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Document 31993R2028

Regolamento (CEE) n. 2028/93 della Commissione del 26 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

GU L 184 del 27.7.1993, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. impl. da 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2028/oj

31993R2028

Regolamento (CEE) n. 2028/93 della Commissione del 26 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 27/07/1993 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0065
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0065


REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/93 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (6), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1813/93 (8);

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/93 (10), stabilisce le date entro le quali deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco detiene un quantitativo di burro entrato all'ammasso durante il periode aprile-luglio 1991 e fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca; che si è constatato, per tale quantitativo, il rischio di un notevole deterioramento della qualità nel caso di un ammasso prolungato; che è pertanto necessario mettere in vendita tale quantitativo in via prioritaria e derogare a tale fine alle date di entrata all'ammasso previste dal regolamento (CEE) n. 1609/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle date succitate, il burro tedesco classificato "Export-Qualitaet" dev'essere entrato all'ammasso anteriormente al 1o agosto 1991. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(6) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(8) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.

(9) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

(10) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 63.

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