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Document 31994R3235

    Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri

    GU L 338 del 28.12.1994, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3235/oj

    31994R3235

    Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0016 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0095
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0095


    REGOLAMENTO (CE) N. 3235/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, di varie disposizioni nel settore agricolo che prevedono un cofinanziamento di talune azioni a favore dei nuovi Stati membri

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

    considerando che, per estendere ai nuovi Stati membri il beneficio del cofinanziamento comunitario per talune azioni nel campo del controllo delle spese agricole, è opportuno adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (1), del regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (2), del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (3) e del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (4);

    considerando che è opportuno precisare le condizioni della concessione del cofinanziamento comunitario, di cui ai succitati regolamenti, in particolare per quanto riguarda la durata, l'importo globale annuo, il tasso di intervento e la percentuale di ripartizione tra Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue:

    a) all'articolo 12, i termini « articoli 13, 14 e 15 » sono sostituiti dai termini « articolo 13, 14, 15 e 16 bis »;

    b) è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 16 bis

    La Comunità partecipa alle spese di cui agli articoli 13, 14 e 15 sostenute dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia per un periodo di tre anni a partire dal 1° gennaio 1995, nella misura del 50 %, senza distinzione tra i tipi di spesa e limitatamente ad un importo globale annuo di 360 000 ECU per ciascuno Stato. »

    2. Il regolamento (CEE) n. 307/91 è modificato come segue:

    a) all'articolo 1, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

    « 1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia. »;

    b) all'articolo 2, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

    « 1 bis. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, la partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per tre anni a partire dal 1° gennaio 1995 e limitatamente ad un importo globale annuo di 125 000 ECU per la Finlandia e di 250 000 ECU per l'Austria e la Svezia. »

    3. All'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 nei limiti degli stanziamenti disponibili.

    L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri secondo le seguenti percentuali:

    per il 1995:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    per il 1996 e il 1997:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

    4. La tabella figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/94 è sostituita dalla seguente:

    « Criterio di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a partire dal 1° gennaio 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1863/90 (GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 23).

    (2) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 5.

    (3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

    (4) GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6.

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