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Document 31994D0837
94/837/EC: Commission Decision of 16 December 1994 laying down special conditions for the approval of the re-wrapping centres referred to in Council Directive 77/99/EEC and rules for the marketing of the products therefrom
94/837/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono
94/837/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono
GU L 352 del 31.12.1994, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765
94/837/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1994 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0175
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono (94/837/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 17, considerando che i centri di riconfezionamento, oltreché effettuare operazioni quali il raggruppamento e/o il riconfezionamento, possono procedere a manipolazioni quali il sezionamento o la tranciatura di prodotti a base di carne; che ciò può implicare la manipolazione di prodotti sprovvisti della protezione rappresentata dai materiali di confezionamento o di imballaggio; considerando che è opportuno definire le condizioni igieniche da rispettare nel corso di tali operazioni; considerando che occorre altresì stabilire le norme di bollatura sanitaria dei prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I centri di riconfezionamento che procedono unicamente al raggruppamento dei prodotti, esclusa qualsiasi operazione di deconfezionamento, devono attenersi alle condizioni stabilite in proposito nell'allegato B, capitolo VII, punto 1, della direttiva 77/99/CEE. 2. I centri di riconfezionamento che procedono ad operazioni di deconfezionamento e di riconfezionamento devono attenersi alle condizioni stabilite in proposito nell'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 77/99/CEE, nonché alle condizioni stabilite nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a), b), d), e) ed f), e punto 2, lettere a), c), i) e j), della stessa direttiva. Articolo 2 1. I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono conservare il bollo sanitario apposto dallo stabilimento di produzione d'origine. I prodotti provenienti dai centri di riconfezionamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere sottoposti a bollatura sanitaria conformemente alle disposizioni dell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE. Il bollo sanitario viene rilasciato ai centri di riconfezionamento dall'autorità competente. In caso di raggruppamento di prodotti di provenienza diversa, il centro di riconfezionamento deve apporre il bollo sanitario sull'ultimo imballaggio in cui esso ha sistemato i prodotti. 2. I centri di riconfezionamento devono istituire un sistema di registrazione speciale, in modo che a partire da un prodotto riconfezionato l'autorità competente possa risalire allo stabilimento di produzione d'origine. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.