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Document 31994L0074

Direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

GU L 365 del 31.12.1994, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; abrog. impl. da 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/74/oj

31994L0074

Direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0046 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 3 pag. 0003


DIRETTIVA 94/74/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la direttiva 92/81/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e la direttiva 92/82/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno escludere il regime doganale di esportazione dal regime sospensivo «accise» per poter garantire, nel quadro del regime di circolazione in materia di accise, i rischi inerenti alla circolazione dal luogo di spedizione dei prodotti fino all'ufficio di uscita dalla Comunità;

considerando che, quando la spedizione di prodotti soggetti ad accisa dà luogo ad una dichiarazione di immissione in un regime di transito interno o in un regime della convenzione TIR o ATA, è opportuno stabilire che tale dichiarazione equivalga ad un documento di accompagnamento in materia di accise;

considerando che, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e destinati a questo medesimo Stato attraverso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno utilizzare il documento di accompagnamento semplificato, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4);

considerando che è opportuno annotare sul documento di accompagnamento tutte le perdite verificatesi nel corso della circolazione intracomunitaria, per poter effettuare un appuramento corretto di detto documento e che si devono determinare con precisione la forma e il contenuto di tali annotazioni;

considerando che è opportuno fissare una garanzia facoltativa in luogo delle garanzie attualmente esistenti, fornita dal trasportatore o dal proprietario dei prodotti, per limitare i rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria;

considerando che è opportuno stabilire eventualmente una dispensa dalla garanzia in materia di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o mediante condotte;

considerando che occore consentire, mediante una modifica da apportare al documento amministrativo di accompagnamento, l'indicazione di un nuovo destinatario o di un nuovo luogo di consegna;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni che lo speditore di oli minerali deve rispettare per poter non compilare la rubrica del documento di accompagnamento relativa al destinatario quando quest'ultimo non è noto al momento della spedizione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare provvedimenti complementari in materia di controlli a campione, per rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere eventualmente che le informazioni contenute negli esemplari del documento di accompagnamento destinati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di quello di destinazione possano essere trasmesse con mezzi informatici;

considerando che è opportuno prevedere che l'esemplare da rinviare allo speditore sia trasmesso via fax, per garantire una più rapida conclusione dell'operazione;

considerando che è opportuno snellire la procedura di appuramento del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano regolarmente tra depositi fiscali situati in due Stati membri;

considerando la necessità di precisare che l'utilizzazione di marchi fiscali o di marchi nazionali di riconoscimento deve lasciare impregiudicate le disposizioni fissate dagli Stati membri per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali vigenti e evitare qualsiasi frode, evasione e abuso;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni alle quali le forze armate e gli altri organismi possono beneficiare di un esonero dalle accise;

considerando che è necessario, ai fini dell'efficace funzionamento del mercato interno, definire i prodotti che rientrano nella categoria degli oli minerali;

considerando che occorre definire i prodotti che rientrano nella categoria degli oli minerali e che devono essere sottoposti al regime generale di controllo delle accise;

considerando che è opportuno consentire il rimborso delle accise versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento;

considerando che è opportuno concedere un esonero obbligatorio a livello comunitario per gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, per evitare distorsioni di concorrenza derivanti da regimi nazionali di imposizione diversi;

considerando che è opportuno stabilire esplicitamente che gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro contenuti nei serbatoi degli autoveicoli e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli sono esonerati dall'accisa in un altro Stato membro per non ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci e per evitare doppie imposizioni;

considerando che è opportuno aggiornare i codici NC relativi alle benzine con piombo e senza piombo, in funzione delle modifiche apportate all'ultima versione della tariffa integrata delle Comunità europee (1);

considerando infine che gli adattamenti apportati ai regimi d'applicazione delle accise oggetto della presente direttiva e intesi a garantire il buon funzionamento del mercato interno non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e richiedono pertanto un ravvicinamento, a livello comunitario, delle legislazioni degli Stati membri che disciplinano le accise;

considerando che, di conseguenza, è opportuno modificare le direttive 92/12/CEE (2), 92/81/CEE (3) e 92/82/CEE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/12/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal testo:

«- sono in provenienza o destinati a paesi terzi o a territori di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 o alle Isole Normanne e sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*) o sono introdotti in una zona franca o in un deposito franco;

(*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.»;

b) il testo del paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal testo:

«- sono spediti da uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso paesi dell'AELS o da uno Stato membro verso un paese dell'AELS in regime di transito comunitario interno o attraverso uno o più paesi terzi che non sono paesi AELS utilizzando un carnet TIR o un carnet ATA.»;

c) il testo della prima frase del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui è utilizzato un documento amministrativo unico:»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le eventuali indicazioni complementari che devono essere apposte sui documenti di trasporto o sui docuementi commerciali che valgono come documento di transito e le modifiche necessarie per adattare la procedura di appuramento quando i prodotti soggetti ad accisa circolano sottoposti alla procedura semplificata di transito comunitario interno sono definite in base alla procedura di cui all'articolo 24.»

2) All'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. Se dei prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro sono diretti verso un altro luogo di destinazione nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro utilizzando un itinerario adeguato, dev'essere utilizzato il documento di accompagnamento di cui al paragrafo 4.

8. Nei casi di cui al paragrafo 7:

a) prima della spedizione delle merci lo speditore deve effettuare una dichiarazione presso le autorità fiscali del luogo di spedizione, incaricate del controllo in materia di accise;

b) il destinatario deve certificare il ricevimento delle merci attenendosi alle disposizioni stabilite dalle autorità fiscali del luogo di destinazione incaricate del controllo in materia di accise;

c) lo speditore e il destinatario devono assoggettarsi a qualsiasi controllo che consenta alle rispettive autorità fiscali di verificare l'avvenuto ricevimento delle merci.

9. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente nelle condizioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri possono autorizzare, tramite accordi bilaterali, una procedura semplificata in deroga ai paragrafi 7 e 8.»

3) All'articolo 13 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) a prestare una garanzia eventuale in materia di fabbricazione, di trasformazione e di detenzione, nonché una garanzia obbligatoria in materia di circolazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, le cui condizioni sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale;».

4) All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. I quantitativi mancanti di cui al paragrafo 3 e le perdite che non sono esentate da imposta ai sensi del paragrafo 1 devono, comunque, costituire oggetto di un'annotazione da parte delle autorità competenti sul retro dell'esemplare del documento di accompagnamento in sospensione da rinviare allo speditore, documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

A tal riguardo si applica la seguente procedura:

- in caso di quantitativi mancanti o perdite verificatisi durante il trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, le autorità nazionali competenti che constatano detti quantitativi mancanti o perdite lo annotano sull'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare;

- al momento dell'arrivo dei prodotti nello Stato membro di destinazione le autorità nazionali competenti comunicano la concessione di una franchigia parziale o il fatto che non è concessa alcuna franchigia per i quantitativi mancanti o le perdite constatate.

Nei casi di cui sopra esse precisano la base di calcolo delle accise da riscuotere conformemente al disposto del paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione devono inviare alle autorità competenti dello Stato membro in cui le perdite sono state constatate copia dell'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare.»

5) All'articolo 15:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 16, l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 23, paragrafo 1 bis, la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve effettuarsi tra depositi fiscali.

Il primo comma si applica alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati immessi in consumo.»;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata, ai sensi dell'articolo 13, dal depositario autorizzato speditore o, eventualmente, da una garanzia in solido tra lo speditore e il trasportatore. Le competenti autorità degli Stati membri possono consentire al trasportatore o al proprietario dei prodotti di fornire una garanzia in luogo di quella la cui prestazione incombe al depositario autorizzato speditore. Gli Stati membri possono, se del caso, esigere una garanzia dal destinatario.

Qualora gli oli minerali soggetti ad accisa circolino all'interno della Comunità per via marittima o in condotte, gli Stati membri possono esonerare i depositari autorizzati speditori dall'obbligo della garanzia di cui al primo comma.

Le modalità della garanzia sono stabilite dagli Stati membri. La garanzia deve essere valida in tutta la Comunità.»;

c) il testo del paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Un depositario autorizzato speditore, ovvero il suo rappresentante, può modificare il contenuto delle rubriche 4, 7, 7a, 13, 14 e/o 17 del documento amministrativo di accompagnamento per indicare un nuovo destinatario, che deve corrispondere al depositario autorizzato o all'operatore registrato, oppure un nuovo luogo di consegna. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono essere immediatamente informate, e il nuovo destinatario o il nuovo luogo di consegna devono essere immediatamente indicati sul retro del documento amministrativo di accompagnamento.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In caso di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o fluviale, il depositario autorizzato speditore può non compilare le rubriche 4, 7, 7a, 13 e 17 del documento di accompagnamento relative al destinatario se, al momento della spedizione dei prodotti, questi non sia ancora definitivamente noto, purché:

- le competenti autorità dello Stato membro di spedizione abbiano precedentemente autorizzato lo speditore a non compilare tali rubriche;

- alle stesse autorità siano comunicati il nome e l'indirizzo del destinatario, il suo numero di accisa e il paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.»

6) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 15 ter 1. Per quanto riguarda i controlli a campione di cui all'articolo 19, paragrafo 6, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro informazioni complementari rispetto a quelle di cui all'articolo 15 bis. Tale scambio di informazioni è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 77/799/CEE(*) relative alla protezione dei dati.

2. Qualora le informazioni siano scambiate a norma del paragrafo 1 e le norme legislative e regolamentari di uno Stato membro prevedano la consultazione delle persone interessate a tale scambio, queste disposizioni possono essere ulteriormente applicate.

3. Lo scambio di informazioni necessario per l'attuazione dei controlli a campione ai sensi del paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di controllo. La forma e il contenuto di tale documento sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24.

(*) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.»

7) All'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo tra due depositi fiscali situati nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro.»

8) All'articolo 19:

a) paragrafo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di destinazione possono stabilire che le informazioni, contenute negli esemplari loro destinati del documento di accompagnamento, siano trasmesse con mezzi informatici.»;

b) paragrafo 2, dopo il primo comma, sono aggiunti i due seguenti commi:

«Fatte salve le disposizioni di cui sopra, gli Stati membri di spedizione possono stabilire che una copia dell'esemplare da rinviare sia trasmessa immediatamente per fax allo speditore per consentire il rapido svincolo della garanzia. Rimane salvo l'obbligo di rinvio dell'originale di cui al primo comma.

Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente in regime sospensivo tra due Stati membri, le autorità competenti di questi Stati membri, di comune accordo, possono autorizzare uno snellimento della procedura di appuramento del documento di accompagnamento con una certificazione sommaria o con un attestato automatizzato.»;

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più altri Stati membri, possono circolare in regime sospensivo ai sensi dell'articolo 4, lettera c). Questo regime è appurato mediante certificazione, da parte dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato la Comunità. Tale ufficio doganale di uscita deve rinviare allo speditore l'esemplare certificato destinato a quest'ultimo del documento di accompagnamento.»

9) All'articolo 21, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri vigilano affinché i contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso.»

10) All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Le forze armate e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa sotto scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 a condizione che tale documento sia corredato di un certificato di esenzione. La forma e il contenuto del certificato di esenzione sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24».

11) All'articolo 24:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5, 7, 15ter, 18, 19 e 23 sono adottate con la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.»

b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il Comitato esamina i problemi sollevati dal suo presidente motu propriu ovvero a richiesta del rappresentante di uno Stato membro che riguardano l'applicazione delle norme comunitarie nel settore delle accise.»

Articolo 2

La direttiva 92/81/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente direttiva si intendono per "oli minerali":

a) i prodotti del codice NC 2706;

b) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti del codice NC 2709;

d) i prodotti del codice NC 2710;

e) i prodotti del codice NC 2711, compresi il metano chimicamente puro e il propano, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti dei codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti del codice NC 2715;

h) i prodotti del codice NC 2901;

i) i prodotti dei codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

j) i prodotti dei codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

k) i prodotti del codice NC 3811;

l) i prodotti del codice NC 3817.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono quelli contenuti nella versione della nomenclatura combinata in vigore il 1o ottobre 1994.»

2) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis 1. Soltanto i seguenti oli minerali sono sottoposti alle disposizioni relative ai controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:

a) i prodotti dei codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

b) i prodotti dei codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 78; tuttavia per i prodotti dei codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

c) i prodotti del codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

d) i prodotti del codice NC 2901 10;

e) i prodotti dei codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

2. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza del fatto che oli minerali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante o sono messi in vendita o utilizzati come tali o sono comunque all'origine di una frode, di un'evasione o di un abuso fiscale ne deve immediatamente informare la Commissione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui ha ricevuto l'informazione. Si adotta a norma della procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE una decisione sul punto se i prodotti in questione debbano essere soggetti alle disposizioni in materia di controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE.

3. Gli Stati membri possono, mediante accordo bilaterale, esentare in tutto o in parte alcuni o tutti i prodotti di cui sopra dalle misure di controllo di cui alla direttiva 92/12/CEE, purché essi non siano contemplati dall'articolo 2 della direttiva 92/82/CEE. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non sono parti degli stessi. Tutti gli accordi bilaterali devono essere comunicati alla Commissione che a sua volta informa al riguardo gli altri Stati membri.»

3) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis Gli Stati membri possono rimborsare le accise già versate per oli minerali contaminati o accidentalmente mescolati che sono rinviati in un deposito fiscale per fini di trattamento.»

4) All'articolo 8:

a) paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) gli oli minerali iniettati negli altiforni per la riduzione chimica, in aggiunta al coke utilizzato come combustibile principale.»;

b) paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali o ad altri prodotti destinati agli stessi impieghi, usati sotto controllo fiscale.»

5) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis 1. Gli oli minerali immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli utilitari e destinati ad essere utilizzati come carburante da questi stessi veicoli ovvero contenuti nei contenitori per usi speciali e destinati al funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui i contenitori stessi sono dotati non sono soggetti ad accisa in un altro Stato membro.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

"serbatoi normali":

- i serbatoi installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli;

- i serbatoi installati dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

"contenitore per usi speciali": qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»

Articolo 3

Nella direttiva 92/82/CEE il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 1. Gli oli minerali riguardano:

- benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36;

- benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32;

- gasolio di cui al codice NC 2710 00 69;

- olio combustibile denso di cui ai codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78;

- gas liquefatto di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;

- metano di cui al codice NC 2711 29 00;

- petrolio lampante di cui ai codici NC 2710 00 51 e 2710 00 55.

2. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono quelli della nomenclatura combinata in vigore il 1o ottobre 1994.».

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

(1) GU n. C 215 del 5. 8. 1994, pag. 19.

(2) Parere espresso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 20 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 17.

(1) GU n. C 143 A del 24. 5. 1993, pag. 560.

(2) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE (GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124).

(2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE (GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124).

(3) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19.

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