/a di una sostanza e

    - che sono soggette a norme di emissione nazionali/regionali o che sono oggetto di programmi per la protezione delle acque.

    Si raccomanda in particolare di fornire i dati concernenti le seguenti sostanze:

    - rame, zinco, piombo, arsenico, cromo, nickel, trifluralina, endosulfan, simazina, atrazina, composti tribultil stannici, composti trifenil stannici, azinfos-etile, azinfos-metile, fenotrotio, fention, malation, paration, paration-metile, diclorvos, tricloroetano;

    - 1,2 dichloretilene, cloruro di vinile, benzene, etilbenzene, toluene, xylene, isopropylbenzene.

    Spiegazione per B7:

    Vale la spiegazione data per A8.

    Spiegazione per B8:

    Le informazioni richieste sono le stesse di A9, cioè informazioni fornite attraverso le stazioni di sorveglianza della rete internazionale di misurazione integrate da stazioni rappresentative per le aree non coperte. Valgono qui le spiegazioni date per A9.

    Spiegazioni per appendice 2:

    La nota (1) indica, in conformità delle soglie fissate nelle direttive derivate, i casi in cui sono instaurate procedure e certificati di monitoraggio per talune industrie/processi. In questo caso le informazioni sugli scarichi debbono essere limitate agli scarichi che superano le soglie fissate.

    La nota (2) è intesa a chirarire i casi in cui gli Stati membri, in conformità alla direttiva 76/464/CEE, debbono fissare nel frattempo essi stessi norme di emissione.

    II. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 78/659/CEE

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    (Informazione annuale - entro il 1o ottobre 1996)

    SEZIONE 1

    Riepilogo nazionale

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Anno di riferimento: . Salmonidi Ciprinidi

    3. a) Numero totale designazioni (1): . . b) Lunghezza totale fiumi designati (1): . . c) Superficie totale laghi designati (1): . . 4. a) Numero designazioni conformi (2): . . b) Lunghezza totale fiumi conformi (2): . . c) Superficie totale laghi conformi (2): . . 5. a) La direttiva è stata recepita nell'ordinamento

    nazionale? Sì (3) (4) No (3) (4)

    b) Se sì, elencare le relative disposizioni legislative: . . . 6. a) Lo Stato membro ha fissato limiti? Sì (3) (4) No (3) (4)

    b) Se sì specificare:

    Parametri1234567891011121314

    Valore I

    Valore G

    Parametri supplementari

    Valore I

    Valore G

    (1) Ai fini della presentazione delle relazioni un numero di piccole designazioni può essere consolidato.

    (2) Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di carte, in un formato che sarà precisato ulteriormente.

    (3) Cancellare la menzione inutile.

    (4) Le risposte alle questioni 5 e 6 vanno aggiornate nelle relazioni successive.

    SEZIONE 2

    Dati geografici per tutte le designazioni

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Numero designazione: . 3. Regione: . 4. a) Nome del corso d'acqua: . b) Nome del lago: . 5. Informazioni sulla localizzazione geografica (1): . 6. Informazioni concernenti l'estensione della

    designazione (1): . 7. Superficie del lago: . Salmonidi Ciprinidi

    8. Tipo d'acqua: . 9. Data designazione: . SEZIONE 3

    Dati conformità per tutte le designazioni

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Numero designazione: . 3. Anno di monitoraggio: . 4. Conformità (1): . 5. (2)

    Parametri1234567891011121314

    Parametri sottoposti a

    monitoraggio

    Monitoraggio ridotto

    Conformità ai valori

    colonna I

    Rispetto dei valori

    colonna G

    Parametri soggetti a deroga

    (1) Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di carte, in un formato che sarà precisato ulteriormente.

    (2) Indicare sì o no. Non devono essere forniti dati numerici.

    Parametri supplementari

    Parametri sottoposti a

    monitoraggio

    Monitoraggio ridotto

    Conformità ai valori

    colonna I

    Rispetto dei valori

    colonna G

    Parametri soggetti a deroga

    6. a) Motivazioni della non conformità: . b) Motivazioni delle deroghe: . c) Misure previste nei programmi di miglioramento: . NB:

    Per quanto riguarda la domanda 6, lettere a), b) e c) si richiedono solo brevi informazioni sintetiche.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    III. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 78/176/CEE (TiO2)

    1. Quali sono gli stabilimenti industriali di produzione di biossido di titanio che dal 1986 (1) sono autorizzati, a norma degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, ad effettuare le seguenti operazioni:

    1.1. immersione dei rifiuti in mare o scarico dei rifiuti dalla terra in mare (rifiuti di acidi forti)?

    - durata del periodo autorizzato,

    - evoluzione della quantità annua dei rifiuti immersi in mare o scaricati da terra, ivi comprese le quantità di metalli pesanti,

    - natura e concentrazione degli elementi contenuti nei rifiuti in questione,

    - tecniche e mezzi di immersione o di scarico e localizzazione geografica,

    - effetti dei vari componenti dei rifiuti sull'ambiente marino, ivi compresa la valutazione dei risultati della sorveglianza;

    1.2. scarico dei rifiuti nelle acque superficiali (rifiuti di acidi deboli)?

    - durata del periodo autorizzato,

    - evoluzione della quantità annua dei rifiuti scaricati, ivi comprese le quantità di metalli pesanti,

    - natura e concentrazioni degli elementi contenuti nei rifiuti in questione,- caratteristiche delle operazioni di scarico e localizzazione geografica;

    1.3. immagazzinamento, deposito e iniezione di rifiuti

    - localizzazione geografica,

    - caratteristiche dei metodi di deposito, immagazzinamento e iniezione, ivi compresa la valutazione dei risultati della sorveglianza.

    2. Quali misure sono state prese a partire dal 1986 (1) per ridurre l'inquinamento atmosferico causato da biossido di zolfo?

    3. Quali sono le operazioni di controllo dei rifiuti svolte a norma dell'articolo 7 a partire dal 1986 (1)?

    4. Quali sono i rimedi adottati a norma dell'articolo 8 a partire dal 1986 (1)?

    5. Quali sono le misure adottate nel quadro dell'articolo 3 (valorizzazione o riciclaggio dei rifiuti), ivi comprese le modifiche applicate a partire dal 1986 (1)?

    6. Descrivere sinteticamente i procedimenti di produzione degli stabilimenti industriali in questione, ivi comprese le modifiche più importanti applicate a partire dal 1986 (1).

    IV. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 79/923/CEE

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    (Informazione annuale - entro il 1o ottobre 1996)

    SEZIONE 1

    Riepilogo nazionale

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Anno di riferimento: . 3. a) Numero totale designazioni: . . 4. Numero designazioni conformi (1): . . 5. a) La direttiva è recepita nell'ordinamento nazionale dello Stato membro? Sì (2) No (2)

    b) Se sì, elencare le relative disposizioni legislative . . . 6. a) Lo Stato membro ha fissato limiti? Sì (2) No (2)

    b) Se sì, specificare:

    Parametri123456789101112

    Valore I

    Valore G

    Parametri supplementari

    Valore I

    Valore G

    (1) Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di carte, in un formato che sarà precisato ulteriormente.

    (2) Cancellare la menzione inutile.

    SEZIONE 2

    Dati geografici per tutte le designazioni

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Numero designazione: . 3. Regione: . 4. Denominazione acqua: . 5. Informazioni sulla localizzazione geografica (1): . 6. Informazioni concernenti l'estensione della

    designazione (1): . 7. Data designazione: . SEZIONE 3

    Dati conformità per tutte le designazioni

    1. Nome dello Stato membro: . 2. Numero designazione: . 3. Anno di monitoraggio: . 4. Conformità (1): . 5. (2)

    Parametri123456789101112

    Parametri sotto

    monitoraggio

    Conformità ai valori della

    colonna I

    Rispetto dei valori della

    colonna G

    Parametri soggetti a deroga

    (1) Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di carte, in un formato che sarà precisato ulteriormente.

    (2) Indicare sì o no. Non devono essere forniti dati numerici.

    Parametri supplementari

    Parametri sotto

    monitoraggio

    Conformità ai valori

    della colonna I

    Rispetto dei valori della

    colonna G

    Parametri soggetti a deroga

    6. a) Motivazioni della non conformità: . b) Motivazioni delle deroghe: . c) Misure previste nei programmi di miglioramento: . >FINE DI UN GRAFICO>

    V. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 80/68/CEE

    SEZIONE 1

    Sostanze dell'elenco I

    1. Fornire un elenco della legislazione attualmente in vigore adottata dallo Stato membro al fine di impedire l'introduzione di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee.

    2. Per il primo periodo di relazione, fornire le seguenti informazioni, su base annuale:

    a) Fornire un elenco delle autorizzazioni rilasciate nel periodo previsto dalla direttiva, la loro localizzazione geografica, la data dell'autorizzazione, indicare le principali precauzioni tecniche adottate e specificare se il sito è incluso nell'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 15.

    b) Per ciascuna autorizzazione rilasciata nel periodo previsto dalla direttiva in relazione ad un sito:

    fornire informazioni circa le condizioni annesse all'autorizzazione in relazione alle sostanze dell'elenco I quale conseguenza dell'articolo 10 (quarto trattino).

    3. Fornire un elenco dei siti di smaltimento e di discarica [diversi da quelli elencati nel punto 2, lettera a)] che figurano attualmente nell'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 15. Indicare anche la localizzazione geografica e la data dell'autorizzazione per ciascun sito. In alternativa fornire una descrizione sommaria.

    4. a) Esistono acque sotterranee nelle quali sono autorizzati scarichi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2?

    b) In caso affermativo, fornire un elenco delle autorizzazioni rilasciate. Se possibile, indicare anche la localizzazione geografica e la data di autorizzazione.

    5. a) Sono state mai applicate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3?

    b) In caso affermativo fornire un elenco delle autorizzazioni rilasciate. Se possibile, indicare anche la localizzazione geografica e la data di autorizzazione.

    6. Per i periodi di relazione successivi, fornire una messa a giorno dell'informazione richiesta alle sezioni 2, 3, 4 e 5.

    SEZIONE 2

    Sostanze dell'elenco II

    1. Fornire un elenco della legislazione attualmente in vigore adottata dallo Stato membro al fine di limitare l'introduzione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II.

    2. Per il primo periodo di relazione, fornire le seguenti informazioni, su base annuale:

    a) Fornire un elenco delle autorizzazioni rilasciate per scarichi diretti di sostanze dell'elenco II nel periodo previsto dalla direttiva, la relativa localizzazione geografica, la data di autorizzazione ed indicare se il sito è incluso nell'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 15.

    b) Quante domande di autorizzazione allo smaltimento o allo scarico di rifiuti sono state presentate nel periodo previsto dalla direttiva al fine di eliminare materiale che potrebbe comportare uno scarico indiretto di una o più sostanze dell'elenco II?

    3. Fornire un elenco dei siti nei quali è autorizzato lo scarico diretto di una sostanza dell'elenco II [diversa da quelle elencate nel punto 2, lettera a)] e che sono attualmente inclusi nell'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 15. Indicare anche la localizzazione geografica e la data di autorizzazione per ciascun sito. In alternativa, fornire una descrizione sommaria.

    4. Per il primo periodo di relazione, fornire le seguenti informazioni, su base annuale:

    a) Quante domande sono state presentate nel periodo previsto dalla direttiva per ricariche artificiali ai sensi dell'articolo 6?

    b) Fornire un elenco delle autorizzazioni rilasciate, la relativa localizzazione geografica, la data di autorizzazione e indicare qual è la fonte dell'acqua usata per la ricarica.

    5. Per i periodi di relazione successivi, fornire una messa a giorno delle informazioni richieste alle sezioni 2, 3, 4.

    SEZIONE 3

    Requisiti relativi al monitoraggio

    1. Descrivere il sistema di monitoraggio adottato ai sensi dell'articolo 13.

    NB: Nessuna delle informazioni relative al presente questionario deve essere riportata sotto forma di carta.

    VI A. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 75/440/CEE

    1. Programmi d'azione previsti all'articolo 4, paragrafo 2 - solo le acque A3 devono essere menzionate nel primo periodo di applicazione

    a) Localizzazione geografica delle acque

    b) Parametro(i) da migliorare

    c) Obiettivi di qualità da raggiungere

    d) Programma di miglioramento comprendente i dati relativi al calendario, i provvedimenti da adottare e gli investimenti previsti (1)

    2. Programmi di gestione previsti all'articolo 4, paragrafo 3

    a) Localizzazione geografica delle acque

    b) Parametro(i) da migliorare

    c) Trattamenti effettuati o previsti

    d) Programma di miglioramento, inclusi i dati relativi al calendario, i provvedimenti da adottare e gli investimenti previsti (1)

    3. Deroghe previste all'articolo 8

    Per ogni deroga elencare:

    a) il nome e la localizzazione geografica delle acque,

    b) il (i) parametro(i) relativo(i),

    c) il periodo di validità della deroga, specificando la data di inizio e di fine della stessa,

    d) una breve descrizione e motivazione della deroga.

    4. In aggiunta a quanto sopra, gli Stati membri devono fornire i dati relativi alla legislazione adottata per l'attuazione della direttiva.

    NB: a) Le informazioni per le domande 1, 2, 3 e 4 sono richieste una sola volta per l'intero periodo di riferimento.

    b) In base alle informazioni fornite dagli Stati membri in risposta alle domande 1 d) e 2 d), la Commissione decide se quanto inviato è sufficiente rispetto agli obiettivi del questionario o se in futuro verranno richieste informazioni più dettagliate.

    VI B. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 79/869/CEE

    1. Elencare le norme legislative adottate per l'attuazione della direttiva.

    2. Per ciascun parametro indicare:

    a) il metodo di misura,

    b) CEN, ISO, o altro numero del metodo standard,

    c) la frequenza annuale dei campionamenti e delle analisi.

    VII. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 80/778/CEE

    SEZIONE 1

    Recepimento nel diritto interno e valori limite

    1. Elencare le norme legislative attualmente in vigore, adottate dallo Stato membro per l'applicazione della direttiva.

    2. a) Indicare se lo Stato membro ha fissato valori per i diversi parametri elencati nella direttiva.

    b) In caso affermativo, indicare il riferimento dello strumento guiridico specifico ed elencare i valori per ogni parametro.

    c) In caso negativo, indicare quando è prevista la determinazione di valori.

    3. a) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva riguardante l'idoneità di un'acqua per l'alimentazione dei neonati, segnalare se sono stati adottati provvedimenti specifici.

    b) In caso affermativo, indicare il riferimento dei provvedimenti e fornirne copia.

    4. Fornire informazioni su come funziona il sistema di controllo della qualità delle acque e sulle autorità responsabili.

    NB: a) Questa parte deve essere aggiornata solo nelle relazioni successive.

    b) Per la domanda n. 4 si richiede solo una breve descrizione sulle modalità di controllo delle acque.

    SEZIONE 2

    Dati riassuntivi sulle fonti di approvvigionamento idrico

    Indicare:

    1. Il numero totale delle fonti di approvvigionamento idrico attualmente operative nello Stato membro (vanno indicate solo le fonti di approvvigionamento idrico che servano una popolazione superiore a 5 000 abitanti). Indicare come viene identificata una fonte di approvvigionamento.

    2. a) Quale popolazione usufruisce di queste fonti di approvvigionamento idrico (se necessario, fornire una stima),

    b) La frazione percentuale di popolazione totale dello Stato membro che ne usufruisce (se necessario, fornire una stima).

    3. La quantità totale di acque fornita ogni anno (se necessario, fornire una stima).

    4. Il numero delle fonti di approvvigionamento utilizzate principalmente o totalmente dall'industria alimentare (risposta facoltativa).

    5. Le principali fonti di approvvigionamento e in che misura ciascun tipo di esse contribuisce al consumo annuale dello Stato membro.

    a) Acque superficiali (se necessario, fornire una stima)

    b) Acque sotterranee (se necessario, fornire una stima)

    c) Altre (se necessario, fornire una stima)

    6. Fornire le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 1 sui settori industriali in cui l'igiene del prodotto finito non è influenzata dalla qualità dell'acqua utilizzata (risposta facoltativa).

    NB: Le informazioni per le sezioni 1 e 2 sono richieste una sola volta per l'intero periodo di riferimento.

    SEZIONE 3

    Riepilogo della qualità totale su base annua

    1. Per ciascun parametro di cui all'allegato I della direttiva, misurato in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, indicare (1):

    a) il numero totale delle determinazioni effettuate in applicazione della direttiva;

    b) il numero delle determinazioni conformi alla seguente classificazione, dove la direttiva fornisce un valore CMA (2):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB: I parametri di cui alla domanda 1 sono quelli per cui è stato stabilito un CMA (o un CMR). Per la lettera a), ciò che si richiede è il numero di determinazioni per ciascun parametro.

    SEZIONE 4

    RIEPILOGO ANNUALE DELLE INFORMAZIONI, SULLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CHE BENEFICIANO DI DEROGHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 E INFORMAZIONI SULLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA - INFORMAZIONI SU BASE ANNUA

    1. Per ogni fonte di approvvigionamento idrico (1), in eccesso rispetto alla CMA (2), indicare:

    a) il nome e la localizzazione geografica;

    b) la popolazione utente (se necessario, fornire una stima);

    c) la quantità di acque fornita (se necessario, fornire una stima);

    d) in caso di deroga il (i) parametro(i) relativo(i) e il (i) valore(i) oggetto di deroga;

    e) se la deroga è stata concessa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 o dell'articolo 10, paragrafo 2;

    f) il periodo di validità della deroga, specificando la data di inizio e di fine della stessa;

    g) una breve descrizione dei motivi della deroga;

    h) in assenza di deroga, il (i) parametro(i) relativo(i), incluso il numero delle determinazioni, il numero delle determinazioni in eccedenza rispetto alla CMA, le informazioni necessarie a valutare la gravità della non conformità, come le eccedenze media e massima, nonché la durata;

    i) per il (i) parametro(i) che non rispetta la CMA, la motivazione per la non conformità;

    j) i provvedimenti adottati per la tutela della salute pubblica in caso di eccedenze considerevoli (facoltativo);

    k) se esiste un programma di miglioramento per assicurare in futuro la conformità:

    - in caso affermativo, fornire una breve descrizione del programma proposto, le misure da adottare, il calendario proposto, l'investimento richiesto ecc.;

    - in caso negativo, spiegare in breve perché non è stato sviluppato alcun programma di miglioramento o perché non si ritiene necessario svilupparlo.

    NB: Per la domanda 1, lettera k) si richiede solo una breve descrizione.

    VIII. SCHEMA DI QUESTIONARIO RELATIVO ALLA DIRETTIVA 76/160/CEE

    Le seguenti informazioni devono essere fornite in forma digitale conformemente al seguente formato:

    DESCRIZIONE DEI DATI

    1. Dati sulle localizzazioni geografiche (scheda contenente informazioni sui riferimenti geografici)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Dati generali (scheda contenente informazioni generali per ciascuna acqua di balneazione)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Dati relativi ai parametri (scheda contenente i risultati per parametro relativi alla qualità dell'acqua)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Descrizione della chiave di accesso

    La chiave completa di accesso deve essere unica (cioè appare solo una volta nel file completo) e deve essere mantenuta per gli anni successivi; quando si aggiunge un punto di campionamento, questa deve avere un nuovo codice mai utilizzato precedentemente. Se cambia soltanto il nome di un'acqua di balneazione, la chiave di accesso e la localizzazione devono restare invariate.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L'elenco completo dei codici e dei nomi delle regioni e dei comuni è fornito dallo Stato membro su un dischetto separato 3½″.

    4. File supplementare: «da leggere» (formato libero)

    - Indicare il (i) metodo(i) analitico(i) usato(i) per valutare la conformità alla direttiva.

    - Breve descrizione dei progetti di miglioramento per aree di balneazione che non sono conformi ai valori imperativi della direttiva, incluso il calendario dei lavori e degli investimenti necessari.

    NB: Se richiedono solo informazioni sintetiche circa i metodi di analisi.

    (1) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

    (2) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

    (3) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

    (4) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

    (5) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16, come ammendamento ulteriore.

    (6) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

    (7) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

    (8) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

    (9) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

    (10) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Vedi la nota esplicativa.

    (1) Informazioni succinte sono richieste in relazione alle soglie fissate nelle direttive.

    (2) Settori o procedimenti industriali per i quali gli Stati membri debbono fissare essi stessi norme di emissione, in conformità della direttiva 76/464/CEE.

    (2) Settori o procedimenti industriali per i quali gli Stati membri debbono fissare essi stessi norme di emissione, in conformità della direttiva 76/464/CEE.

    (2) Settori o procedimenti industriali per i quali gli Stati membri debbono fissare essi stessi norme di emissione, in conformità della direttiva 76/464/CEE.

    (1) GU n. 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

    (1) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29.

    (1) Per il periodo 1986-1992 la trasmissione di dati eventualmente disponibili è facoltativa.

    (1) Gli stati membri devono fornire stime attendibili concernenti gli investimenti.

    (1) Vanno indicate solo le fonti di approvvigionamento idrico che servano una popolazione superiore a 5 000 abitanti.

    (2) I CMR devono essere trattati analogamente.

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