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Document 31993R3498

Regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva

GU L 319 del 21.12.1993, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3498/oj

31993R3498

Regolamento (CE) n. 3498/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/12/1993 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0063


REGOLAMENTO (CE) N. 3498/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a partire dal 1o gennaio 1993; che, nell'ambito di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione applicati nel settore agricolo (2), ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994; che è pertanto opportuno precisare i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili al settore dell'olio d'oliva, fatta salva la possibilità di fissazione anticipata prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (4), è previsto un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva; che, secondo tale regime, è concesso un aiuto agli olivicoltori con una produzione media di almeno 500 kg di olio d'oliva, subordinatamente alla presentazione della prova dell'avvenuta trasformazione delle olive in un frantoio riconosciuto; che lo scopo economico di tale aiuto è conseguito con la trasformazione delle olive in olio; che in tal caso, tenendo conto del numero elevato di olivicoltori interessati, è opportuno precisare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, in base al suddetto regime, agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio è concesso un aiuto calcolato forfettariamente in base al numero di olivi in produzione e, pertanto, un aiuto non legato al quantitativo effettivamente prodotto; che la trasformazione delle olive in olio ha luogo, in media, negli Stati membri produttori nel corso del mese di gennaio;

considerando che l'aiuto forfettario per ettaro di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (5), è destinato in particolare a mantenere il potenziale di produzione e a salvaguardare il paesaggio e l'ambiente naturale;

considernado che, per la restituzione alla produzione per l'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di talune conserve, prevista all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare il fatto generatore conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, per agevolare l'applicazione uniforme dei fatti generatori, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3224/74 della Commissione, del 20 dicembre 1974, che definisce il fatto generatore del credito relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (6), e modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione, del 24 settembre 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 643/93 (8);

considerando l'opportunità di rendere i fatti generatori succitati applicabili a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, concesso agli olivicoltori con una produzione media di almeno 500 kg di olio d'oliva, si considera intervenuto, per una determinata partita, il primo giorno del mese in cui le olive entrano in un frantoio riconosciuto, come indicato all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (9), in merito alla contabilità di magazzino giornaliera standardizzata.

2. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, concesso agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva, si considera intervenuto il 1o gennaio successivo all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento degli oliveti, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2019/93, si considera intervenuto il 1o gennaio del periodo annuo di cui trattasi.

Articolo 3

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva utilizzati per la fabbricazione di talune conserve si considera intervenuto il giorno di presentazione della domanda di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione (1).

Articolo 4

All'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/85 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto al consumo si considera intervenuto il giorno di uscita dell'olio condizionato dall'impresa di condizionamento riconosciuta. »

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3224/74 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(4) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(5) GU n. L 184 del 27. 9. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 342 del 21. 12. 1974, pag. 27.

(7) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 85.

(8) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 19.

(9) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(10) GU n. L 277 del 9. 9. 1979, pag. 10.

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