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Document 31994D0438

94/438/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE

GU L 181 del 15.7.1994, pp. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32008R0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/438/oj

31994D0438

94/438/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 1994, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 15/07/1994 pag. 0035 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0069


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1994 che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi o di parti di paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e modifica la decisione 93/342/CEE (94/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/120/CE (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 2 e 3,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (4), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando che la decisione 93/342/CEE della Commissione (5), che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo, di uova da cova e di carni fresche di pollame, ha recepito le norme stabilite dalle direttive del Consiglio 92/40/CEE (6) e 92/66/CEE (7);

considerando che, ai sensi della direttiva 93/121/CE, per le importazioni di carni fresche di pollame si applicano le norme internazionali concernenti l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle;

considerando che devono essere pertanto stabiliti nuovi criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame e che è necessario modificare la decisione 93/342/CEE in modo da limitarne il campo d'applicazione alle importazioni di pollame vivo e di uova da cova;

considerando che occorre definire le condizioni della regionalizzazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) « parte del territorio », una parte del territorio di un paese terzo di superficie sufficientemente grande, geograficamente o amministrativamente definita in base alla situazione epizooziologica;

b) « vaccinazione di emergenza », la vaccinazione effettuata per contenere la diffusione della malattia dopo l'insorgenza di uno o più focolai ed eseguita:

i) contro l'influenza aviaria, mediante qualsiasi vaccino contenente virus dell'influenza aviaria appartenenti a sottotipi per i quali è nota l'esistenza di virus altamente patogeni (sottotipi H5 e H7 al momento dell'adozione),

ii) contro la malattia di Newcastle, mediante vaccini ottenuti da un lotto di sementa del virus di questa malattia che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;

c) « politica di eradicazione dell'infezione », l'applicazione, in presenza di focolai dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, delle misure previste all'allegato C della decisione 93/342/CEE;

d) « branco commerciale », un branco costituito da almeno 200 volatili o qualsiasi altro branco dal quale si ottengono carni di pollame destinabili all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

Un paese terzo è considerato indenne dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle quando sia conforme ad almeno i seguenti criteri generali:

a) disporre di una struttura generale di polizia sanitaria che consenta un adeguato controllo degli allevamenti di pollame;

b) prevedere nella propria legislazione l'obbligo di denunciare i casi di influenza aviaria e di malattia di Newcastle - definite in termini non meno restrittivi che nel codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie - per tutte le specie di volatili e per tutti gli uccelli in cattività in tutto il paese;

c) impegnarsi ad esaminare attentamente ogni caso sospetto di dette infezioni;

d) eseguire prove specifiche di laboratorio su campioni di ogni virus o paramixovirus di influenza aviaria individuati nei casi sospetti;

e) avere la possibilità di eseguire rapidamente le analisi, nei propri laboratori ufficiali o mediante accordi con altri laboratori nazionali;

f) trasmettere alla Commissione un elenco dei suddetti laboratori, unitamente ad una descrizione dei metodi impiegati per la diagnosi e la tipizzazione della patogenicità dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle, e autorizzare controlli dei predetti laboratori da parte di esperti della Comunità;

g) per ogni focolaio primo, inviare isolati di virus al laboratorio comunitario di riferimento di Weybridge (Addlestone, Regno Unito);

h) notificare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai primi manifestatisi in ogni parte precedentemente indenne del proprio territorio;

i) in caso di focolai consecutivi, inviare alla Commissione relazioni almeno mensili sull'andamento della malattia;

j) qualora la vaccinazione contro l'influenza aviaria e/o la malattia di Newcastle non sia vietata, sottoporre a controllo ufficiale la produzione, la sperimentazione e la distribuzione di ciascuna partita dei vaccini; i vaccini devono essere registrati; ai fini di tale registrazione, le autorità competenti si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità dei vaccini; per i vaccini importati, le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempreché questi controlli siano stati eseguiti secondo norme riconosciute a livello internazionale;

k) notificare alla Commissione le caratteristiche dei singoli ceppi utilizzati per la produzione di vaccini contro l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle.

Articolo 3

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato indenne dall'influenza aviaria qualora:

a) negli allevamenti di pollame esistenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e

b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro virus dell'influenza aviaria degli stessi sottotipi per i quali è nota l'esistenza di virus altamente patogeni (attualmente i sottotipi H5 e H7).

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione, il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a:

a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione di emergenza;

b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione di emergenza, purché sia trascorso almeno un periodo di 12 mesi dalla conclusione ufficiale di detta vaccinazione.

Articolo 4

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato per la prima volta indenne dalla malattia di Newcastle qualora:

a) negli allevamenti di pollame esistenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e

b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un lotto di sementa del virus di questa malattia che presenti una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione, il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a:

a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione di emergenza;

b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione di emergenza, purché sia almeno trascorso un periodo di 12 mesi dalla conclusione ufficiale di detta vaccinazione.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2, lettera a), un paese terzo è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se i criteri di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 sono soddisfatti unicamente per i branchi commerciali o se il paese terzo ammette l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle ottenuti da un ceppo madre del virus di questa malattia che presenti una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus.

In tal caso, il paese terzo interessato è autorizzato a spedire verso la Comunità carni fresche di pollame se il certificato sanitario che accompagna la merce reca le garanzie supplementari di cui all'allegato.

Articolo 5

Il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/494/CEE, nonché le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano, con le debite varianti, alle parti del territorio che risultano conformi ai criteri ivi enunciati, a condizione che siano state fornite adeguate garanzie riguardanti:

- le limitazioni dei movimenti da e verso altre parti del territorio che non sono indenni dall'influenza aviaria e/o dalla malattia di Newcastle;

- lo screening sierologico, se necessario;

- altre eventuali misure.

Articolo 6

La decisione 93/342/CEE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal titolo seguente:

« Decisione della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova ».

2) L'articolo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

« f) "parte del territorio", una parte del territorio di un paese terzo di superficie sufficientemente grande, geograficamente o amministrativamente definita in base alla situazione epizooziologica. »

3) All'articolo 2, le lettere da f) ad i) sono sostituite dal testo seguente:

« f) trasmettere alla Commissione un elenco dei suddetti laboratori, unitamente ad una descrizione dei metodi impiegati per la diagnosi e la tipizzazione della patogenicità dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle e autorizzare controlli dei predetti laboratori da parte di esperti della Comunità;

g) per ogni focolaio primo, inviare isolati di virus al laboratorio comunitario di riferimento di Weybridge (Addlestone, Regno Unito);

h) notificare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai primi manifestatisi in ogni parte precedentemente indenne del proprio territorio;

i) in caso di focolai consecutivi, inviare alla Commissione relazioni almeno mensili sull'andamento della malattia; ».

4) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

5) All'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, i termini « o carni fresche di pollame » sono soppressi e i termini « agli allegati E ed F » sono sostituiti dai termini « all'allegato E ».

6) È inserito il seguente nuovo articolo 4 bis:

« Articolo 4 bis

Il disposto dell'articolo 22, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE, nonché le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente decisione si applicano, per quanto di ragione, alle parti del territorio che risultano conformi ai criteri ivi enunciati, a condizione che siano state fornite adeguate garanzie riguardanti:

- le limitazioni dei movimenti da e verso altre parti del territorio che non sono indenni dall'influenza aviaria e/o dalla malattia di Newcastle;

- lo screening sierologico, se necessario;

- altre eventuali misure. »

7) Gli allegati D e F sono soppressi.

8) L'allegato E è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO E

GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI VOLATILI VIVI O DI UOVA DA COVA PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 DELLA DECISIONE 93/342/CEE

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE non sia vietato in .............................. (8)(),

- i volatili vivi (9)()

- i volatili riproduttori da cui sono state ottenute le uova da cova (9)()/i pulcini di un giorno (9)()

a) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi;

b) provengono da un branco che è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) durante i 60 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova da cova, non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b) sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine

e) per quanto concerne le esportazioni di pulcini di un giorno, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui sopra.

»

Articolo 7

La presente decisione si applica dal 1o luglio 1994.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

(2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 35.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

(4) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

(5) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

(6) GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

(8)() Nome del paese d'origine.

(9)() Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO

GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI CARNI FRESCHE DI POLLAME PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 DELLA DECISIONE 94/438/CE I volatili del branco commerciale destinato alla macellazione dai quali sono ottenute le carni:

a) non sono stati vaccinati con vaccini contro la malattia di Newcastle ottenuti da un ceppo madre del virus di questa malattia che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;

b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita presso un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) durante i 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).

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