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Document 31994D0467
94/467/EC: Commission Decision of 13 July 1994 laying down health guarantees for the transport of equidae from one third country to another in accordance with Article 9 (1) (c) of Directive 91/496/EEC (Text with EEA relevance)
94/467/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1994, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/467/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1994, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 190 del 26.7.1994, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 03/11/2008; abrogato da 32008D0907
94/467/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1994, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 26/07/1994 pag. 0028 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0159
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994 che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/467/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE, è necessario stabilire le garanzie sanitarie per il trasporto di animali da un paese terzo ad un altro paese terzo; che sono sorti alcuni problemi per quanto riguarda il trasporto verso un paese terzo di equidi provenienti da un altro paese terzo; considerando che la Commissione, con la decisione 92/260/CEE (3), modificata dalla decisione 93/344/CEE (4), ha fissato le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati; che tali condizioni offrono tutte le garanzie necessarie in ordine allo status sanitario della Comunità; che, per quanto riguarda le garanzie sanitarie applicabili ai trasporti verso un paese terzo di equidi provenienti da un altro paese terzo, è pertanto opportuno far riferimento alle condizioni sanitarie stabilite dalla decisione 92/260/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati ad un altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi terzi menzionati nell'allegato I della decisione 92/260/CEE. 2. Gli equidi di cui al paragrafo 1 devono essere scortati da un certificato denominato « Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo ». In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III del certificato sanitario corrispondente al paese terzo di provenienza di cui all'allegato II della decisione 92/260/CEE. Esso deve essere completato dai capitoli seguenti: « IV. Equidi in provenienza da: (paese) e a destinazione di: (paese) V. Timbro e firma del veterinario ufficiale: » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67. (4) GU n. L 138 del 9. 6. 1993, pag. 11.