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Document 31993R2104

    Regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

    GU L 191 del 31.7.1993, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2007; abrog. impl. da 32006R1921

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2104/oj

    31993R2104

    Regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0001 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0064
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0064


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/93 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, con la creazione dello Spazio economico europeo (SEE), la gestione del mercato dei prodotti della pesca trarrebbe beneficio dalla disponibilità di statistische armonizzate sugli sbarchi di prodotti della pesca nell'insieme dei paesi del SEE;

    considerando che, con l'allegato XXI, punto 25 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno sottoscritto l'impegno di trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sugli sbarchi nei rispettivi paesi di prodotti della pesca, effettuati da navi comunitarie e dell'EFTA e, in via facoltativa, effettuati da navi di paesi terzi, a partire da gennaio 1995 al più tardi;

    considerando che la necessità di statistiche armonizzate richiede che i dati trasmessi dagli Stati membri, conformemente al regolamento (CEE) n. 1382/91 (3), vengano estesi fino a comprendere la trasmissione di dati sugli sbarchi effettuati da navi dell'EFTA e, in via facoltativa, da navi di paesi terzi;

    considerando che i dati aggiuntivi richiesti sono, generalmente, già raccolti ed elaborati dalle competenti autorità negli Stati membri;

    considerando che nel corso dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1382/91 sono state rinvenute talune discrepanze di lieve entità nell'identificazione dei prodotti cui si riferiscono i dati richiesti e che è auspicabile introdurre un formato armonizzato per la trasmissione dei dati su supporto magnetico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1382/91 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati sulla quantità e sul prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul suo territorio da navi da pesca comunitarie e dell'EFTA, nel corso di ogni mese di calendario, tenendo debitamente conto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (*).

    Ai fini del presente regolamento, per "sbarchi di prodotti della pesca" si intendono:

    - i prodotti scaricati da navi da pesca o da altre componenti della flotta di pesca,

    - i prodotti scaricati da navi degli Stati membri in porti non comunitari e coperti dal documento T2W allegato al regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (**), e

    - i prodotti trasbordati su navi di paesi terzi da navi da pesca della Comunità e da altre componenti della flotta di pesca comunitaria nel territorio di quello Stato membro.

    Gli Stati membri si accertano che, fatte salve le deroghe concesse in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, i dati trasmessi riguardino tutti gli sbarchi dei prodotti della pesca elencati all'allegato I nel corso di un dato mese di calendario. È, tuttavia, possibile ricorrere a tecniche di campionamento per calcolare fino al 10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati in quel mese. Le tecniche di campionamento usate formano oggetto di una relazione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

    (*) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

    (**) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 19). »

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1382/91 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 4

    1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi loro incombenti nei confronti della Commissione in virtù degli articoli 1 e 2, trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato è descritto all'allegato IV.

    2. Se gli Stati membri incontrassero difficoltà nella trasmissione dei dati su supporto magnetico, la trasmissione di tali dati alla Commissione avviene nella forma descritta all'allegato III. »

    Articolo 3

    Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1382/91 sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato A, del presente regolamento.

    L'allegato IV che figura nell'allegato B del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 1382/91.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

    (1) GU n. C 84 del 25. 3. 1993, pag. 6.

    (2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

    (3) GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 1.

    ALLEGATO A

    « ALLEGATO I

    ELENCO DEI PRODOTTI DELLA PESCA PER I QUALI È RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI DATI

    /* Tabelle: v. GUCE */

    DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA

    Unità

    Peso: il peso registrato deve essere quello del prodotto sbarcato.

    Il peso deve essere indicato in tonnellate con una sola cifra decimale.

    Prezzo medio: il prezzo medio deve essere riportato in valuta nazionale per tonnellata. Per i prodotti che non sono venduti immediatamente, il prezzo medio deve essere stimato usando un metodo appropriato.

    Destinazione

    Consumo umano: sono inclusi tutti i prodotti venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per contratto, oppure sottoposti ad un altro accordo in vista del consumo umano. Sono escluse le quantità originariamente destinate al consumo umano ma che, per condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altro tipo, siano state ritirate dal mercato sul quale erano destinate al consumo umano.

    Impieghi industriali: sono inclusi tutti i prodotti specificamente sbarcati per essere trasformati in farina e in olio o che sono destinati al consumo animale, nonché le quantità che, sebbene originariamente destinate al consumo umano, non sono più vendute a tal fine al momento della prima vendita.

    Presentazione

    Filetto: il pezzo di carne tagliato parallelamente alla spina dorsale di un pesce; esso consiste nella parte laterale destra o sinitra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le viscere, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o a staffa, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, mediante la parte posteriore dello stomaco.

    Pesce intero: pesce non svuotato, ossia non sviscerato.

    Pulito: termine che riguarda i calamari privati di tentacoli, testa e viscere.

    Pesce congelato: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservare le qualità inerenti al pesce, abbassandone e mantenendone la temperatura media a 18 °C o meno.

    Pesce fresco: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o sviscerato.

    Pesce salato: pesce, spesso sviscerato e senza testa, conservato nel sale o in salamoia.

    Nazionalità e prodotti interessati

    I dati devono comprendere tutti i prodotti sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante da pescherecci della Comunità e dell'EFTA. In base alle disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro dichiarante non è obbligato ad indicare gli sbarchi effettuati dai propri pescherecci in porti diversi da quelli nazionali.

    I dati devono comprendere i prodotti sbarcati nel territorio di uno Stato membro con documento T2M previsto nel regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione. Devono essere compresi anche i prodotti trasbordati su imbarcazioni di paesi terzi da pescherecci della Comunità e dell'EFTA o da altre imbarcazioni della Comunità e dell'EFTA adibite alla pesca e sbarcati nel territorio di quello Stato membro.

    Pescherecci della Comunità: imbarcazioni battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità o registrate in uno Stato membro della Comunità.

    Pescherecci dell'EFTA: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese membro dell'EFTA o registrati in un paese membro dell'EFTA.

    Pescherecci dei paesi terzi: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese diverso dai paesi membri della Comunità o dell'EFTA o registrati in tale paese.

    ALLEGATO III

    FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1

    STATISTICHE DEGLI SBARCHI

    Sbarchi nel mese di 19. . Stato:

    /* Tabelle: v. GUCE */

    (1) Facoltativo. »

    ALLEGATO B

    « ALLEGATO IV

    FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

    1. Supporti magnetici

    Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EDCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta vanno munite di codice di fine archivio.

    Dischetti (floppy discs): Formattati MS-DOS, 3,5& Prime;, 720 KByte o 1,4 MByte, oppure 5,25& Prime; 360 KByte o 1,2 MByte.

    2. Formato di registrazione

    /* Tabelle: v. GUCE */

    (a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.

    (b) Il peso indicato deve essere il peso sbarcato.

    (c) Le quantità inferiori a 50 kg vanno indicate con "0,0".

    3. Elenco dei codici

    a) Codici di presentazione

    /* Tabelle: v. GUCE */

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